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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07725/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 11 febbraio difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello, in funzione di Giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del condannato avverso la propria ordinanza, emessa quale Giudice dell'esecuzione.

La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, sul rilievo che: -con atto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello, la difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 19 settembre 2024, emessa dalla Corte di appello, in funzione di Giudice dell'esecuzione, censurando la disapplicazione di legge e difetto di motivazione; -alla luce della giurisprudenza di legittimità, formatasi nell'ambito della vigenza della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, è stato affermato che, ai sensi del comma 7, è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore, in formato digitale e trasmessa a mezzo di posta elettronica, se sprovvista della relativa firma digitale e che tale regime è divenuto ordinario, per effetto dell'attuale formulazione dell'art. 582 cod. proc. pen., a mente del quale l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. - e perciò con deposito telematico - presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento, disciplina applicabile dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162; -in applicazione dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., non avendo il difensore rispettato le forme dell'impugnazione, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

2. Con unico motivo di ricorso, la difesa lamenta, testualmente, «la violazione di legge penale e di procedura penale», assumendo che il Giudice dell'esecuzione non sarebbe competente a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo invece «compito e competenza del Giudice dell'esecuzione (...) l'invio del ricorso alla Corte Suprema la quale avrebbe (...) eventualmente dichiarato (...) la inammissibilità del ricorso», domandando, pertanto, l'annullamento del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1.Conne è noto, la riforma cd.

Cartabia ha apportato significative modifiche al sistema delle impugnazioni e, per quanto d'interesse, all'art. 582 cod. proc. pen., che ha recepito la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico dell'impugnazione, secondo le modalità di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen.

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 111-bis, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche, l'art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che le parti private possano depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico presso la cancelleria del giudice, essendo stata espunta la previsione, già contemplata all'art. 583 cod. proc. pen., relativa alla trasmissione dell'atto di impugnazione a mezzo posta.

L'art. 582 c.p.p., come modificato dall'art. 33, comma 1 lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recita: «Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione».

Con l'intervento riformatore sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2 e 583 cod. proc. pen. è stata così esclusa la possibilità di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello di emissione del provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata, essendo stata altresì eliminata la previsione di deposito presso l'agente consolare all'estero.

Le difficoltà connesse alla transizione hanno determinato il legislatore a stabilire, fino all'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 87 cit., il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 cod. proc. pen.

E' stato così previsto che, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, (da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023), avrebbe continuato ad applicarsi, nella sua precedente formulazione, l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., con la possibilità di presentazione dell'impugnazione, personalmente ovvero a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

1.2. Nel caso oggetto di decisione, la Corte di appello, quale giudice presso il quale l'atto di impugnazione è stato depositato, ha provveduto alla delibazione circa l'ammissibilità dell'impugnazione.

Erra, pertanto, il ricorrente, allorquando sostiene, con motivo, affetto, peraltro, da genericità, in quanto non si confronta con le specifiche indicazioni a fondamento del provvedimento impugnato, che tale giudice non fosse competente a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 cit., dovendosi ravvisare la competenza funzionale della Corte di appello, quale giudice presso cui l'impugnazione risulta presentata (in proposito, cfr. Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella, cit., in motivazione), in ordine alla declaratoria di inammissibilità della medesima, ove, come nel caso di specie, non siano in toto rispettate le modalità di forma previste per la presentazione dell'atto.

Tanto premesso, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 11 febbraio difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello, in funzione di Giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del condannato avverso la propria ordinanza, emessa quale Giudice dell'esecuzione. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, sul rilievo che: -con atto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello, la difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 19 settembre 2024, emessa dalla Corte di appello, in funzione di Giudice dell'esecuzione, censurando la disapplicazione di legge e difetto di motivazione; -alla luce della giurisprudenza di legittimità, formatasi nell'ambito della vigenza della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, è stato affermato che, ai sensi del comma 7, è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore, in formato digitale e trasmessa a mezzo di posta elettronica, se sprovvista della relativa firma digitale e che tale regime è divenuto ordinario, per effetto dell'attuale formulazione dell'art. 582 cod. proc. pen., a mente del quale l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. - e perciò con deposito telematico - presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento, disciplina applicabile dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162; -in applicazione dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., non avendo il difensore rispettato le forme dell'impugnazione, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. 2. Con unico motivo di ricorso, la difesa lamenta, testualmente, «la violazione di legge penale e di procedura penale», assumendo che il Giudice dell'esecuzione non sarebbe competente a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo invece «compito e competenza del Giudice dell'esecuzione (...) l'invio del ricorso alla Corte Suprema la quale avrebbe (...) eventualmente dichiarato (...) la inammissibilità del ricorso», domandando, pertanto, l'annullamento del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1.Conne è noto, la riforma cd. Cartabia ha apportato significative modifiche al sistema delle impugnazioni e, per quanto d'interesse, all'art. 582 cod. proc. pen., che ha recepito la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico dell'impugnazione, secondo le modalità di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 111-bis, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche, l'art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che le parti private possano depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico presso la cancelleria del giudice, essendo stata espunta la previsione, già contemplata all'art. 583 cod. proc. pen., relativa alla trasmissione dell'atto di impugnazione a mezzo posta. L'art. 582 c.p.p., come modificato dall'art. 33, comma 1 lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recita: «Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione». Con l'intervento riformatore sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2 e 583 cod. proc. pen. è stata così esclusa la possibilità di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello di emissione del provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata, essendo stata altresì eliminata la previsione di deposito presso l'agente consolare all'estero. Le difficoltà connesse alla transizione hanno determinato il legislatore a stabilire, fino all'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 87 cit., il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 cod. proc. pen. E' stato così previsto che, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, (da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023), avrebbe continuato ad applicarsi, nella sua precedente formulazione, l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., con la possibilità di presentazione dell'impugnazione, personalmente ovvero a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1.2. Nel caso oggetto di decisione, la Corte di appello, quale giudice presso il quale l'atto di impugnazione è stato depositato, ha provveduto alla delibazione circa l'ammissibilità dell'impugnazione. Erra, pertanto, il ricorrente, allorquando sostiene, con motivo, affetto, peraltro, da genericità, in quanto non si confronta con le specifiche indicazioni a fondamento del provvedimento impugnato, che tale giudice non fosse competente a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 cit., dovendosi ravvisare la competenza funzionale della Corte di appello, quale giudice presso cui l'impugnazione risulta presentata (in proposito, cfr. Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella, cit., in motivazione), in ordine alla declaratoria di inammissibilità della medesima, ove, come nel caso di specie, non siano in toto rispettate le modalità di forma previste per la presentazione dell'atto. Tanto premesso, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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