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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19234/2026

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a BARI il 28/05/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GENERALE, [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto pronunciarsi il rigetto dei ricorsi. udito il difensore: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], esponendo i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, anche quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 gennaio 2025, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di riciclaggio, condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa.

Secondo la prospettazione dei giudici di merito, i due imputati ricevevano su conti correnti a loro rispettivamente intestati ingenti somme di denaro versate sia da [OSCURATO:PERSONA] - autore del reato presupposto ossia, nel caso di specie, di circonvenzione di persona incapace - sia direttamente dai conti correnti intestati ai coniugi Piacente e Balliana, soggetti passivi del reato di circonvenzione di incapace, a mezzo di bonifici riportanti causali ingiustificate ed equivoche.

Pur non concorrendo nel reato presupposto, i due imputati, secondo i giudici di merito, ponevano in essere operazioni - quali giroconti o pagamenti per l'acquisto di beni di servizi, ovvero prelievi di denaro contante - atte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi ottenuti dal genitore, [OSCURATO:PERSONA], ai danni dei citati coniugi.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, con atto unico, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, dedicato alla mancata dimostrazione della ricorrenza dell'elemento materiale del reato ascritto, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ravvisato, nelle condotte degli imputati, operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme percepite.

Osserva a tal riguardo la difesa che, ad eccezione di due trasferimenti di somme di denaro su differenti conti correnti intestati al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], tutte le altre movimentazioni di denaro sono consistite nel mero ricevimento, sui conti correnti intestati agli imputati, di somme di denaro provenienti dai coniugi sopra citati.

Sicché, nella fattispecie in esame difetterebbe il requisito, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del reato di riciclaggio, del trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato.

La Corte territoriale non ha poi considerato che, al fine di ritenere configurabile il delitto di riciclaggio nella condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente, la giurisprudenza di legittimità richiede che tale condotta si realizzi in un momento successivo, quando il reato presupposto è stato ormai perfezionato, in via 1autonoma e senza il contributo dei titolari dei conti correnti costituenti i recipienti delle somme di denaro provento di delitto. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato ascritto.

Ripercorrendo acriticamente la motivazione resa dal giudice di primo grado, la gravata sentenza ha valorizzato profili del tutto eccentrici ai fini della dimostrazione della consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della provenienza illecita delle somme di denaro (quali lo stato di sostanziale disoccupazione del genitore, ovvero la frequenza dei versamenti ricevuti da soggetti quasi sconosciuti agli imputati).

Poiché, nel caso di specie, il reato presupposto commesso dal genitore dei ricorrenti appare privo di esteriore riconoscibilità, i giudici di merito avrebbero dovuto illustrare i fattori da cui inferire -con l'ausilio di massime di esperienza- la concreta consapevolezza, da parte dei ricorrenti, del rapporto illecito intrattenuto dal padre con le persone offese e la conoscenza, in capo agli imputati, della fragilità emotiva dei soggetti circonvenuti. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.

Con articolato motivo d'appello, rimasto privo di repliche da parte della Corte territoriale, la difesa rimarcava come i conti correnti fossero nella quasi totale disponibilità del padre degli imputati, ciò che avrebbe dovuto essere valutato quantomeno nell'ottica del minimo contributo della condotta illecita degli stessi.

3. Con motivi aggiunti, la difesa, osserva che, dalla stessa ricostruzione fattuale contenuta (a fogli 2, 9, 10) in sentenza, si desume che i c/c di riferimento non erano, ab origine, strumentali rispetto alla realizzazione dell'iniziativa illecita da parte dei ricorrenti; in altri termini, i c/c in esame non erano stati accesi al fine di ricevere le somme bonificate dalle parti lese, preesistendo bensì ai movimenti di valuta in contestazione, e rimanendo attivi anche dopo la cessazione degli accrediti sospetti.

Si osserva inoltre come gli intestatari dei c/c fossero gli stessi figli dell'autore ,del reato presupposto (come tali identificabili e identificati, ab initio, quali formali beneficiari degli accrediti).

Sicché le somme in contestazione non sono mai state oggetto di "passaggi intermedi o successivi" tali da rendere più difficile l'accertamento della fonte della valuta.

Peraltro, le condotte degli imputati si esauriscono, a ben vedere, nel mero impiego a fini egoistici e personali degli utili ex delicto, ciò che non è neppure incriminabile a titolo di delitto di autoriciclaggio.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, la difesa stigmatizza l'assoluta carenza motivazionale e l'omesso confronto con le puntuali deduzioni articolate nei motivi 2di gravame.

In particolare, si contesta l'inammissibile scorciatoia probatoria che dissimula una presunzione di dolo correlata alla possibilità, per gli imputati, di avere contezza dei movimenti sui c/c a seguito dell'invio della rendicontazione bancaria.

Invio della rendicontazione che, illogicamente, la sentenza utilizza quale prova della immediata e compiuta percezione, da parte dei ricorrenti, di una retrostante attività illecita del proprio padre.

La sentenza gravata è stata assunta in violazione dell'art. 546 lett. e), del codice di rito, laddove si richiede che il Giudice indichi le ragioni per le quali egli ritiene inattendibili le prove contrarie : in particolare la Corte di merito non si è confrontata con la circostanza in grado di elidere, in radice, la stessa possibilità di configurare un atteggiamento doloso in capo ai ricorrenti, ovverosia che questi ultimi non sono stati destinatari di rilievi o di richiesta di chiarimenti da parte dell'istituto bancario in ordine alle movimentazioni, in ipotesi, sospette che alimentavano i c/c.

Osserva la difesa che, se neppure gli organi amministrativi istituzionalmente preposti, ex d.

Igs. n. 90/2017, al monitoraggio della regolarità dei flussi finanziari hanno rilevato segnali di allarme tali da imporre ulteriori approfondimenti, a fortiori questa pretesa situazione di ambiguità non poteva essere apprezzata da parte degli imputati, all'epoca ventenni e sprovvisti di adeguata formazione culturale.

Si contesta infine la mancata verifica probatoria dell'assunto della Corte di merito secondo cui alcune impegnative di spesa addebitate sui c/c sarebbero riconducibili ai ricorrenti; come già notato nel ricorso, di fatto l'intero potere di gestione dei c/c era concentrato nelle mani del genitore; pretermessa, infine, è stata l'analisi delle dichiarazioni degli imputati nonché delle persone offese: non si è considerato, soprattutto, come queste ultime, abbiano espressamente escluso di aver mai conosciuto e intrattenuto rapporti con i figli di [OSCURATO:PERSONA] (loro esclusivo referente) ovvero, ancora, di aver indirizzato agli imputati richieste di spiegazioni o chiarimenti sulla sorte degli accrediti e delle somme consegnate al padre [OSCURATO:PERSONA].

4. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto pronunciarsi il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.

32. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondati sono gli assunti difensivi, tesi a evocare una struttura di reato a forma vincolata, che non è propria del reato di riciclaggio.

La struttura della relativa norma incriminatrice, oltre che la giurisprudenza consolidatasi sul punto, consentono di ricondurre il delitto in parola ai reati cd. a forma libera, nei quali la fattispecie incriminatrice è tipizzata facendo leva non già sulla descrizione di un'azione connotata da specifiche modalità, quanto sull'evento, l'azione penalmente rilevante potendosi manifestare con disparate modalità, purché sia idonea a produrre l'evento stesso.

L'ampiezza del termine «ostacolare», utilizzato, tra gli altri, dalla lettera dell'art. 648 bis cod. pen., ha indirizzato l'esegesi di legittimità a ritenere integrato il delitto di riciclaggio con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (ex plur., Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, Olivieri, Rv. 287183 - 01, cui si rinvia per il riferimento ad altra giurisprudenza di questa Corte), ciò che accade, ad esempio, con il frazionamento della somma di denaro di provenienza delittuosa tra più soggetti.

In altri termini, l'efficacia dissimulatoria dell'azione rispetto all'origine della somma non deve essere necessariamente assoluta.

I ricorrenti non considerano che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, correttamente applicata al caso di specie dalla Corte territoriale, la condotta di quanti mettano a disposizione i propri conti correnti per ricevere il denaro di provenienza illecita è sufficiente a integrare il delitto di riciclaggio, in quanto si tratta di condotta funzionale all'occultamento dei beni illeciti e, segnatamente, alla dissimulazione della provenienza illecita del denaro (v., ad es.

Sez. 2, n. 41105 del 15 settembre 2021, Belotti e a., non mass.) Ciò depriva di efficacia l'obiezione difensiva, riproposta anche nei motivi aggiunti, volta a evidenziare come le somme direttamente bonificate dalle persone offese non fossero state oggetto di "passaggi intermedi o successivi" tali da rendere più difficile l'accertamento della fonte della valuta.

A fronte di una consolidata giurisprudenza, univoca nel ritenere che l'art. 648 bis cod. pen. configura «un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive» (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di, Rv. 286140 - 01), devono disattendersi, quindi, i presupposti stessi su cui poggia il motivo (riproposti nei motivi aggiunti), che insistono sulla necessità, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, del trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato, ovvero sulla necessità che la condotta si realizzi in un momento successivo, quando il reato presupposto è stato ormai 4 (6'3perfezionato.

Sulla falsariga dei principi elaborati da questa Corte, va ribadito, invece, che integra il delitto di riciclaggio l'azione di quanti consapevolmente ricevano somme di denaro provento di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico, non confrontandosi la difesa, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione dell'impugnata sentenza.

Non possono dirsi inadeguate ovvero eccentriche, come contestato dalla difesa, le razionali argomentazioni della Corte d'appello, che ha rimarcato 1) l'assenza di capacità reddituale dei tre protagonisti della vicenda e, dunque, l'inverosimiglianza della tesi dell'inconsapevolezza, da parte di imputati maggiorenni e dotati di raziocinio, circa la provenienza illecita delle somme movimentate dal padre; 2) l'assenza di qualsivoglia relazione, di tipo economico, tra gli imputati e i due anziani, vittime della circonvenzione, che giustificasse, a qualche titolo, l'afflusso di denari sui conti correnti dei due ricorrenti.

Notazione, quest'ultima, idonea a ribaltare efficacemente quanto osservato dalla difesa - e reiterato, in tal sede, anche nei motivi aggiunti - circa le dichiarazioni degli imputati, nonché delle persone offese (in tesi difensiva, non adeguatamente valutate), che espressamente escludevano di aver mai conosciuto e intrattenuto rapporti con i figli di [OSCURATO:PERSONA].

Le doglianze difensive, già disattese dai giudici di merito con decisione doppiamente conforme (con le conseguenze, in punto di controllo del giudice di legittimità, evidenziate, ex multis, da Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), non riescono a scalfire la tenuta logica e giuridica della motivazione, adeguata a dimostrare la ricorrenza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo del reato ascritto (su cui v., ad es., Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese, Rv. 244879 - 01).

A tal riguardo, appaiono prive di decisività le argomentazioni spese dalla difesa a supporto della tesi della mancata riconoscibilità esteriore del delitto presupposto; peraltro, proprio le massime di esperienza invocate dalla difesa, lungi dall'esser state ignorate dai giudici di merito, hanno fornito, invece, adeguato supporto logico alla decisione impugnata.

In particolare, come notato anche dal giudice di primo grado, il dato di fatto degli elevati saldi contabili, ingiustificati alla luce di quanto sopra osservato (segnatamente, la situazione d'impossidenza del padre degli imputati), è stato valorizzato dai giudici di merito, con apprezzamento che si sottrae alle dedotte censure, per sostenere come gli imputati non potessero non prefigurarsi, secondo l'id quod plerumque accidit, la possibilità dell'illecita provenienza del denaro.

54. Il terzo motivo è, del pari, inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui, nel valutare la richiesta di concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Di tale principio, al Corte distrettuale ha operato corretta applicazione, rimarcando, da un lato, l'insufficienza del dato puramente anagrafico (la giovane età degli imputati), valorizzato dalla difesa, e, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia condotta restitutoria; ciò, nel contesto di una ponderata argomentazione, che non lascia spazio a interventi censori del giudice di legittimità.

5. Si osserva, infine, che l'inammissibilità dei ricorsi si estende alle varie, ulteriori censure esposte nei motivi aggiunti e, ciò, a prescindere dal contenuto di questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01).

6. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANDEkLARIA P9?e• SECONDA SEZIONE PENALE tuik) IL 27 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] GiUDI IL FUNZIONARR9 GI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a BARI il 28/05/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GENERALE, [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto pronunciarsi il rigetto dei ricorsi. udito il difensore: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], esponendo i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, anche quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2025, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di riciclaggio, condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa. Secondo la prospettazione dei giudici di merito, i due imputati ricevevano su conti correnti a loro rispettivamente intestati ingenti somme di denaro versate sia da [OSCURATO:PERSONA] - autore del reato presupposto ossia, nel caso di specie, di circonvenzione di persona incapace - sia direttamente dai conti correnti intestati ai coniugi Piacente e Balliana, soggetti passivi del reato di circonvenzione di incapace, a mezzo di bonifici riportanti causali ingiustificate ed equivoche. Pur non concorrendo nel reato presupposto, i due imputati, secondo i giudici di merito, ponevano in essere operazioni - quali giroconti o pagamenti per l'acquisto di beni di servizi, ovvero prelievi di denaro contante - atte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi ottenuti dal genitore, [OSCURATO:PERSONA], ai danni dei citati coniugi. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, con atto unico, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, dedicato alla mancata dimostrazione della ricorrenza dell'elemento materiale del reato ascritto, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ravvisato, nelle condotte degli imputati, operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme percepite. Osserva a tal riguardo la difesa che, ad eccezione di due trasferimenti di somme di denaro su differenti conti correnti intestati al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], tutte le altre movimentazioni di denaro sono consistite nel mero ricevimento, sui conti correnti intestati agli imputati, di somme di denaro provenienti dai coniugi sopra citati. Sicché, nella fattispecie in esame difetterebbe il requisito, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del reato di riciclaggio, del trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato. La Corte territoriale non ha poi considerato che, al fine di ritenere configurabile il delitto di riciclaggio nella condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente, la giurisprudenza di legittimità richiede che tale condotta si realizzi in un momento successivo, quando il reato presupposto è stato ormai perfezionato, in via 1autonoma e senza il contributo dei titolari dei conti correnti costituenti i recipienti delle somme di denaro provento di delitto. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato ascritto. Ripercorrendo acriticamente la motivazione resa dal giudice di primo grado, la gravata sentenza ha valorizzato profili del tutto eccentrici ai fini della dimostrazione della consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della provenienza illecita delle somme di denaro (quali lo stato di sostanziale disoccupazione del genitore, ovvero la frequenza dei versamenti ricevuti da soggetti quasi sconosciuti agli imputati). Poiché, nel caso di specie, il reato presupposto commesso dal genitore dei ricorrenti appare privo di esteriore riconoscibilità, i giudici di merito avrebbero dovuto illustrare i fattori da cui inferire -con l'ausilio di massime di esperienza- la concreta consapevolezza, da parte dei ricorrenti, del rapporto illecito intrattenuto dal padre con le persone offese e la conoscenza, in capo agli imputati, della fragilità emotiva dei soggetti circonvenuti. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio. Con articolato motivo d'appello, rimasto privo di repliche da parte della Corte territoriale, la difesa rimarcava come i conti correnti fossero nella quasi totale disponibilità del padre degli imputati, ciò che avrebbe dovuto essere valutato quantomeno nell'ottica del minimo contributo della condotta illecita degli stessi. 3. Con motivi aggiunti, la difesa, osserva che, dalla stessa ricostruzione fattuale contenuta (a fogli 2, 9, 10) in sentenza, si desume che i c/c di riferimento non erano, ab origine, strumentali rispetto alla realizzazione dell'iniziativa illecita da parte dei ricorrenti; in altri termini, i c/c in esame non erano stati accesi al fine di ricevere le somme bonificate dalle parti lese, preesistendo bensì ai movimenti di valuta in contestazione, e rimanendo attivi anche dopo la cessazione degli accrediti sospetti. Si osserva inoltre come gli intestatari dei c/c fossero gli stessi figli dell'autore ,del reato presupposto (come tali identificabili e identificati, ab initio, quali formali beneficiari degli accrediti). Sicché le somme in contestazione non sono mai state oggetto di "passaggi intermedi o successivi" tali da rendere più difficile l'accertamento della fonte della valuta. Peraltro, le condotte degli imputati si esauriscono, a ben vedere, nel mero impiego a fini egoistici e personali degli utili ex delicto, ciò che non è neppure incriminabile a titolo di delitto di autoriciclaggio. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la difesa stigmatizza l'assoluta carenza motivazionale e l'omesso confronto con le puntuali deduzioni articolate nei motivi 2di gravame. In particolare, si contesta l'inammissibile scorciatoia probatoria che dissimula una presunzione di dolo correlata alla possibilità, per gli imputati, di avere contezza dei movimenti sui c/c a seguito dell'invio della rendicontazione bancaria. Invio della rendicontazione che, illogicamente, la sentenza utilizza quale prova della immediata e compiuta percezione, da parte dei ricorrenti, di una retrostante attività illecita del proprio padre. La sentenza gravata è stata assunta in violazione dell'art. 546 lett. e), del codice di rito, laddove si richiede che il Giudice indichi le ragioni per le quali egli ritiene inattendibili le prove contrarie : in particolare la Corte di merito non si è confrontata con la circostanza in grado di elidere, in radice, la stessa possibilità di configurare un atteggiamento doloso in capo ai ricorrenti, ovverosia che questi ultimi non sono stati destinatari di rilievi o di richiesta di chiarimenti da parte dell'istituto bancario in ordine alle movimentazioni, in ipotesi, sospette che alimentavano i c/c. Osserva la difesa che, se neppure gli organi amministrativi istituzionalmente preposti, ex d. Igs. n. 90/2017, al monitoraggio della regolarità dei flussi finanziari hanno rilevato segnali di allarme tali da imporre ulteriori approfondimenti, a fortiori questa pretesa situazione di ambiguità non poteva essere apprezzata da parte degli imputati, all'epoca ventenni e sprovvisti di adeguata formazione culturale. Si contesta infine la mancata verifica probatoria dell'assunto della Corte di merito secondo cui alcune impegnative di spesa addebitate sui c/c sarebbero riconducibili ai ricorrenti; come già notato nel ricorso, di fatto l'intero potere di gestione dei c/c era concentrato nelle mani del genitore; pretermessa, infine, è stata l'analisi delle dichiarazioni degli imputati nonché delle persone offese: non si è considerato, soprattutto, come queste ultime, abbiano espressamente escluso di aver mai conosciuto e intrattenuto rapporti con i figli di [OSCURATO:PERSONA] (loro esclusivo referente) ovvero, ancora, di aver indirizzato agli imputati richieste di spiegazioni o chiarimenti sulla sorte degli accrediti e delle somme consegnate al padre [OSCURATO:PERSONA]. 4. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto pronunciarsi il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate. 32. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondati sono gli assunti difensivi, tesi a evocare una struttura di reato a forma vincolata, che non è propria del reato di riciclaggio. La struttura della relativa norma incriminatrice, oltre che la giurisprudenza consolidatasi sul punto, consentono di ricondurre il delitto in parola ai reati cd. a forma libera, nei quali la fattispecie incriminatrice è tipizzata facendo leva non già sulla descrizione di un'azione connotata da specifiche modalità, quanto sull'evento, l'azione penalmente rilevante potendosi manifestare con disparate modalità, purché sia idonea a produrre l'evento stesso. L'ampiezza del termine «ostacolare», utilizzato, tra gli altri, dalla lettera dell'art. 648 bis cod. pen., ha indirizzato l'esegesi di legittimità a ritenere integrato il delitto di riciclaggio con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (ex plur., Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, Olivieri, Rv. 287183 - 01, cui si rinvia per il riferimento ad altra giurisprudenza di questa Corte), ciò che accade, ad esempio, con il frazionamento della somma di denaro di provenienza delittuosa tra più soggetti. In altri termini, l'efficacia dissimulatoria dell'azione rispetto all'origine della somma non deve essere necessariamente assoluta. I ricorrenti non considerano che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, correttamente applicata al caso di specie dalla Corte territoriale, la condotta di quanti mettano a disposizione i propri conti correnti per ricevere il denaro di provenienza illecita è sufficiente a integrare il delitto di riciclaggio, in quanto si tratta di condotta funzionale all'occultamento dei beni illeciti e, segnatamente, alla dissimulazione della provenienza illecita del denaro (v., ad es. Sez. 2, n. 41105 del 15 settembre 2021, Belotti e a., non mass.) Ciò depriva di efficacia l'obiezione difensiva, riproposta anche nei motivi aggiunti, volta a evidenziare come le somme direttamente bonificate dalle persone offese non fossero state oggetto di "passaggi intermedi o successivi" tali da rendere più difficile l'accertamento della fonte della valuta. A fronte di una consolidata giurisprudenza, univoca nel ritenere che l'art. 648 bis cod. pen. configura «un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive» (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di, Rv. 286140 - 01), devono disattendersi, quindi, i presupposti stessi su cui poggia il motivo (riproposti nei motivi aggiunti), che insistono sulla necessità, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, del trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato, ovvero sulla necessità che la condotta si realizzi in un momento successivo, quando il reato presupposto è stato ormai 4 (6'3perfezionato. Sulla falsariga dei principi elaborati da questa Corte, va ribadito, invece, che integra il delitto di riciclaggio l'azione di quanti consapevolmente ricevano somme di denaro provento di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico, non confrontandosi la difesa, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione dell'impugnata sentenza. Non possono dirsi inadeguate ovvero eccentriche, come contestato dalla difesa, le razionali argomentazioni della Corte d'appello, che ha rimarcato 1) l'assenza di capacità reddituale dei tre protagonisti della vicenda e, dunque, l'inverosimiglianza della tesi dell'inconsapevolezza, da parte di imputati maggiorenni e dotati di raziocinio, circa la provenienza illecita delle somme movimentate dal padre; 2) l'assenza di qualsivoglia relazione, di tipo economico, tra gli imputati e i due anziani, vittime della circonvenzione, che giustificasse, a qualche titolo, l'afflusso di denari sui conti correnti dei due ricorrenti. Notazione, quest'ultima, idonea a ribaltare efficacemente quanto osservato dalla difesa - e reiterato, in tal sede, anche nei motivi aggiunti - circa le dichiarazioni degli imputati, nonché delle persone offese (in tesi difensiva, non adeguatamente valutate), che espressamente escludevano di aver mai conosciuto e intrattenuto rapporti con i figli di [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze difensive, già disattese dai giudici di merito con decisione doppiamente conforme (con le conseguenze, in punto di controllo del giudice di legittimità, evidenziate, ex multis, da Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), non riescono a scalfire la tenuta logica e giuridica della motivazione, adeguata a dimostrare la ricorrenza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo del reato ascritto (su cui v., ad es., Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese, Rv. 244879 - 01). A tal riguardo, appaiono prive di decisività le argomentazioni spese dalla difesa a supporto della tesi della mancata riconoscibilità esteriore del delitto presupposto; peraltro, proprio le massime di esperienza invocate dalla difesa, lungi dall'esser state ignorate dai giudici di merito, hanno fornito, invece, adeguato supporto logico alla decisione impugnata. In particolare, come notato anche dal giudice di primo grado, il dato di fatto degli elevati saldi contabili, ingiustificati alla luce di quanto sopra osservato (segnatamente, la situazione d'impossidenza del padre degli imputati), è stato valorizzato dai giudici di merito, con apprezzamento che si sottrae alle dedotte censure, per sostenere come gli imputati non potessero non prefigurarsi, secondo l'id quod plerumque accidit, la possibilità dell'illecita provenienza del denaro. 54. Il terzo motivo è, del pari, inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui, nel valutare la richiesta di concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Di tale principio, al Corte distrettuale ha operato corretta applicazione, rimarcando, da un lato, l'insufficienza del dato puramente anagrafico (la giovane età degli imputati), valorizzato dalla difesa, e, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia condotta restitutoria; ciò, nel contesto di una ponderata argomentazione, che non lascia spazio a interventi censori del giudice di legittimità. 5. Si osserva, infine, che l'inammissibilità dei ricorsi si estende alle varie, ulteriori censure esposte nei motivi aggiunti e, ciò, a prescindere dal contenuto di questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01). 6. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANDEkLARIA P9?e• SECONDA SEZIONE PENALE tuik) IL 27 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] GiUDI IL FUNZIONARR9 GI
Sentenza Cassazione n. 19234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris