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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2026

Cassazione n. 24523/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],2676ESTER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 829/2023 della CORTE D’APPELLO diCATANIA, depositata il 18/07/2023 R.G.N. 787/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19368/2023Numero di raccolta generale 24523/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, iDnat a pubblicazione 07/08/2026accoglimento del gravame dell’Inps, ha rigettato l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cuil’Istituto previdenziale le aveva intimato il pagamento deicontributi relativi al periodo da dicembre del 2013 a settembredel 2018 da versare presso la Gestione commercianti, alla qualeera stata iscritta d’ufficio in virtù dell’attività lavorativa dallamedesima svolta in maniera abituale e prevalente nell’ambitodella [OSCURATO:SOCIETA]., società nella quale ricopriva anche il ruolo diamministratrice.Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenutoammissibile la produzione in appello, da parte dell’Inps, deiverbali delle dichiarazioni rese agli ispettori nel corsodell’accertamento dell’11 febbraio 2019.

Sulla scorta di taledocumentazione ha ritenuto che l’Inps avesse provatol’esistenza dei presupposti per l’iscrizione di Loreto alla Gestionecommercianti.2.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione.

L’Inps ha resistito mediante controricorso.3.

All’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 416, 437, secondo comma, e 421 c.p.c.,in tema di poteri officiosi del giudicante, dell’art. 2697 c.c., intema di riparto degli oneri probatori, e degli artt. 111 Cost. e 6CEDU, in tema di pari condizione delle parti e di imparzialità del- 2 -decidente, per avere la Corte di merito deciso, sopperendNou maerlole re gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026carenze probatorie nelle quali era incorso l’Ente, sullaN usmceoror dti ara ccolta generale 24523/2026della documentazione prodotta dall’Inps in grado d’appello, puDrat a pubblicazione 07/08/2026essendo la stessa formata dal medesimo Istituto e daquest’ultimo non prodotta in giudizi.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamenteconsolidata l’affermazione secondo cui nel rito del lavoro occorrecontemperare il principio dispositivo con quello di veritàmateriale, sicché, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, c.p.c.,il deposito in appello di documenti non prodotti in prime curenon è oggetto di preclusione assoluta e il giudice puòammettere, anche d’ufficio, detti documenti ove li ritengaindispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superarel’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchéallegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempreche sussistano significative “piste probatorie” emergenti daimezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio,anche documentale, correttamente acquisito agli atti delgiudizio di primo grado (v. ex multis Cass. n. 11845 del 2018;sulla stessa linea cfr. altresì, per citare solo alcune delle piùrecenti, Cass. n. 12346 del 2026, Cass. n. 4115 del 2026, Cass.n. 34571 del 2025, Cass. n. 29741 del 2025, Cass. n. 26074 del2025, Cass. n. 21852 del 2025 e Cass. n. 16646 del 2025).Dunque, anche in grado di appello il giudice, ove reputiinsufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offranosignificativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere,anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o lanegazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempreche tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati esussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già- 3 -acquisiti, meritevoli di approfondimento (v.

Cass. n. 769N4um edroe rle gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/20262018; cfr. anche Cass. n. 12995 del 2026, Cass. n. 101Nu7m6er od dei ral ccolta generale 24523/20262026, Cass. n. 4470 del 2026 e Cass. n. 33981 del 2025).

Data pubblicazione 07/08/20262.2.

A tali fermi principi interpretativi si è uniformata la Cortedi merito, la quale ha ritenuto ammissibile la produzionedocumentale effettuata dall’Inps in grado d’appello, costituitadai verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori nel corsodell’accertamento dell’11 febbraio 2019.La Corte territoriale ha ritenuto che tale produzione siricollegasse «… agli elementi probatori già dedotti dall’INPS edacquisiti in primo grado, indicativi della sussistenza dell’obbligodella Loreto di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA]» (v. punto4 della motivazione).A specificazione di tale rilievo ha osservato che nel verbaleispettivo gli ispettori avevano verificato che «… la Loreto,nell’ambito della società [OSCURATO:SOCIETA]., (società che si occupa delcommercio all’ingrosso di sementi, alimenti per il bestiame,piante officinali, semi oleosi e patate da semina, la quale inpassato era amministrata dal padre dell’odierna appellata e dicui attualmente la medesima appellata è socia al 50% edamministratrice insieme alla sorella [OSCURATO:PERSONA]), si èsempre occupata di mansioni differenti rispetto a quelle relativealla conduzione ed amministrazione dell’azienda.

Ed invero, nelverbale ispettivo si dà atto della costante presenza in aziendadelle socie e del padre [OSCURATO:PERSONA], confermata, oltre chedalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori, anche dalle fatturedi acquisto; risulta acclarato che l’azienda è a conduzionefamiliare, tanto che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato agliispettori di collaborare con le figlie, le quali nel 2013/2014“svolgevano tutto il lavoro, sia d’ufficio che manuale”» (v. punto- 4 -A riprova di tali elementi, quindi, la Corte ha valorizzNautmoe ro irle gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori da VaNluemnertoi ndi ara ccolta generale 24523/2026Loreto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui verbali sonDoat a pubblicazione 07/08/2026stati prodotti in appello (v. punto 6).

Da tali dichiarazioni hatratto la conclusione che l’Inps aveva fornito la prova dellosvolgimento in modo abituale e prevalente, da parte dell’attualericorrente, di attività rientrante nell’oggetto sociale.2.3.

Così decidendo, dunque, la Corte territoriale ha datocongrua ed effettiva attuazione ai canoni interpretativi sopraricordati e che – è utile rimarcare – si radicano sul basilareprincipio secondo cui uno dei tratti che connotano in manierapregnante il rito del lavoro è l’esigenza di contemperare ilprincipio dispositivo con quello della ricerca della veritàmateriale, tant’è che l’esercizio dei poteri istruttori officiosi nonha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come unpotere-dovere, ragion per cui il giudice del lavoro non puòlimitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale delgiudizio fondata sull’onere della prova, ma deve motivare inordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso deipoteri istruttori o, viceversa, ritenga invece di non farvi ricorso(cfr. Cass. n. 30571 del 2023, in motivazione, che si richiamaall’insegnamento di Cass., sez. un., n. 11353 del 2004).2.4.

Né ha rilievo il fatto che la documentazione acquisita dallaCorte d’appello (cioè, come detto, i verbali contenenti ledichiarazioni raccolte dagli ispettori) fosse nella disponibilitàdell’Inps fin da prima dell’instaurazione della lite.Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che costituisce“prova indispensabile” ex art. 437, secondo comma, c.p.c.,quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezzacirca la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio- 5 -oppure provando quel che era rimasto non dimostrato oNu mneoron re gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo Nucmheero dli ara ccolta generale 24523/2026parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altrDaat a pubblicazione 07/08/2026causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (v.

Cass.,sez. un., n. 10790 del 2017; sulla stessa linea cfr. altresì, più direcente, Cass. n. 16358 del 2024 e Cass. n. 16646 del 2025).L’acquisizione di documenti successivamente al deposito degligiacché può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione diparte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione,cioè necessari per integrare, in definizione di una “pistaprobatoria” concretamente emersa, la dimostrazionedell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza oinsussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definitasecondo la regola sull’onere della prova (così, in particolare,Cass. n. 33393 del 2019; così anche Cass. n. 33981 del 2025,Cass. n. 32596 del 2025 e Cass. n. 6220 del 2025).2.5.

Il dato dirimente, piuttosto, è che la nuova prova acquisitain grado d’appello riguardi fatti ritualmente allegati nel processoe, muovendo da una pista probatoria evincibile dagli atti, ossiadagli elementi istruttori già acquisiti e dall’oggetto del processoquale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamenteidonea – secondo un ragionamento basato sull’id quodplerumque accidit – a colmare un deficit dimostrativo rispettoad un fatto decisivo per il giudizio (v., sul punto, la già citataCass. n. 32596 del 2025).Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, nel quale – come si èevidenziato in precedenza – la Corte di merito ha ritenuto didover acquisire i verbali contenenti le dichiarazioni rese in sedeispettiva allo scopo di approfondire gli elementi probatori giàacquisiti al processo e indicativi della sussistenza dell’obbligo- 6 -dell’attuale ricorrente di iscriversi alla Gestione commercNiuamnertoi r,e gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026cioè le risultanze del verbale ispettivo di cui haNu medroa dti ora ccolta generale 24523/2026debitamente conto in motivazione.

Data pubblicazione 07/08/2026In questo modo, quindi, la Corte ha operato un congruo giudiziodi indispensabilità della prova documentale prodotta dall’Inpssoltanto in grado di appello, ritenuta evidentemente necessariaallo scopo di dissipare lo stato di incertezza sul fattocontroverso, smentendolo o confermandolo senza lasciaremargini di dubbio.2.6.

È da escludere che la sentenza impugnata non abbia fattobuon governo della regola di riparto dell’onere probatoriosancita dall’art. 2697 c.c.Premesso che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. exmultis Cass. n. 26739 del 2024 e Cass. n. 26796 del 2018),nella specie la Corte d’appello ha correttamente affermato chel’onere di provare i fatti controversi spettava all’Inps,soggiungendo che l’Istituto aveva assolto all’onere di dimostrarela sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione dellacontroparte alla Gestione commercianti (v. punto 8 dellamotivazione).Tale affermazione si pone nel solco della giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, in tema di riscossione di contributiprevidenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale dipagamento (oggi avviso di addebito) dà luogo ad un giudizioordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapportoprevidenziale, sicché grava sull’ente previdenziale l’onere diprovare i fatti costitutivi della propria pretesa (v.

Cass. n. 10583- 7 -del 2017; cfr. anche Cass. n. 29763 del 2022, con speNcumifeircoo re gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026riferimento all’avviso di addebito).

Numero di raccolta generale 24523/20262.7.

Il ricorso si palesa inammissibile nella parte in cui mira Daat a pubblicazione 07/08/2026contestare l’apprezzamento della prova documentale nuovaoperato dalla Corte territoriale (v. pagg. 12 e s.).Il ricorrente per cassazione, infatti, non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilitàe concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v.

Cass. n. 32505 del 2023).2.8.

Il motivo in esame non è ammissibile neppure laddovededuce che l’acquisizione in secondo grado dei verbalicontenenti le dichiarazioni rese agli ispettori avrebbe violato iprincipi fondamentali di cui all’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU,perché la Corte d’appello non avrebbe consentito alla parteinteressata di fornire la debita controprova (v. pagg. 11 e s. delricorso).Al riguardo, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, nel rito del lavoro il giudice, anchesuccessivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie e overeputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d’ufficiol’ammissione di nuovi mezzi di prova per l’accertamento deglielementi allegati o contestati dalle parti o emersi dall’istruttoria- 8 -e deve assegnare il termine perentorio per la formulazioneN udmeerlola re gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026prova contraria solo se la parte interessata abbia Nuimnetroe dsi ora ccolta generale 24523/2026avvalersi del diritto di controdedurre (cfr., sul punto, Cass. nDa.t a pubblicazione 07/08/202617683 del 2020, nonché Cass. n. 24024 del 2021 e Cass. n.32511 del 2021).Nella specie, il ricorso difetta in modo evidente di specificità,perché non è puntualmente allegato il “fatto processuale”rilevante, ossia la circostanza che la parte interessata avevachiesto alla Corte territoriale l’assegnazione di un termine per laformulazione della prova contraria.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorsodev’essere rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente.

Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e delvalore della causa.5.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.- 9 -Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Nduàm earot dti ora ccolta generale 24523/2026della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dDealt a pubblicazione 07/08/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 10 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],2676ESTER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 829/2023 della CORTE D’APPELLO diCATANIA, depositata il 18/07/2023 R.G.N. 787/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19368/2023Numero di raccolta generale 24523/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, iDnat a pubblicazione 07/08/2026accoglimento del gravame dell’Inps, ha rigettato l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cuil’Istituto previdenziale le aveva intimato il pagamento deicontributi relativi al periodo da dicembre del 2013 a settembredel 2018 da versare presso la Gestione commercianti, alla qualeera stata iscritta d’ufficio in virtù dell’attività lavorativa dallamedesima svolta in maniera abituale e prevalente nell’ambitodella [OSCURATO:SOCIETA]., società nella quale ricopriva anche il ruolo diamministratrice.Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenutoammissibile la produzione in appello, da parte dell’Inps, deiverbali delle dichiarazioni rese agli ispettori nel corsodell’accertamento dell’11 febbraio 2019. Sulla scorta di taledocumentazione ha ritenuto che l’Inps avesse provatol’esistenza dei presupposti per l’iscrizione di Loreto alla Gestionecommercianti.2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione. L’Inps ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 416, 437, secondo comma, e 421 c.p.c.,in tema di poteri officiosi del giudicante, dell’art. 2697 c.c., intema di riparto degli oneri probatori, e degli artt. 111 Cost. e 6CEDU, in tema di pari condizione delle parti e di imparzialità del- 2 -decidente, per avere la Corte di merito deciso, sopperendNou maerlole re gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026carenze probatorie nelle quali era incorso l’Ente, sullaN usmceoror dti ara ccolta generale 24523/2026della documentazione prodotta dall’Inps in grado d’appello, puDrat a pubblicazione 07/08/2026essendo la stessa formata dal medesimo Istituto e daquest’ultimo non prodotta in giudizi.2. Il motivo è infondato.2.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamenteconsolidata l’affermazione secondo cui nel rito del lavoro occorrecontemperare il principio dispositivo con quello di veritàmateriale, sicché, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, c.p.c.,il deposito in appello di documenti non prodotti in prime curenon è oggetto di preclusione assoluta e il giudice puòammettere, anche d’ufficio, detti documenti ove li ritengaindispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superarel’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchéallegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempreche sussistano significative “piste probatorie” emergenti daimezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio,anche documentale, correttamente acquisito agli atti delgiudizio di primo grado (v. ex multis Cass. n. 11845 del 2018;sulla stessa linea cfr. altresì, per citare solo alcune delle piùrecenti, Cass. n. 12346 del 2026, Cass. n. 4115 del 2026, Cass.n. 34571 del 2025, Cass. n. 29741 del 2025, Cass. n. 26074 del2025, Cass. n. 21852 del 2025 e Cass. n. 16646 del 2025).Dunque, anche in grado di appello il giudice, ove reputiinsufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offranosignificativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere,anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o lanegazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempreche tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati esussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già- 3 -acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. Cass. n. 769N4um edroe rle gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/20262018; cfr. anche Cass. n. 12995 del 2026, Cass. n. 101Nu7m6er od dei ral ccolta generale 24523/20262026, Cass. n. 4470 del 2026 e Cass. n. 33981 del 2025). Data pubblicazione 07/08/20262.2. A tali fermi principi interpretativi si è uniformata la Cortedi merito, la quale ha ritenuto ammissibile la produzionedocumentale effettuata dall’Inps in grado d’appello, costituitadai verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori nel corsodell’accertamento dell’11 febbraio 2019.La Corte territoriale ha ritenuto che tale produzione siricollegasse «… agli elementi probatori già dedotti dall’INPS edacquisiti in primo grado, indicativi della sussistenza dell’obbligodella Loreto di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA]» (v. punto4 della motivazione).A specificazione di tale rilievo ha osservato che nel verbaleispettivo gli ispettori avevano verificato che «… la Loreto,nell’ambito della società [OSCURATO:SOCIETA]., (società che si occupa delcommercio all’ingrosso di sementi, alimenti per il bestiame,piante officinali, semi oleosi e patate da semina, la quale inpassato era amministrata dal padre dell’odierna appellata e dicui attualmente la medesima appellata è socia al 50% edamministratrice insieme alla sorella [OSCURATO:PERSONA]), si èsempre occupata di mansioni differenti rispetto a quelle relativealla conduzione ed amministrazione dell’azienda. Ed invero, nelverbale ispettivo si dà atto della costante presenza in aziendadelle socie e del padre [OSCURATO:PERSONA], confermata, oltre chedalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori, anche dalle fatturedi acquisto; risulta acclarato che l’azienda è a conduzionefamiliare, tanto che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato agliispettori di collaborare con le figlie, le quali nel 2013/2014“svolgevano tutto il lavoro, sia d’ufficio che manuale”» (v. punto- 4 -A riprova di tali elementi, quindi, la Corte ha valorizzNautmoe ro irle gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori da VaNluemnertoi ndi ara ccolta generale 24523/2026Loreto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui verbali sonDoat a pubblicazione 07/08/2026stati prodotti in appello (v. punto 6). Da tali dichiarazioni hatratto la conclusione che l’Inps aveva fornito la prova dellosvolgimento in modo abituale e prevalente, da parte dell’attualericorrente, di attività rientrante nell’oggetto sociale.2.3. Così decidendo, dunque, la Corte territoriale ha datocongrua ed effettiva attuazione ai canoni interpretativi sopraricordati e che – è utile rimarcare – si radicano sul basilareprincipio secondo cui uno dei tratti che connotano in manierapregnante il rito del lavoro è l’esigenza di contemperare ilprincipio dispositivo con quello della ricerca della veritàmateriale, tant’è che l’esercizio dei poteri istruttori officiosi nonha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come unpotere-dovere, ragion per cui il giudice del lavoro non puòlimitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale delgiudizio fondata sull’onere della prova, ma deve motivare inordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso deipoteri istruttori o, viceversa, ritenga invece di non farvi ricorso(cfr. Cass. n. 30571 del 2023, in motivazione, che si richiamaall’insegnamento di Cass., sez. un., n. 11353 del 2004).2.4. Né ha rilievo il fatto che la documentazione acquisita dallaCorte d’appello (cioè, come detto, i verbali contenenti ledichiarazioni raccolte dagli ispettori) fosse nella disponibilitàdell’Inps fin da prima dell’instaurazione della lite.Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che costituisce“prova indispensabile” ex art. 437, secondo comma, c.p.c.,quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezzacirca la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio- 5 -oppure provando quel che era rimasto non dimostrato oNu mneoron re gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo Nucmheero dli ara ccolta generale 24523/2026parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altrDaat a pubblicazione 07/08/2026causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (v. Cass.,sez. un., n. 10790 del 2017; sulla stessa linea cfr. altresì, più direcente, Cass. n. 16358 del 2024 e Cass. n. 16646 del 2025).L’acquisizione di documenti successivamente al deposito degligiacché può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione diparte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione,cioè necessari per integrare, in definizione di una “pistaprobatoria” concretamente emersa, la dimostrazionedell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza oinsussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definitasecondo la regola sull’onere della prova (così, in particolare,Cass. n. 33393 del 2019; così anche Cass. n. 33981 del 2025,Cass. n. 32596 del 2025 e Cass. n. 6220 del 2025).2.5. Il dato dirimente, piuttosto, è che la nuova prova acquisitain grado d’appello riguardi fatti ritualmente allegati nel processoe, muovendo da una pista probatoria evincibile dagli atti, ossiadagli elementi istruttori già acquisiti e dall’oggetto del processoquale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamenteidonea – secondo un ragionamento basato sull’id quodplerumque accidit – a colmare un deficit dimostrativo rispettoad un fatto decisivo per il giudizio (v., sul punto, la già citataCass. n. 32596 del 2025).Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, nel quale – come si èevidenziato in precedenza – la Corte di merito ha ritenuto didover acquisire i verbali contenenti le dichiarazioni rese in sedeispettiva allo scopo di approfondire gli elementi probatori giàacquisiti al processo e indicativi della sussistenza dell’obbligo- 6 -dell’attuale ricorrente di iscriversi alla Gestione commercNiuamnertoi r,e gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026cioè le risultanze del verbale ispettivo di cui haNu medroa dti ora ccolta generale 24523/2026debitamente conto in motivazione. Data pubblicazione 07/08/2026In questo modo, quindi, la Corte ha operato un congruo giudiziodi indispensabilità della prova documentale prodotta dall’Inpssoltanto in grado di appello, ritenuta evidentemente necessariaallo scopo di dissipare lo stato di incertezza sul fattocontroverso, smentendolo o confermandolo senza lasciaremargini di dubbio.2.6. È da escludere che la sentenza impugnata non abbia fattobuon governo della regola di riparto dell’onere probatoriosancita dall’art. 2697 c.c.Premesso che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. exmultis Cass. n. 26739 del 2024 e Cass. n. 26796 del 2018),nella specie la Corte d’appello ha correttamente affermato chel’onere di provare i fatti controversi spettava all’Inps,soggiungendo che l’Istituto aveva assolto all’onere di dimostrarela sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione dellacontroparte alla Gestione commercianti (v. punto 8 dellamotivazione).Tale affermazione si pone nel solco della giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, in tema di riscossione di contributiprevidenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale dipagamento (oggi avviso di addebito) dà luogo ad un giudizioordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapportoprevidenziale, sicché grava sull’ente previdenziale l’onere diprovare i fatti costitutivi della propria pretesa (v. Cass. n. 10583- 7 -del 2017; cfr. anche Cass. n. 29763 del 2022, con speNcumifeircoo re gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026riferimento all’avviso di addebito). Numero di raccolta generale 24523/20262.7. Il ricorso si palesa inammissibile nella parte in cui mira Daat a pubblicazione 07/08/2026contestare l’apprezzamento della prova documentale nuovaoperato dalla Corte territoriale (v. pagg. 12 e s.).Il ricorrente per cassazione, infatti, non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilitàe concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 32505 del 2023).2.8. Il motivo in esame non è ammissibile neppure laddovededuce che l’acquisizione in secondo grado dei verbalicontenenti le dichiarazioni rese agli ispettori avrebbe violato iprincipi fondamentali di cui all’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU,perché la Corte d’appello non avrebbe consentito alla parteinteressata di fornire la debita controprova (v. pagg. 11 e s. delricorso).Al riguardo, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, nel rito del lavoro il giudice, anchesuccessivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie e overeputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d’ufficiol’ammissione di nuovi mezzi di prova per l’accertamento deglielementi allegati o contestati dalle parti o emersi dall’istruttoria- 8 -e deve assegnare il termine perentorio per la formulazioneN udmeerlola re gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026prova contraria solo se la parte interessata abbia Nuimnetroe dsi ora ccolta generale 24523/2026avvalersi del diritto di controdedurre (cfr., sul punto, Cass. nDa.t a pubblicazione 07/08/202617683 del 2020, nonché Cass. n. 24024 del 2021 e Cass. n.32511 del 2021).Nella specie, il ricorso difetta in modo evidente di specificità,perché non è puntualmente allegato il “fatto processuale”rilevante, ossia la circostanza che la parte interessata avevachiesto alla Corte territoriale l’assegnazione di un termine per laformulazione della prova contraria.3. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorsodev’essere rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente. Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e delvalore della causa.5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.- 9 -Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 19368/2023Numero sezionale 2676/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Nduàm earot dti ora ccolta generale 24523/2026della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dDealt a pubblicazione 07/08/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 10 -
Sentenza Cassazione n. 24523/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris