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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21261/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 dicembre 1976; avverso la ordinanza n. 614/21 del Tribunale di Messina del 11 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Messina, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha confermato la misura della custodia in carcere applicata con provvedimento del 13 settembre 2021 successivamente all'avvenuta convalida del suo arresto in flagranza di reato, a [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla imputazione provvisoria di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ha interposto ricorso per cassazione il Nastasi, lamentando la carenza della esigenza cautelare legata al pericolo di reiterazione del reato, non risultando che il Nastasi, differentemente da quanto segnalato dal Tribunale, sia inserito in alcun circuito criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, non potendosi, infatti, arguire tale sua adesione sulla base della sola detenzione della sostanza stupefacente di cui alla imputazione provvisoria.

Non risulta, ha aggiunto la ricorrente difesa, che il Nastasi abbia ceduto droga, né la somma di danaro rinvenuta presso la sua abitazione è per la sua entità giustificabile solo con lo svolgimento dell'attività di spaccio di stupefacenti.

Come secondo motivo di ricorso la difesa del prevenuto ha lamentato la sproporzione della misura custodiale, rispetto alle esigenze cautelari che la / iU stessa è volta a prevenire.

Infine, il ricorrente ha osservato, che allo stato non vi è la prova che la sostanza rinvenuta presso di lui fosse stupefacente né che fa stessa non fosse destinata all'uso personale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è parzialmente fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione.

Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente il primo ed l'ultimo motivo di impugnazione e solo subordinatamente all'infruttuoso, per il ricorrente, scrutinio di essi passare eventualmente all'esame del secondo motivo.

Come accennato il primo motivo di impugnazione concerne il vizio di motivazione e di violazione di legge che, ad avviso del ricorrente, invaliderebbero l'ordinanza impugnata in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte del tipo dei quelle per cui si procede; rileva sul punto parte ricorrente che il Tribunale di Messina avrebbe giustificato la esistenza di tale pericolo con motivazione contraddittoria ed illogica e, comunque, contra legem in quanto nessun atto di indagine porta a ritenere che il Nastasí sia inserito in circuiti criminali dediti al narcotraffico.

L'argomento non è fondato; si rileva, infatti, che il giudice del riesame ha, invece, ragionevolmente desunto il fatto che il Nastasi fosse collegato con ambienti di non trascurabile importanza dediti al narcotraffico sulla base di due elementi indiziari che sul piano logico sono di sicura valenza: il primo dato dalla non indifferente quantità di sostanza stupefacente della quale egli era in possesso, si parta di 54 gr di una sostanza stupefacente di tipo sintetico denominata spice, evidentemente esulante - anche tenuto conto delle sue condizioni personali di soggetto che non percepisce alcun reddito abituale - dalla possibilità di detenzione per uso esclusivamente proprio e tale da far, invece, ritenere che le sue fonti di approvvigionamento non siano collocate nella parte più marginale della scala della distribuzione criminale; il secondo fornito dalla natura appunto sintetica della sostanza stupefacente, la quale esclude in radice che la stessa possa essere frutto di autoproduzione e comunque di produzione di tipo artigianale, richiedendo la stessa una serie di cognizioni e di strumenti di carattere tecnico che indubbiamente non sono nella immediata disponibilità né del Nastasi né del tipico spacciatore "da strada", presupponendo, infatti, esse l'esistenza di una struttura di livello superiore dotata di una certa qualificazione che, per livello tecnico, può essere definita di tipo imprenditoriale con cui, evidentemente, il Nastasi ha delle relazioni.

Passando, a questo punto all'ultimo motivo di ricorso, considerato peraltro duplice dal ricorrente, attinente al vizio della la motivazione della ordinanza impugnata, la quale non si sarebbe confrontata con la possibilità che la sostanza stupefacente della quale il Nastasi era in possesso fosse destinata esclusivamente al suo uso personale, con conseguente irrilevanza penale della sua condotta, si osserva che, come dianzi accennato, la entità della sostanza che quello deteneva - oltre alla circostanza che lo stesso era stato sorpreso dagli agenti operanti in atteggiamento sospetto intento ad avvicinare due persone ritenute potenziali acquirenti della sostanza, che egli aveva tentato nell'occasione di darsi alla fuga, che nella abitazione del Nastasi era stata rinvenuta una bilancia di precisione ed una serie di documenti attestati dei versamenti di somme di danaro parte in suo favore parte a suo debito - deponeva, in quanto non in linea con la sua capacità reddituale, non per l'avvenuta predisposizione di una "scorta" per l'uso personale ma per la destinazione allo spaccio di essa onde consentire al Nastasi il procacciamento di una certa disponibilità economica, verosimilmente destinata anche a permettere l'acquisto per uso personale della restante parte dello stupefacente.

Passando, a questo punto al secondo motivo di ricorso, afferente alla idoneità della sola misura custodiale intramuraria, si rileva che la doglianza è fondata.

Premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte la detta misura cautelare, di massima afflizione, deve, logicamente, costituire la extrema ratio nel senso che la stessa deve essere applicata solo laddove nessuna delle meno gravose misure appaia idonea alla tutela della esigenza cautelare ritenuta ricorrente nella singola fattispecie (in tal senso già: Corte di cassazione, Sezione I penale, 26 febbraio 1990, n. 215, ma anche, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 giugno 1998, n. 595), si rileva che, sebbene l'indagine in ordine alla adeguatezza di tale sola misura non debba spingersi sino alla analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, essendo sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 dicembre 2014, n. 51260 : idem Sezione VI penale, 5 maggio 2011, n. 17313), nel caso in esame, osserva il Collegio, il Tribunale di Messina, senza in alcun modo valorizzare l'esistenza di una "storia penale" del Nastasi che, se esistente, ben avrebbe potuto inclinare il giudizio di merito verso una sua specifica (e pertanto più intensamente continenda) propensione alla violazione dei precetti penali ed insofferenza al loro rispetto, ha ritenuto che una diversa misura, pur custodiale, non sarebbe stata idonea a preservare dal pericolo della reiterazione non avendo l'indagato, per come sostenuto dal Tribunale, "esitato a degradare la propria abitazione a base logistica della propria attività criminale".

Una siffatta affermazione non appare allo stato giustificabile, posto che presso la abitazione del Nastasi, per quanto emerge dallo stesso testo della ordinanza impugnata, non solo non risulta che questi abbia concretamente svolto attività di spaccio (tanto è vero che lo stesso è stato sottoposto alla misura precautelare dell'arresto in flagranza mentre si trovava al di fuori della sua abitazione), non solo non risulta che detenesse un\apprezzabile quantitativo di sostanza stupefacente (nella ordinanza si parla, infatti, di un "modestissimo quantitativo di marijuana" ivi rinvenuto); non solo non risulta che ivi fosse custodito un significativo quantitativo di danaro (infatti, la somma di 240,00 euro, quale ne sia la provenienza, apparirebbe in ogni caso dimostrativa di un'attività non tale da evidenziare l'asservimento della abitazione a base logistica di spaccio, non apparendo che la stessa possa essere il provento di un'attività di ampio respiro che necessiti di un intero appartamento per la sua conduzione); non solo non risulta che nell'abitazione fossero stati installati presidi di sorta atti a meglio consentire che lì fosse svolta un'attività criminosa, tale non potendosi ritenere il possesso, pur allarmante ma non di per sé indicativo della affermata spregiudicata condotta di degradazione della propria abitazione a base di un'attività delittuosa, il semplice possesso del bilancino di precisione.

In sostanza, non vi sono elementi per ritenere che il Nastasi abbia degradato la propria abitazione a base logistica per i suoi traffici illeciti, laddove non si voglia intendere che una siffatta operazione di adibizione della propria casa al servizio del crimine sia stata condotta da chiunque, avendo un'abitazione, lì compia atti penalmente rilevanti.

Ma, non può non osservarsi, che una tale rigida visione della realtà 201derebbe di assai problematica attribuzione del beneficio degli arresti domiciliari, essendo di comune esperienza che, quanto meno la fase ideativa di una condotta illecita sia stata concepita nei luoghi di abituale frequentazione dell'indagato, quindi principalmente presso la propria abitazione; ma non per questo, laddove tale sede non costituisca un importante strumento per la realizzazione della condotta criminosa, può, temendosi la reiterazione delle condotte criminose, escludersi la idoneità cautelare della misura degli arresti domiciliari.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con esclusivo riferimento alla ritenuta idoneità a tutelare le riscontrate esigenze cautelari della sola misura della custodia in carcere in danno del Nastasi, con rinvio per nuovo esame dello specifico punto rimasto impregiudicato al Tribunale di Messina in diversa composizione personale.

Nel resto il ricorso, non essendo risultato fondato, deve essere rigettato.Posto che alla presente decisione con consegue la liberazione del ricorrente, di essa deve essere data comunicazione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Annulla a ordinanza impugnata limitatamente all'affermazione di idoneità esclusiva della misura disposta e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 dicembre 1976; avverso la ordinanza n. 614/21 del Tribunale di Messina del 11 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Messina, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha confermato la misura della custodia in carcere applicata con provvedimento del 13 settembre 2021 successivamente all'avvenuta convalida del suo arresto in flagranza di reato, a [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla imputazione provvisoria di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ha interposto ricorso per cassazione il Nastasi, lamentando la carenza della esigenza cautelare legata al pericolo di reiterazione del reato, non risultando che il Nastasi, differentemente da quanto segnalato dal Tribunale, sia inserito in alcun circuito criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, non potendosi, infatti, arguire tale sua adesione sulla base della sola detenzione della sostanza stupefacente di cui alla imputazione provvisoria. Non risulta, ha aggiunto la ricorrente difesa, che il Nastasi abbia ceduto droga, né la somma di danaro rinvenuta presso la sua abitazione è per la sua entità giustificabile solo con lo svolgimento dell'attività di spaccio di stupefacenti. Come secondo motivo di ricorso la difesa del prevenuto ha lamentato la sproporzione della misura custodiale, rispetto alle esigenze cautelari che la / iU stessa è volta a prevenire. Infine, il ricorrente ha osservato, che allo stato non vi è la prova che la sostanza rinvenuta presso di lui fosse stupefacente né che fa stessa non fosse destinata all'uso personale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è parzialmente fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione. Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente il primo ed l'ultimo motivo di impugnazione e solo subordinatamente all'infruttuoso, per il ricorrente, scrutinio di essi passare eventualmente all'esame del secondo motivo. Come accennato il primo motivo di impugnazione concerne il vizio di motivazione e di violazione di legge che, ad avviso del ricorrente, invaliderebbero l'ordinanza impugnata in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte del tipo dei quelle per cui si procede; rileva sul punto parte ricorrente che il Tribunale di Messina avrebbe giustificato la esistenza di tale pericolo con motivazione contraddittoria ed illogica e, comunque, contra legem in quanto nessun atto di indagine porta a ritenere che il Nastasí sia inserito in circuiti criminali dediti al narcotraffico. L'argomento non è fondato; si rileva, infatti, che il giudice del riesame ha, invece, ragionevolmente desunto il fatto che il Nastasi fosse collegato con ambienti di non trascurabile importanza dediti al narcotraffico sulla base di due elementi indiziari che sul piano logico sono di sicura valenza: il primo dato dalla non indifferente quantità di sostanza stupefacente della quale egli era in possesso, si parta di 54 gr di una sostanza stupefacente di tipo sintetico denominata spice, evidentemente esulante - anche tenuto conto delle sue condizioni personali di soggetto che non percepisce alcun reddito abituale - dalla possibilità di detenzione per uso esclusivamente proprio e tale da far, invece, ritenere che le sue fonti di approvvigionamento non siano collocate nella parte più marginale della scala della distribuzione criminale; il secondo fornito dalla natura appunto sintetica della sostanza stupefacente, la quale esclude in radice che la stessa possa essere frutto di autoproduzione e comunque di produzione di tipo artigianale, richiedendo la stessa una serie di cognizioni e di strumenti di carattere tecnico che indubbiamente non sono nella immediata disponibilità né del Nastasi né del tipico spacciatore "da strada", presupponendo, infatti, esse l'esistenza di una struttura di livello superiore dotata di una certa qualificazione che, per livello tecnico, può essere definita di tipo imprenditoriale con cui, evidentemente, il Nastasi ha delle relazioni. Passando, a questo punto all'ultimo motivo di ricorso, considerato peraltro duplice dal ricorrente, attinente al vizio della la motivazione della ordinanza impugnata, la quale non si sarebbe confrontata con la possibilità che la sostanza stupefacente della quale il Nastasi era in possesso fosse destinata esclusivamente al suo uso personale, con conseguente irrilevanza penale della sua condotta, si osserva che, come dianzi accennato, la entità della sostanza che quello deteneva - oltre alla circostanza che lo stesso era stato sorpreso dagli agenti operanti in atteggiamento sospetto intento ad avvicinare due persone ritenute potenziali acquirenti della sostanza, che egli aveva tentato nell'occasione di darsi alla fuga, che nella abitazione del Nastasi era stata rinvenuta una bilancia di precisione ed una serie di documenti attestati dei versamenti di somme di danaro parte in suo favore parte a suo debito - deponeva, in quanto non in linea con la sua capacità reddituale, non per l'avvenuta predisposizione di una "scorta" per l'uso personale ma per la destinazione allo spaccio di essa onde consentire al Nastasi il procacciamento di una certa disponibilità economica, verosimilmente destinata anche a permettere l'acquisto per uso personale della restante parte dello stupefacente. Passando, a questo punto al secondo motivo di ricorso, afferente alla idoneità della sola misura custodiale intramuraria, si rileva che la doglianza è fondata. Premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte la detta misura cautelare, di massima afflizione, deve, logicamente, costituire la extrema ratio nel senso che la stessa deve essere applicata solo laddove nessuna delle meno gravose misure appaia idonea alla tutela della esigenza cautelare ritenuta ricorrente nella singola fattispecie (in tal senso già: Corte di cassazione, Sezione I penale, 26 febbraio 1990, n. 215, ma anche, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 giugno 1998, n. 595), si rileva che, sebbene l'indagine in ordine alla adeguatezza di tale sola misura non debba spingersi sino alla analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, essendo sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 dicembre 2014, n. 51260 : idem Sezione VI penale, 5 maggio 2011, n. 17313), nel caso in esame, osserva il Collegio, il Tribunale di Messina, senza in alcun modo valorizzare l'esistenza di una "storia penale" del Nastasi che, se esistente, ben avrebbe potuto inclinare il giudizio di merito verso una sua specifica (e pertanto più intensamente continenda) propensione alla violazione dei precetti penali ed insofferenza al loro rispetto, ha ritenuto che una diversa misura, pur custodiale, non sarebbe stata idonea a preservare dal pericolo della reiterazione non avendo l'indagato, per come sostenuto dal Tribunale, "esitato a degradare la propria abitazione a base logistica della propria attività criminale". Una siffatta affermazione non appare allo stato giustificabile, posto che presso la abitazione del Nastasi, per quanto emerge dallo stesso testo della ordinanza impugnata, non solo non risulta che questi abbia concretamente svolto attività di spaccio (tanto è vero che lo stesso è stato sottoposto alla misura precautelare dell'arresto in flagranza mentre si trovava al di fuori della sua abitazione), non solo non risulta che detenesse un\apprezzabile quantitativo di sostanza stupefacente (nella ordinanza si parla, infatti, di un "modestissimo quantitativo di marijuana" ivi rinvenuto); non solo non risulta che ivi fosse custodito un significativo quantitativo di danaro (infatti, la somma di 240,00 euro, quale ne sia la provenienza, apparirebbe in ogni caso dimostrativa di un'attività non tale da evidenziare l'asservimento della abitazione a base logistica di spaccio, non apparendo che la stessa possa essere il provento di un'attività di ampio respiro che necessiti di un intero appartamento per la sua conduzione); non solo non risulta che nell'abitazione fossero stati installati presidi di sorta atti a meglio consentire che lì fosse svolta un'attività criminosa, tale non potendosi ritenere il possesso, pur allarmante ma non di per sé indicativo della affermata spregiudicata condotta di degradazione della propria abitazione a base di un'attività delittuosa, il semplice possesso del bilancino di precisione. In sostanza, non vi sono elementi per ritenere che il Nastasi abbia degradato la propria abitazione a base logistica per i suoi traffici illeciti, laddove non si voglia intendere che una siffatta operazione di adibizione della propria casa al servizio del crimine sia stata condotta da chiunque, avendo un'abitazione, lì compia atti penalmente rilevanti. Ma, non può non osservarsi, che una tale rigida visione della realtà 201derebbe di assai problematica attribuzione del beneficio degli arresti domiciliari, essendo di comune esperienza che, quanto meno la fase ideativa di una condotta illecita sia stata concepita nei luoghi di abituale frequentazione dell'indagato, quindi principalmente presso la propria abitazione; ma non per questo, laddove tale sede non costituisca un importante strumento per la realizzazione della condotta criminosa, può, temendosi la reiterazione delle condotte criminose, escludersi la idoneità cautelare della misura degli arresti domiciliari. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con esclusivo riferimento alla ritenuta idoneità a tutelare le riscontrate esigenze cautelari della sola misura della custodia in carcere in danno del Nastasi, con rinvio per nuovo esame dello specifico punto rimasto impregiudicato al Tribunale di Messina in diversa composizione personale. Nel resto il ricorso, non essendo risultato fondato, deve essere rigettato.Posto che alla presente decisione con consegue la liberazione del ricorrente, di essa deve essere data comunicazione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Annulla a ordinanza impugnata limitatamente all'affermazione di idoneità esclusiva della misura disposta e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co
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