CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché difetta della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale - cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il ricorso invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con la motivazione sul rigetto. Contrario alla giurisprudenza è il motivo quanto agli aumenti per la continuazione, correttamente calcolati per ciascun reato commesso e non, come richiesto nel ricorso, con un aumento unico. 2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha esplicitamente motivato l'entità della pena in relazione alla gravità del reato di cui al capo W, come desumibile dal testo della sentenza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Coriglier4 estensore Il Presidente