CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29-09-2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2021, la Corte di appello di Palermo, confermava la decisione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen., alla pena, condizionalmente sospesa, di 6 mesi di reclusione e 120 euro di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., a loro contestato perché, [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]" esercente l'attività di frantoio, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali, violavano i sigilli che erano stati apposti dalla P.G. il 5 novembre 2015 nella particella n. 133 foglio di mappa n. 27 del Comune di Misilmeri; fatto accertato il 9 novembre 2015. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, i cui primi tre motivi sono tra loro sovrapponibili. Con il primo, sono state dedotte la inosservanza degli art. 349 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non essendosi la Corte di appello confrontata con le deduzioni difensive, con cui era stata eccepita l'assenza di prove circa l'esatta delimitazione dell'area sottoposta a sequestro, atteso che, sebbene la superficie di aperta campagna autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti delle acque reflue del frantoio fosse molto vasta (circa 1.500 mq.), era stata sottoposta a sequestro una sola particella non meglio specificata, non essendo chiaro, anche alla luce dei testi di P.G. Comandè, Riccobono e [OSCURATO:PERSONA], dove fosse stato posizionato l'unico cartello apposto, avendo invece il consulente tecnico Spera della difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiarito che le vasche su cui sarebbe stato apposto il sigillo si trovavano sulla particella n. 138 e non sulla particella n. 133 indicata nel capo di imputazione. Doveva quindi escludersi la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, posto che lo sversamento è avvenuto in un luogo diverso da quello sequestrato, non potendosi sottacere che i verbali di sequestro preventivo del novembre 2015 e di riapposizione dei sigilli del gennaio 2016 non fornivano una descrizione esatta del punto in cui il cartello è stato apposto, limitandosi a indicare le particelle catastali di pertinenza, che sono state accertate in ufficio e non sui luoghi, a ciò aggiungendosi che il cartello non era visibile, il che incide sul dolo del reato. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non essendosi tenuto conto né della esiguità del pericolo e del danno, né della occasionalità della condotta, né del fatto che il Tribunale, nell'assolvere gli imputati dal reato di cui al capo B, ha escluso che vi sia stato alcun fenomeno di ruscellamento. Il terzo motivo è dedicato all'inosservanza dell'art. 350 cod. pen., osservandosi che la genericità del provvedimento di sequestro, l'incertezza circa la individuazione dei sigilli apposti, l'esistenza di un rapporto contrattuale di trasporto tra [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, nonché il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle autorizzazioni necessarie allo spandimento delle acque avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a un doveroso approfondimento circa il profilo della sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, potendo il mancato adempimento dei doveri di custodia integrare un addebito anche di natura colposa, dovendosi considerare che le circostanze prima evocate non si conciliano affatto con la finalità illecita di violare i sigilli. Con il quarto motivo, presente solo nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ci si duole dell'assenza di motivazione della sentenza rispetto alla richiesta difensiva volta a escludere l'aggravante di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen., evidenziandosi che sia il Tribunale che la Corte di appello non hanno compiuto alcun vaglio circa la consapevolezza o l'ignoranza per colpa da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della qualità di custode di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, mentre, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si impone l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla omessa pronuncia in ordine all'aggravante di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen., essendo il ricorso infondato nel resto. 1. Prima di soffermarsi sul merito delle censure sollevate, si ritiene utile una breve premessa sulla vicenda fattuale sottesa alle due sentenze di merito. Orbene, in data 5 novembre 2015, nel corso di un controllo operato dal [OSCURATO:PERSONA] dei CC in località Mendola del Comune di Misilnneri, veniva notato un camion autobotte che sversava delle acque di vegetazione in alcune vasche di raccolta presenti in un'area identificata al foglio 24, particelle 133 e 491. Essendo le vasche di raccolta già sature, le acque sversate fuoriuscivano e allagavano il terreno circostante, creando un pantano maleodorante. Da accertamenti eseguiti risultava che le acque di vegetazione provenivano dalla lavorazione del frantoio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ubicato nelle vicinanze, essendo l'area in questione di proprietà di quest'ultimo. Alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], l'area oggetto dello sversamento veniva sottoposta a sequestro con l'apposizione di sigilli ben visibili, venendo l'imputato nominato custode. Quattro giorni dopo, in occasione di un secondo intervento sui luoghi, venivano sorpresi due uomini, identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intenti a sversare altre acque di vegetazione ivi trasportate con altra autobotte, operando un imputato al bocchettone e l'altro alla valvola di apertura del flusso. Da qui traeva origine l'addebito ai ricorrenti del reato di violazione di sigilli. 2. Ciò posto, iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati non presenta alcun vizio di legittimità. Ed invero, nello sviluppare le considerazioni del primo giudice, la Corte di appello ha osservato, in modo pertinente, come, al di là di ogni questione sul dato catastale, sia risultato accertato dalle dichiarazioni degli operanti (in particolare del teste Riccobono) che i cartelli contenenti l'indicazione di area sottoposta a sequestro erano stati collocati in prossimità delle vasche dove poi, il 9 novembre 2015, sono stati sorpresi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre effettuavano ulteriori operazioni di sversamento sul terreno, avendo sul punto il teste Lipira riferito che, al momento del controllo, la particella su cui insistevano le vasche non era stata individuata con certezza, ma, tornato successivamente sui luoghi con il [OSCURATO:PERSONA], venne accertato che l'area su cui era avvenuto lo sversamento corrispondeva alla particella 134 del foglio 24 sottoposta a sequestro, trattandosi peraltro di zona ben conosciuta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ora, in quanto sorretta da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le acquisizioni probatorie, l'affermazione della penale responsabilità degli imputati resiste alle censure difensive che sollecitano sostanzialmente una differente (e invero parziale) lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Passando al secondo motivo, deve rilevarsi anche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non presenta criticità. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello non ha riconosciuto la causa di non punibilità invocata dalla difesa con argomenti razionali, rimarcando la complessiva offensività della condotta, rivelata sia dal brevissimo tempo trascorso tra il sequestro (5 novembre) e la violazione dei sigilli (9 novembre), sia dal pregiudizio arrecato al terreno su cui è stato effettuato lo sversamento, concentrato su un unico punto che ha comportato la saturazione dell'area. Non vi è dunque spazio anche in tal caso per l'accoglimento delle censure difensive, che prospettano un differente apprezzamento di merito, non consentito in questa sede a fronte di un apparato motivazionale non illogico. 3. Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo dei ricorsi. Nell'escludere la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 350 cod. pen., infatti, i giudici di appello hanno ragionevolmente rimarcato l'irrilevanza della titolarità delle autorizzazioni in capo a [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue, posto che la condotta di sversamento delle acque è avvenuta nell'area in cui erano apposti i cartelli con l'indicazione del sequestro, per cui il fatto, sia in capo agli esecutori materiali, sia rispetto al titolare dell'area, è risultato connotato non da un atteggiamento colposo, ma da evidenti profili di dolo, rilevante ai fini della sussistenza del reato ex art. 349 cod. pen. 4. E' invece fondato il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, invero, con il quarto motivo dell'atto di appello, aveva chiesto di non applicare a suo carico l'aggravante di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen., ritenendo non provata la conoscenza o l'ignoranza per colpa della qualità di custode di [OSCURATO:PERSONA], essendo ogni- automatismo valutativo contrastante con il regime di imputazione soggettiva delle circostanze ex art. 59 comma 2 cod. pen. Orbene, in ordine a tale richiesta, invero non manifestamente infondata, si registra nella sentenza impugnata un silenzio argomentativo che ne impone l'annullamento in parte qua, dovendosi demandare al giudice del rinvio di porre rimedio alla ravvisata lacuna motivazionale in ordine alla doglianza difensiva. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la stessa censura è invece inammissibile, in quanto nel suo atto di appello la sussistenza dell'aggravante de qua non era stata contestata, per cui in tal caso il silenzio della Corte di appello non è censurabile. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere disattesi, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infine, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata risposta in ordine alla richiesta difensiva di escludere l'aggravante prevista dall'art. 349, comma 2, cod. pen., mentre la impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettata nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla omessa pronuncia in ordine all'art. 349 cpv cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Rigetta i