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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12 dicembre 2022 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto due diverse istanze di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del Tribunale di Roma del 24 aprile 2017 per il reato degli articoli 110 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 22 aprile 2017; 2) sentenza del Tribunale di Roma del 4 novembre 2017 per il reato dell'articolo 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 commesso in Roma il 3 novembre 2017; 3) sentenza del Tribunale di Roma 10 marzo 2021 per il reato degli articoli 56, 628, 582, 585, 385 cod. pen. commessi a Roma il 23 ottobre 2020; 4) sentenza del Tribunale di Roma 9 novembre 2021 per il reato degli articoli 110, 628 cod, pen. commesso a Roma il 21 settembre 2020.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di continuazione tra i reati delle sentenze sub 1) e 2), rideterminando la pena complessiva in 1 anno, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 3.200 euro di multa, ed accolto l'istanza di continuazione tra i reati delle sentenze sub 3) e 4), rideterminando la pena complessiva in 5 anni di reclusione e 1.200 euro di multa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, che si riferisce al solo accoglimento dell'istanza di continuazione tra i reati delle sentenze sub 3) e 4), ed in cui deduce il vizio di motivazione per la scorretta e sproporzionata rideterminazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione, atteso che, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 1) e 2), la pena del reato satellite è stata ridotta della metà rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione, mentre, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 3) e 4), la pena del reato satellite è stata ridotta di poco più di 1/3 rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione; deduce, inoltre, mancanza di motivazione in ordine al quantum di pena irrogato per i singoli reati satellite.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

L'unico motivo di ricorso contiene al suo interno due argomenti.

Con il primo argomento il ricorrente lamenta la scorretta e sproporzionata rideterminazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione, atteso che, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 1) e 2), il giudice dell'esecuzione ha ridotto la pena del reato satellite della metà rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione, mentre, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 3) e 4), il giudice dell'esecuzione ha ridotto la pena del reato satellite di poco più di 1/3 rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione.

Questo primo argomento è del tutto privo di base legale, perché non esiste alcuna norma, né alcuna regola interpretativa, che imponga al giudice della esecuzione, nell'accogliere due diverse istanze di continuazione, di effettuare in entrambe una diminuzione, nella stessa proporzione, della pena inflitta dal giudice della cognizione.

Peraltro, è anche scorretto avere come parametro di riferimento della logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata la diminuzione di pena rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione, perché, in realtà, il quantum di aumento per continuazione deve essere motivato dal giudice dell'esecuzione, utilizzando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con riferimento alla pena del reato assunto come base del calcolo, talchè differenti basi di calcolo possono portare anche a riduzioni proporzionali diverse, ma del tutto logiche, delle pene inflitte dal giudice della cognizione.

Il secondo argomento è, invece, fondato.

Il giudice dell'esecuzione ha posto in continuazione i reati oggetto della sentenza sub 3) (un reato di tentata rapina, un reato di lesioni personali ed un reato di evasione) con il reato oggetto della sentenza sub 4) (una rapina consumata) e, ritenuto più grave il reato di rapina consumata di cui a quest'ultima sentenza, a quel punto ha applicato un aumento unico per la continuazione con i reati oggetto della sentenza sub 3) senza differenziare i singoli aumenti di pena per ciascuno di essi. p-TTEAqP In questo modo non si comprende quale quota di pena lati~a al reato di tentata rapina, quale a quello di lesioni, quale a quello di evasione, in violazione della regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (v., tra le tante, Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente allo specifico profilo della misura della pena complessiva imputabile a ciascuno dei reati facenti parte della continuazione interna alla sentenza sub 3), con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2022 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto due diverse istanze di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del Tribunale di Roma del 24 aprile 2017 per il reato degli articoli 110 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 22 aprile 2017; 2) sentenza del Tribunale di Roma del 4 novembre 2017 per il reato dell'articolo 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 commesso in Roma il 3 novembre 2017; 3) sentenza del Tribunale di Roma 10 marzo 2021 per il reato degli articoli 56, 628, 582, 585, 385 cod. pen. commessi a Roma il 23 ottobre 2020; 4) sentenza del Tribunale di Roma 9 novembre 2021 per il reato degli articoli 110, 628 cod, pen. commesso a Roma il 21 settembre 2020. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di continuazione tra i reati delle sentenze sub 1) e 2), rideterminando la pena complessiva in 1 anno, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 3.200 euro di multa, ed accolto l'istanza di continuazione tra i reati delle sentenze sub 3) e 4), rideterminando la pena complessiva in 5 anni di reclusione e 1.200 euro di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, che si riferisce al solo accoglimento dell'istanza di continuazione tra i reati delle sentenze sub 3) e 4), ed in cui deduce il vizio di motivazione per la scorretta e sproporzionata rideterminazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione, atteso che, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 1) e 2), la pena del reato satellite è stata ridotta della metà rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione, mentre, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 3) e 4), la pena del reato satellite è stata ridotta di poco più di 1/3 rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione; deduce, inoltre, mancanza di motivazione in ordine al quantum di pena irrogato per i singoli reati satellite. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'unico motivo di ricorso contiene al suo interno due argomenti. Con il primo argomento il ricorrente lamenta la scorretta e sproporzionata rideterminazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione, atteso che, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 1) e 2), il giudice dell'esecuzione ha ridotto la pena del reato satellite della metà rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione, mentre, nel rideterminare la pena dei reati delle sentenze sub 3) e 4), il giudice dell'esecuzione ha ridotto la pena del reato satellite di poco più di 1/3 rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione. Questo primo argomento è del tutto privo di base legale, perché non esiste alcuna norma, né alcuna regola interpretativa, che imponga al giudice della esecuzione, nell'accogliere due diverse istanze di continuazione, di effettuare in entrambe una diminuzione, nella stessa proporzione, della pena inflitta dal giudice della cognizione. Peraltro, è anche scorretto avere come parametro di riferimento della logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata la diminuzione di pena rispetto a quella inflitta dal giudice della cognizione, perché, in realtà, il quantum di aumento per continuazione deve essere motivato dal giudice dell'esecuzione, utilizzando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con riferimento alla pena del reato assunto come base del calcolo, talchè differenti basi di calcolo possono portare anche a riduzioni proporzionali diverse, ma del tutto logiche, delle pene inflitte dal giudice della cognizione. Il secondo argomento è, invece, fondato. Il giudice dell'esecuzione ha posto in continuazione i reati oggetto della sentenza sub 3) (un reato di tentata rapina, un reato di lesioni personali ed un reato di evasione) con il reato oggetto della sentenza sub 4) (una rapina consumata) e, ritenuto più grave il reato di rapina consumata di cui a quest'ultima sentenza, a quel punto ha applicato un aumento unico per la continuazione con i reati oggetto della sentenza sub 3) senza differenziare i singoli aumenti di pena per ciascuno di essi. p-TTEAqP In questo modo non si comprende quale quota di pena lati~a al reato di tentata rapina, quale a quello di lesioni, quale a quello di evasione, in violazione della regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (v., tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente allo specifico profilo della misura della pena complessiva imputabile a ciascuno dei reati facenti parte della continuazione interna alla sentenza sub 3), con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di app
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