CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 17261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33668-2019 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N. 33668/2019 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 654/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2019 R.G.N. 2022/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.33668/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, su rinvio da Cass. n.3823 del 2016, chiamata ad accertare la natura giornalistica del le prestazioni rese da 10 dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana s.p.a., formalmente inquadrati quali programmisti registi e addetti alla trasmissione “[OSCURATO:PERSONA]”, ha escluso che l’azienda dovesse versare all’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in avanti INPGI), i contributi a valere sulle posizioni dei predetti lavoratori; tale conclusione, secondo i giudici dell’appello, è confermata dall’accertamento svolto dal giudice di prime cureda l quale era emerso : a) che i lavoratori interessati non possedevano nessuna autonomia quanto alla scelta degli argomenti trattati in trasmissione, la cui scaletta era redatta dagli autori; b) che quanto alla scelta delle musiche di accompagnamento ai filmati e dei testi, essa non era elemento sufficiente a realizzare quellamediazione tra il fatto rappresentato e il pubblico , indispensabile al fine di ritenere verificata la natura giornalistica del rapporto; c) che le proposte di modifica delle puntate erano vagliate dagli autori e mai dal programmista , il quale partecipa solo alla fase attuativadell’attività; la cassazione della sentenza è domandata dall’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” sulla base di un unico motivo; la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. ha depositato controricorso; l’IstitutoNazionale di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione degli att. 1 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 anche in relazione all’art. 2575 c.c. e all’art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633; violazione dell’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 1° ottobre1995 e 1° marzo 2001 e della declaratoria contrattuale “programmista-regista” del contratto collettivo dei dipendenti della Rai del 9 maggio 1990 e successivi rinnovi; violazione dell’art.2697 cod. civ.”; l’istituto contesta alla sentenza impugnata di violare le norme di diritto concernenti la definizione della prestazione giornalistica, la quale, per la rilevanza pubblicistica dell’ attività , andrebbe desunta non dalla sola disciplina contrattuale, aventeefficacia meramente integrativa delle disposizioni di legge , bensì dall’intero complesso normativo; il motivo èinfondato;invero, le censure sollevate col rico rso si appuntano su lla contestazione dell’esclusione della qualifica di giornalista, affermata dalla Corte d’appelloin aderenza alla definizione che dell’attività giornalistica offrono tanto la l egge quanto il contratto collettivo; le considerazioni di parte ricorrente collidono, tuttavia, in punto di diritto, con il contenuto della decisione, la quale, nell’attuare nel caso concreto i l dettato della sentenza rescindente, ha svolto un accertamento del la posi zione dei programmisti della trasmissione “Mi manda [OSCURATO:PERSONA]”alla stregua dei principi pacificamente affermati da questa Corte quanto ai caratteri identificativi delle figure del giornalist a e d el programmista regista; ha quindi ritenuto necessario - dato questo pacificamente acclarato - per il primo, l’esistenza di un quid pluris nella pres tazione intellettuale , consistente in un’attività di raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendo a carico dello stesso il compito di acquisire conoscenza della notizia, di valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e di predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ponendosi il giornalista quale organo di mediazione intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso; ha poi valutato la rilevanza della continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione, elementi, questi, chedifferenziano la figura del giornalista rispetto ad altre professioni intellettuali, in quanto funzionali a sollecitare l’interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (giurisprudenza consolidata e risalente: Cass. n. 1827 del 1995; Cass. n. 23625 del 2010 e tutte quelle successive); l’accertamento delle concrete posizioni in discussione, coerentemente svolto alla luce dei principi sopra richiamati, ha indotto la Corte d’appello ad escludere la natura giornalistica delle prestazioni, a ritenere inesistente il presupposto della pretesa contributiva dell’INPGI e, conseguentemente, a disporre la revoca de l decreto ingiuntivo opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale non ha svolto attività difensivain questa sede; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della RAI Radiotelevisione italiana s.p.a., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 11.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso , a nor