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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22122/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimenti dei ricorsi, invocando altresì il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 22 aprile 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa città emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado, anche agli effetti civili, per diversi reati ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

La riforma in appello è consistita nell'assoluzione per non aver commesso il fatto per alcune fattispecie, nell'esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico quanto al reato di furto di cui al capo 2) e nella rimodulazione in mitius del trattamento sanzionatorio.

All'esito del giudizio di secondo grado, dunque, i Mancuso sono stati condannati, oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 300 di multa per: - lesioni aggravate dall'uso di un'arma e dai futili motivi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; - il furto delle chiavi dell'autovettura di proprietà del medesimo [OSCURATO:PERSONA] aggravata dalla minorata difesa, reati entrambi commessi il 6 novembre 2013.

2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha stilato un atto unico. 2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova perché, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erano state svalutate la prova d'alibi fornita dalla fidanzata [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la presenza del fratello Alessandro al fatto.

Né una prova diversa poteva essere tratta dalle dichiarazioni della persona offesa, tanto inattendibile che aveva anche cercato di coinvolgere inizialmente, attraverso un proprio amico [OSCURATO:PERSONA], un altro fratello Mancuso, Massimo.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al furto delle chiavi dell'autovettura della persona offesa di cui al capo 2).

Assumono i ricorrenti l'esistenza di una contraddizione tra quanto, da una parte, dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in querela — secondo cui le chiavi della sua autovettura si trovavano nel garage stesso — e quanto riferito in dibattimento circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sapeva della loro collocazione nel garage e, dall'altra, la conclusione cui era giunta la Corte di merito, secondo cui dette chiavi erano state sottratte alla vittima in occasione della colluttazione.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva quanto alla mancata audizione del Mar.

Valenti, che avrebbe fornito elementi per far luce sulla vicenda.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, sostenendo che questi ultimi siano reiterativi di censure già formulate in appello.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, nelle sue conclusioni scritte, ha ribadito le considerazioni dei motivi di ricorso ed ha altresì chiesto il proscioglimento degli imputati ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso — che attiene al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto sub 1) — è inammissibile siccome versato in fatto e aspecifico in quanto propone una propria ricostruzione degli avvenimenti, omettendo di confrontarsi con il ragionamento probatorio della Corte distrettuale.

Quest'ultima ha tratto la dimostrazione della presenza fattiva di [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione non solo dalle dichiarazioni della vittima, ma anche dalla natura delle lesioni, compatibili con una condizione della persona offesa bloccata da uno e colpita da un altro aggressore, svalutando motivatamente, nel contempo, le prove a discarico siccome provenienti dal fratello, dalla fidanzata e dalla madre dell'imputato.

Si tratta di un ragionamento immune da vizi logici e certo non contraddittorio come assume il ricorso, ragionamento che quest'ultimo non affronta se non con la pretesa di rifare, sulla base della propria prospettazione, il processo valutativo delle fonti di prova.

Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, nella sostanza, un travisamento della prova quanto alle dichiarazioni della persona offesa a proposito del furto delle chiavi subito in occasione dell'aggressione, che non avrebbe riguardato quelle dell'autovettura, ma quelle del garage in cui la medesima era custodita.

Orbene, sul punto sembrerebbe effettivamente che le dichiarazioni della persona offesa siano state travisate, ma comunque il motivo di ricorso è inammissibile in quanto detto travisamento aveva riguardato anche la sentenza di primo grado, ma, ciò nonostante, non era stato denunziato nell'atto di appello.

Deve trovare applicazione, infatti, il principio di diritto secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217).

Qualora, al contrario, il tema fosse stato posto all'attenzione della Corte di appello, invece, avrebbe trovato applicazione il principio secondo cui, in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova che sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324).

3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta la mancata audizione del teste Valenti — è inammissibile in quanto del tutto generico circa la decisività del contributo che tale testimonianza avrebbe potuto fornire al processo, così come era già avvenuto con l'atto di appello.

Va ricordato, infatti, che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 , M., Rv. 248105).

Tale censura non può che riferirsi alla mancata ammissione, in primo grado, come teste di lista della difesa del Mar.

Valenti e non alla mancata rinnovazione in appello, giacché è principio incontrastato quello secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (tra le altre, Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136).

4. La richiesta, formulata solo all'odierna udienza dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], di prosciogliere gli imputati ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non può trovare sfogo, in quanto si tratta di una richiesta completamente inedita, non essendo stata formulata neanche in primo grado e non essendo stata oggetto di alcuna censura in appello e nel ricorso per cassazione.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimenti dei ricorsi, invocando altresì il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 22 aprile 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa città emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado, anche agli effetti civili, per diversi reati ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La riforma in appello è consistita nell'assoluzione per non aver commesso il fatto per alcune fattispecie, nell'esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico quanto al reato di furto di cui al capo 2) e nella rimodulazione in mitius del trattamento sanzionatorio. All'esito del giudizio di secondo grado, dunque, i Mancuso sono stati condannati, oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 300 di multa per: - lesioni aggravate dall'uso di un'arma e dai futili motivi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; - il furto delle chiavi dell'autovettura di proprietà del medesimo [OSCURATO:PERSONA] aggravata dalla minorata difesa, reati entrambi commessi il 6 novembre 2013. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha stilato un atto unico. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova perché, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erano state svalutate la prova d'alibi fornita dalla fidanzata [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la presenza del fratello Alessandro al fatto. Né una prova diversa poteva essere tratta dalle dichiarazioni della persona offesa, tanto inattendibile che aveva anche cercato di coinvolgere inizialmente, attraverso un proprio amico [OSCURATO:PERSONA], un altro fratello Mancuso, Massimo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al furto delle chiavi dell'autovettura della persona offesa di cui al capo 2). Assumono i ricorrenti l'esistenza di una contraddizione tra quanto, da una parte, dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in querela — secondo cui le chiavi della sua autovettura si trovavano nel garage stesso — e quanto riferito in dibattimento circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sapeva della loro collocazione nel garage e, dall'altra, la conclusione cui era giunta la Corte di merito, secondo cui dette chiavi erano state sottratte alla vittima in occasione della colluttazione. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva quanto alla mancata audizione del Mar. Valenti, che avrebbe fornito elementi per far luce sulla vicenda. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, sostenendo che questi ultimi siano reiterativi di censure già formulate in appello. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, nelle sue conclusioni scritte, ha ribadito le considerazioni dei motivi di ricorso ed ha altresì chiesto il proscioglimento degli imputati ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso — che attiene al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto sub 1) — è inammissibile siccome versato in fatto e aspecifico in quanto propone una propria ricostruzione degli avvenimenti, omettendo di confrontarsi con il ragionamento probatorio della Corte distrettuale. Quest'ultima ha tratto la dimostrazione della presenza fattiva di [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione non solo dalle dichiarazioni della vittima, ma anche dalla natura delle lesioni, compatibili con una condizione della persona offesa bloccata da uno e colpita da un altro aggressore, svalutando motivatamente, nel contempo, le prove a discarico siccome provenienti dal fratello, dalla fidanzata e dalla madre dell'imputato. Si tratta di un ragionamento immune da vizi logici e certo non contraddittorio come assume il ricorso, ragionamento che quest'ultimo non affronta se non con la pretesa di rifare, sulla base della propria prospettazione, il processo valutativo delle fonti di prova. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, nella sostanza, un travisamento della prova quanto alle dichiarazioni della persona offesa a proposito del furto delle chiavi subito in occasione dell'aggressione, che non avrebbe riguardato quelle dell'autovettura, ma quelle del garage in cui la medesima era custodita. Orbene, sul punto sembrerebbe effettivamente che le dichiarazioni della persona offesa siano state travisate, ma comunque il motivo di ricorso è inammissibile in quanto detto travisamento aveva riguardato anche la sentenza di primo grado, ma, ciò nonostante, non era stato denunziato nell'atto di appello. Deve trovare applicazione, infatti, il principio di diritto secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217). Qualora, al contrario, il tema fosse stato posto all'attenzione della Corte di appello, invece, avrebbe trovato applicazione il principio secondo cui, in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova che sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324). 3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta la mancata audizione del teste Valenti — è inammissibile in quanto del tutto generico circa la decisività del contributo che tale testimonianza avrebbe potuto fornire al processo, così come era già avvenuto con l'atto di appello. Va ricordato, infatti, che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 , M., Rv. 248105). Tale censura non può che riferirsi alla mancata ammissione, in primo grado, come teste di lista della difesa del Mar. Valenti e non alla mancata rinnovazione in appello, giacché è principio incontrastato quello secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (tra le altre, Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136). 4. La richiesta, formulata solo all'odierna udienza dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], di prosciogliere gli imputati ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non può trovare sfogo, in quanto si tratta di una richiesta completamente inedita, non essendo stata formulata neanche in primo grado e non essendo stata oggetto di alcuna censura in appello e nel ricorso per cassazione. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
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