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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12475/2026

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a ASTI il 20/11/1972 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 novembre, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 152/2006 perché privo di autorizzazione e di iscrizione all'albo dei gestori ambientali, effettuava la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, conferendoli in parte in luogo sconosciuto e per il resto depositandoli presso il proprio domicilio.

Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso e di seguito memoria, affidandolo a un unico motivo con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria sostitutiva.

La Corte di appello giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte, pur riconoscendo l'ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con pena sostitutiva l'ha rigettata ritenendo fare difetto la "favorevole prognosi di legge", ricavando tale conclusione solo dal certificato penale, rendendo così una motivazione carente e illogica.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va in proposito rammentato che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, prendendo in considerazione la gravità del fatto, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, quale risultante dal certificato penale.

I "fondati motivi" che possono essere posti alla base della non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte della

I. n 689 del 1981, esprimono la necessità di un adeguato bilanciamento, in .chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa e l'obiettivo di assicurare l'effettività della pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

Vale la pena ricordare che l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).La Corte territoriale, nel caso di specie, ha formulato una ampia valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole richiesta ai fini della applicazione della sanzione sostitutiva richiesta, con riguardo alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva, valorizzando a tal fine la personalità negativa dell'imputato come emergente oltre che dalla condotta accertata nel giudizio, dai plurimi precedenti penali (anche specifici in materia di difesa della normativa ambientale, oltre che per rapina, furti anche nella forma tentata, ricettazione nonché infine l'essere stato lo stesso sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni e sei mesi).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ASTI il 20/11/1972 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 novembre, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 152/2006 perché privo di autorizzazione e di iscrizione all'albo dei gestori ambientali, effettuava la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, conferendoli in parte in luogo sconosciuto e per il resto depositandoli presso il proprio domicilio. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso e di seguito memoria, affidandolo a un unico motivo con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria sostitutiva. La Corte di appello giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte, pur riconoscendo l'ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con pena sostitutiva l'ha rigettata ritenendo fare difetto la "favorevole prognosi di legge", ricavando tale conclusione solo dal certificato penale, rendendo così una motivazione carente e illogica. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va in proposito rammentato che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, prendendo in considerazione la gravità del fatto, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, quale risultante dal certificato penale. I "fondati motivi" che possono essere posti alla base della non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte della I. n 689 del 1981, esprimono la necessità di un adeguato bilanciamento, in .chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa e l'obiettivo di assicurare l'effettività della pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. Vale la pena ricordare che l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).La Corte territoriale, nel caso di specie, ha formulato una ampia valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole richiesta ai fini della applicazione della sanzione sostitutiva richiesta, con riguardo alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva, valorizzando a tal fine la personalità negativa dell'imputato come emergente oltre che dalla condotta accertata nel giudizio, dai plurimi precedenti penali (anche specifici in materia di difesa della normativa ambientale, oltre che per rapina, furti anche nella forma tentata, ricettazione nonché infine l'essere stato lo stesso sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni e sei mesi). Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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