CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00629/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18440- 20 2 2 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.a., a sua volta incorporante la “Equizia” s.a.r.l. in liquidazione, la “Maruska” s.a.r.l. in liquidazione, la “[OSCURATO:PERSONA] 88” s.a.r.l. in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura special e autenticata per notar [OSCURATO:PERSONA] in Lussemburgo, munita di apostille in data 30.6.2022. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f. 0 2438750586 - in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell’Avvocato capitolina. CONTRORICORRENTE e STATO ITALIANO, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri. INTIMATO avverso la sentenza n. 209/2022della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente , [OSCURATO:PERSONA],le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 6.500,00per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati ineuro 200,00. Così deciso