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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45800/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso in data 26/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/4/2022; rilevato che con i motivi di ricorso si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato.

Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso in data 26/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/4/2022; rilevato che con i motivi di ricorso si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.; considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 45800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris