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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38399/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto dal DAP avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza in sede aveva parzialmente accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la regolamentazione dettata dalla [OSCURATO:PERSONA]- riale di L'Aquila in ordine allo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità in regime differenziato ex art. 41 bis O.P.

Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che l'ordine di servizio n. 190 del 30/7/2020, emanato dall'Amministrazione penitenziaria di L'Aquila, non com- prime il diritto allo scambio, ma è soltanto diretto a regolamentarne l'esercizio, dettando una disciplina rispondente alle esigenze organizzative e di sicurezza sintonica al regime detentivo differenziato, come del resto ha ritenuto anche la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 5 maggio 2020, che si è occupata di tale forma di socialità tra detenuti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, nella triplice definizione normativa, in relazione al principio posto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 5 maggio 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art.41-bis, comma 2-quater, lettera f) L. 26 luglio 1975, n. 354 come era interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso della possibilità incondizionata di vietare lo scambio di oggetti, oltre che con detenuti appartenenti a diverse socialità, anche con quelli della medesima socialità.

Ritiene il ricorrente che l'ordine di servizio n. 190 del 30/7/2020, emanato dall'Amministrazione penitenziaria di L'Aquila, abbia eccessivamente limitato il diritto allo scambio di oggetti di modico valore e generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, riservando alla discrezionalità della direzione della [OSCURATO:PERSONA] le modalità di esercizio dello scambio: è stato quindi prescritto che gli scambi possono effettuarsi mediante richiesta scritta da inoltrare entro le ore 8.00 per il pranzo ed entro le ore 16.00 per la cena, e con possibilità di scambiare gli alimenti inviati dai familiari soltanto il giorno della ricezione del pacco, sempre negli indicati limiti temporali.

Nulla si dice circa la possibilità di effettuare scambi durante la fase della distribuzione della colazione, alle ore 7.30, anch'essa da inserire nel concetto di pasto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1.

A supporto della pretesa di una sostanziale deregolamentazione della facoltà di scambio di cibi tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, si invoca la declaratoria di illegittimità costituzionale - operata con sentenza della Consulta n. 97 del 5/5/2020 - della disposizione di cui all'art.41-bis, comma 2-quater, lettera f) L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti», per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si era affermata la possibilità incondizionata di vietare lo scambio di oggetti, oltre che con detenuti apparte- nenti a diverse socialità, anche con quelli della medesima socialità. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, rilevata la irragionevolezza di tale lettura, perché non funzionale né congrua rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedi- mento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, ha osservato che i detenuti dello stesso gruppo di socialità possono normalmente comunicare tra loro e non risulta giustificata la deroga disposta alla possibilità di scambiare «oggetti di modico valore» (art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000), concludendo che la prescrizione assumeva in questa ottica una valenza puramente afflittiva, contraria allo stesso principio di rieducazione.

La ratio di tale intervento è stata dunque in linea con la salvaguardia del valore della socialità negli istituti di pena, valore che riguarda anche i detenuti in regime differenziato, per i quali va comunque assicurato il contemperamento tra le esigenze relazionali e quelle ispirate ad impedire il rafforzamento delle consorterie criminali di appartenenza, che rende necessario inibire o rendere altamente difficoltoso lo scambio con l'esterno di ordini, informazioni e notizie.

In tal senso può affermarsi che lo scambio di oggetti di modico valore, tra cui anche i generi alimentari, costituisce un'espressione del diritto alla socialità, integrante uno dei pilastri del trattamento rieducativo.

1.2. Tuttavia, tale diritto può essere legittimamente regolamentato per consentire all'amministrazione penitenziaria la verifica dell'esistenza di specifiche esigenze di sicurezza, calibrate sulle peculiarità dei singoli casi che potrebbero giustificarne una limitazione.

Nel caso in esame, l'impugnata ordinanza ha evidenziato che la Direzione del carcere di L'Aquila ha regolamentato detto diritto allo scambio prescrivendo la presentazione di una richiesta scritta entro determinate fasce orarie.

Il Tribunale di sorveglianza non ha ravvisato in tale disciplina alcuna criticità, trattandosi di una regolamentazione delle mere modalità di esercizio del diritto - che è comunque assicurato quotidianamente - al fine di garantire all'amministrazione la possibilità di esercitare in concreto, secondo le proprie esigenze organizzative, un controllo sul flusso degli scambi (destinatari, tipologia di beni).

Le regole fissate dalla Casa circondariale non valicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella "congruità della misura rispetto allo scopo", ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differen- ziato e le esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondo luogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto dal DAP avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza in sede aveva parzialmente accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la regolamentazione dettata dalla [OSCURATO:PERSONA]- riale di L'Aquila in ordine allo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità in regime differenziato ex art. 41 bis O.P. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che l'ordine di servizio n. 190 del 30/7/2020, emanato dall'Amministrazione penitenziaria di L'Aquila, non com- prime il diritto allo scambio, ma è soltanto diretto a regolamentarne l'esercizio, dettando una disciplina rispondente alle esigenze organizzative e di sicurezza sintonica al regime detentivo differenziato, come del resto ha ritenuto anche la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 5 maggio 2020, che si è occupata di tale forma di socialità tra detenuti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, nella triplice definizione normativa, in relazione al principio posto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 5 maggio 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art.41-bis, comma 2-quater, lettera f) L. 26 luglio 1975, n. 354 come era interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso della possibilità incondizionata di vietare lo scambio di oggetti, oltre che con detenuti appartenenti a diverse socialità, anche con quelli della medesima socialità. Ritiene il ricorrente che l'ordine di servizio n. 190 del 30/7/2020, emanato dall'Amministrazione penitenziaria di L'Aquila, abbia eccessivamente limitato il diritto allo scambio di oggetti di modico valore e generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, riservando alla discrezionalità della direzione della [OSCURATO:PERSONA] le modalità di esercizio dello scambio: è stato quindi prescritto che gli scambi possono effettuarsi mediante richiesta scritta da inoltrare entro le ore 8.00 per il pranzo ed entro le ore 16.00 per la cena, e con possibilità di scambiare gli alimenti inviati dai familiari soltanto il giorno della ricezione del pacco, sempre negli indicati limiti temporali. Nulla si dice circa la possibilità di effettuare scambi durante la fase della distribuzione della colazione, alle ore 7.30, anch'essa da inserire nel concetto di pasto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1. A supporto della pretesa di una sostanziale deregolamentazione della facoltà di scambio di cibi tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, si invoca la declaratoria di illegittimità costituzionale - operata con sentenza della Consulta n. 97 del 5/5/2020 - della disposizione di cui all'art.41-bis, comma 2-quater, lettera f) L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti», per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si era affermata la possibilità incondizionata di vietare lo scambio di oggetti, oltre che con detenuti apparte- nenti a diverse socialità, anche con quelli della medesima socialità. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, rilevata la irragionevolezza di tale lettura, perché non funzionale né congrua rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedi- mento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, ha osservato che i detenuti dello stesso gruppo di socialità possono normalmente comunicare tra loro e non risulta giustificata la deroga disposta alla possibilità di scambiare «oggetti di modico valore» (art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000), concludendo che la prescrizione assumeva in questa ottica una valenza puramente afflittiva, contraria allo stesso principio di rieducazione. La ratio di tale intervento è stata dunque in linea con la salvaguardia del valore della socialità negli istituti di pena, valore che riguarda anche i detenuti in regime differenziato, per i quali va comunque assicurato il contemperamento tra le esigenze relazionali e quelle ispirate ad impedire il rafforzamento delle consorterie criminali di appartenenza, che rende necessario inibire o rendere altamente difficoltoso lo scambio con l'esterno di ordini, informazioni e notizie. In tal senso può affermarsi che lo scambio di oggetti di modico valore, tra cui anche i generi alimentari, costituisce un'espressione del diritto alla socialità, integrante uno dei pilastri del trattamento rieducativo. 1.2. Tuttavia, tale diritto può essere legittimamente regolamentato per consentire all'amministrazione penitenziaria la verifica dell'esistenza di specifiche esigenze di sicurezza, calibrate sulle peculiarità dei singoli casi che potrebbero giustificarne una limitazione. Nel caso in esame, l'impugnata ordinanza ha evidenziato che la Direzione del carcere di L'Aquila ha regolamentato detto diritto allo scambio prescrivendo la presentazione di una richiesta scritta entro determinate fasce orarie. Il Tribunale di sorveglianza non ha ravvisato in tale disciplina alcuna criticità, trattandosi di una regolamentazione delle mere modalità di esercizio del diritto - che è comunque assicurato quotidianamente - al fine di garantire all'amministrazione la possibilità di esercitare in concreto, secondo le proprie esigenze organizzative, un controllo sul flusso degli scambi (destinatari, tipologia di beni). Le regole fissate dalla Casa circondariale non valicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella "congruità della misura rispetto allo scopo", ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differen- ziato e le esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondo luogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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