Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28821/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e alla mancata derubricazione del fatto nel reato di incauto acquisto, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, in risposta alle medesime doglianze già proposte in appello (si vedano, in particolare, la quinta e la sesta facciata della sentenza impugnata sulla estrema genericità della spiegazione fornita dall'imputato circa la ricezione della bicicletta e sul rilievo indiziario del comportamento dallo stesso tenuto alla vista degli operanti, con un tentativo di fuga); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e alla mancata derubricazione del fatto nel reato di incauto acquisto, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, in risposta alle medesime doglianze già proposte in appello (si vedano, in particolare, la quinta e la sesta facciata della sentenza impugnata sulla estrema genericità della spiegazione fornita dall'imputato circa la ricezione della bicicletta e sul rilievo indiziario del comportamento dallo stesso tenuto alla vista degli operanti, con un tentativo di fuga); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28821/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris