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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17770/2026

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omolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 10/02/2025 della Corte di appello di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta per gli imputati la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 10 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermatola sentenza in data 5 agosto 2020 del Tribunale di Velletri che aveva condannato alle penedi legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] per la violazione inconcorso dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.2.

I ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per la mancata dichiarazione ditardività del deposito della lista testimoniale del P.m., per l’illegittima ammissione della listatesti e per l’inutilizzabilità delle loro deposizioni (primo motivo) nonché l’inutilizzabilità delledichiarazioni dei testi, i quali, sebbene potenzialmente destinatari delle misureamministrative di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, non hanno ricevuto gli avvisi di leggedella facoltà di non rispondere, donde la violazione dell’art. 6 CEDU e della Direttiva n.2003/06/CE e del Regolamento UE n. 596/14, violazioni queste ultime che imporrebbero ilrinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (secondo motivo); lamentanoancora la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’accertamento diresponsabilità (terzo motivo), alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (quarto motivo), alla mancata esclusione della recidiva acarico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo); alla mancata(sesto motivo, declinato anche in termini di violazione delle norme processuali e di mancataassunzione di una prova decisiva).La difesa presenta una memoria con cui replica alla requisitoria del Procuratoregenerale e insiste nei motivi.

Deposita dei documenti, un ordine di servizio e una circolaredel Presidente del Tribunale di Velletri in periodo pandemico, a supporto del primo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono nel complesso infondati.[OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], e il figlio [OSCURATO:PERSONA] stati condannati per plurimi, e anzi seriali, episodi di spaccio di stupefacente, del tipococaina, commessi a domicilio, nella loro abitazione di Ciampino, in prossimità della villadella famiglia [OSCURATO:PERSONA], già confiscata dall’Erario.

L’attività investigativa dei Carabinieri, amezzo servizi di appostamento e visione delle telecamere, ha consentito di verificare che isoggetti entrati nell’abitazione avevano tutti acquistato stupefacente dai tre componenti delnucleo familiare.

Gli acquirenti hanno confermato i fatti in dibattimento.

Sulla base dellerisultanze processuali e delle consulenze chimico-tossicologiche sulle sostanze sequestrate,il Tribunale di Velletri ha condannato i ricorrenti per una serie di cessioni ai sensi dell’art. 73,comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo il comma 6 originariamente contestato eassolvendo dalle cessioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Roma ha motivatamente confermato tale sentenza.2.Il primo motivo di ricorso attiene all’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi delP.m. di cui alla lista depositata all’udienza dell’8 maggio 2020, dopo che la difesa avevarilevato la mancata presentazione.

Il tema è stato ripreso nel primo motivo della memoria direplica alla requisitoria del Procuratore generale.

Risulta agli atti che l’udienzaoriginariamente fissata per il 27 marzo 2020 è stata rinviata, su richiesta del difensore indata 18 marzo 2020 per la nota situazione emergenziale pandemica, all’8 maggio 2020.

Atale udienza il P.m. si è avveduto della mancanza della sua lista testi, l’ha esibita al difensoree l’ha depositata.

Il difensore si è opposto al deposito ma il Tribunale, constatato che gliimputati erano detenuti e che il difensore aveva chiesto con nota depositata il 24 aprile 2020di procedere ugualmente, ha rigettato l’eccezione in virtù dello speciale regime emergenzialedi sospensione di tutti i termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio2020 (art. 83 d.l. n. 18 del 2020) e ha rinviato all’udienza del 22 maggio 2020, assegnandoanche al difensore il termine di sette giorni per il deposito della sua lista testi.

E’ certo che, almomento del rinvio, richiesto dal difensore, non era stato ancora aperto il dibattimento, il checomporta un ulteriore motivo di infondatezza della censura.

E’, infatti, pacifico ingiurisprudenza che il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento variferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio, ma laparte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data dellanuova udienza, quando il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo" ovvero “a udienzafissa”, prima dell'apertura del dibattimento, per ragioni ascrivibili all’imputato o al suodifensore (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gandini, Rv. 266975 – 01; Sez. 5, n. 10425 del28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267558 – 01; Sez. 6, n. 7352 del 21/01/2010, S.A.,Rv. 246029 – 01).Alla luce delle considerazioni svolte, la censura è da ritenersi infondata e varigettata.3.Il secondo motivo di ricorso, sviluppato ulteriormente nel secondo motivo dellamemoria, attiene all’utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti di sostanza stupefacente,potenziali destinatari di sanzione amministrativa.

La difesa ha sostenuto l’inutilizzabilità e harichiamato in suo favore la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.Il motivo è inammissibile, innanzi tutto, per genericità, perché i ricorrenti non hannodedotto la rilevanza delle dichiarazioni degli acquirenti dello stupefacente, ai fini delsuperamento della prova di resistenza, a fronte di un quadro probatorio già esaustivo sullabase delle testimonianze degli operanti edei sequestri.

In ogni caso, la decisione della Cortedi appello è corretta, nonostante l’impreciso riferimento al mancato deposito dei motivi dellasentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sul caso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] richiamasul punto e aderisce pienamente agli argomenti svolti nel precedente di questa Corte (Sez.2, n. 47081 del 04/10/2022, Camplone, Rv. 284191-01), secondo cui sono utilizzabili ledichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti,dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non sianoemersi elementi indizianti di un uso non personale.

Infatti, la Corte costituzionale, consentenza n. 148 del 2022 ha affermato che le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché, a differenza diquanto prospettato dalla difesa, non è applicabile il principio espresso dalla Corte di giustiziadell’Unione europea con la sentenza 2 febbraio 2021 C-481/19 D.B. contro [OSCURATO:PERSONA], in temadi diritto al silenzio, nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva.4.Il terzo e il quarto motivo di ricorso, ripresi nel terzo e nel quarto motivo dellamemoria e relativi all’accertamento di responsabilità e alla qualificazione del reato, sonofattuali e rivalutativi.

Secondo la difesa, l’eliminazione della circostanza aggravante di cui alcomma 6 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbe dovuto comportare la rigorosavalutazione della responsabilità di ciascun ricorrente.

In altri termini, non è accettabile chetutti e tre siano stati considerati responsabili, indistintamente, di tutte le cessioni loro ascrittenell’intero periodo dal 9 novembre 2018 al 6 marzo 2019.

I Giudici di merito hanno accertato,invece, sulla base delle dichiarazioni degli operanti, i quali avevano effettuato sia levideoriprese nei pressi dell’ingresso dell’abitazione sia i servizi di appostamento, e sullabase delle dichiarazioni degli acquirenti, che i ricorrenti vendevano la cocaina a domicilio,alternativamente e indifferentemente, tant’è che gli acquirenti hanno dichiarato che si potevaandare “a botta sicura” perché “c’erano”.

Di qui la logica conclusione di un’attività sistematicadi spaccio della cocaina, il che ha escluso la possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo i ricorrenti l’attività era stata ridotta perchéespletata solo in dieci giorni su centoventi di osservazione; episodica, considerata ladistanza tra i vari fatti; ridimensionata, all’esito dell’assoluzione per tre cessioni; minima,perché erano stati commerciati solo 3,096 grammi.

La Corte territoriale ha eseguito lavalutazione complessiva degli elementi come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (siveda in particolare, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01) e hamotivatamente confermato la condanna per il fatto non lieve.

Ha osservato, infatti, che,nonostante il dato ponderale modesto, le cessioni a domicilio erano state plurime e inconcorso, gli acquirenti erano certi di trovare la cocaina e i venditori disponevano sempredelle quantità idonee a soddisfare i bisogni della clientela.

Tanto basta ai fini dellamotivazione della condanna per il fatto non lieve.5.

Manifestamente infondati sono anche il quinto e il sesto motivo di ricorso, nonoggetto della successiva memoria, sull’applicazione della recidiva e sulla disponibilità delleimmagini delle telecamere.

Con riferimento al primo profilo, nel ricorso è stato evidenziatoche l’ultimo precedente dei coniugi risaliva al 2012 e che non si poteva parlare di salto diqualità criminale dall’estorsione alla cessione di stupefacenti.

Con riferimento al secondoprofilo, hanno insistito sulla violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione deifilmati al fascicolo del dibattimento.

La Corte territoriale ha risposto su entrambi i punti,rendendo una motivazione immune da censure.

Quanto alla recidiva, i coniugi non hannocontestato le risultanze del certificato del casellario giudiziale ma la valutazionediscrezionale dei precedenti.

Il motivo è inconsistente, perché il “salto di qualità”, di cui allamotivazione della sentenza, inerisce all’eterogeneità dei reati da violazioni contro ilpatrimonio a quelle del [OSCURATO:PERSONA] degli stupefacenti, potenzialmente più gravi e comunquesintomatici di una persistenza criminale a distanza di pochi anni (9/11/2018-6/3/2019).Quanto ai filmati, i ricorrenti non hanno dedotto la rilevanza della prova e non si sonoadeguatamente confrontati con la sentenza impugnata allorché la Corte territoriale haaffermato che la condanna è stata fondata sulle prove testimoniali degli operanti e degliacquirenti (e quindi non sui filmati) nonché sui sequestri.In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che iricorsi debbano essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 10/02/2025 della Corte di appello di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta per gli imputati la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 10 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermatola sentenza in data 5 agosto 2020 del Tribunale di Velletri che aveva condannato alle penedi legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] per la violazione inconcorso dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.2. I ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per la mancata dichiarazione ditardività del deposito della lista testimoniale del P.m., per l’illegittima ammissione della listatesti e per l’inutilizzabilità delle loro deposizioni (primo motivo) nonché l’inutilizzabilità delledichiarazioni dei testi, i quali, sebbene potenzialmente destinatari delle misureamministrative di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, non hanno ricevuto gli avvisi di leggedella facoltà di non rispondere, donde la violazione dell’art. 6 CEDU e della Direttiva n.2003/06/CE e del Regolamento UE n. 596/14, violazioni queste ultime che imporrebbero ilrinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (secondo motivo); lamentanoancora la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’accertamento diresponsabilità (terzo motivo), alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (quarto motivo), alla mancata esclusione della recidiva acarico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo); alla mancata(sesto motivo, declinato anche in termini di violazione delle norme processuali e di mancataassunzione di una prova decisiva).La difesa presenta una memoria con cui replica alla requisitoria del Procuratoregenerale e insiste nei motivi. Deposita dei documenti, un ordine di servizio e una circolaredel Presidente del Tribunale di Velletri in periodo pandemico, a supporto del primo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel complesso infondati.[OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], e il figlio [OSCURATO:PERSONA] stati condannati per plurimi, e anzi seriali, episodi di spaccio di stupefacente, del tipococaina, commessi a domicilio, nella loro abitazione di Ciampino, in prossimità della villadella famiglia [OSCURATO:PERSONA], già confiscata dall’Erario. L’attività investigativa dei Carabinieri, amezzo servizi di appostamento e visione delle telecamere, ha consentito di verificare che isoggetti entrati nell’abitazione avevano tutti acquistato stupefacente dai tre componenti delnucleo familiare. Gli acquirenti hanno confermato i fatti in dibattimento. Sulla base dellerisultanze processuali e delle consulenze chimico-tossicologiche sulle sostanze sequestrate,il Tribunale di Velletri ha condannato i ricorrenti per una serie di cessioni ai sensi dell’art. 73,comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo il comma 6 originariamente contestato eassolvendo dalle cessioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Roma ha motivatamente confermato tale sentenza.2.Il primo motivo di ricorso attiene all’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi delP.m. di cui alla lista depositata all’udienza dell’8 maggio 2020, dopo che la difesa avevarilevato la mancata presentazione. Il tema è stato ripreso nel primo motivo della memoria direplica alla requisitoria del Procuratore generale. Risulta agli atti che l’udienzaoriginariamente fissata per il 27 marzo 2020 è stata rinviata, su richiesta del difensore indata 18 marzo 2020 per la nota situazione emergenziale pandemica, all’8 maggio 2020. Atale udienza il P.m. si è avveduto della mancanza della sua lista testi, l’ha esibita al difensoree l’ha depositata. Il difensore si è opposto al deposito ma il Tribunale, constatato che gliimputati erano detenuti e che il difensore aveva chiesto con nota depositata il 24 aprile 2020di procedere ugualmente, ha rigettato l’eccezione in virtù dello speciale regime emergenzialedi sospensione di tutti i termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio2020 (art. 83 d.l. n. 18 del 2020) e ha rinviato all’udienza del 22 maggio 2020, assegnandoanche al difensore il termine di sette giorni per il deposito della sua lista testi. E’ certo che, almomento del rinvio, richiesto dal difensore, non era stato ancora aperto il dibattimento, il checomporta un ulteriore motivo di infondatezza della censura. E’, infatti, pacifico ingiurisprudenza che il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento variferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio, ma laparte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data dellanuova udienza, quando il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo" ovvero “a udienzafissa”, prima dell'apertura del dibattimento, per ragioni ascrivibili all’imputato o al suodifensore (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gandini, Rv. 266975 – 01; Sez. 5, n. 10425 del28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267558 – 01; Sez. 6, n. 7352 del 21/01/2010, S.A.,Rv. 246029 – 01).Alla luce delle considerazioni svolte, la censura è da ritenersi infondata e varigettata.3.Il secondo motivo di ricorso, sviluppato ulteriormente nel secondo motivo dellamemoria, attiene all’utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti di sostanza stupefacente,potenziali destinatari di sanzione amministrativa. La difesa ha sostenuto l’inutilizzabilità e harichiamato in suo favore la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.Il motivo è inammissibile, innanzi tutto, per genericità, perché i ricorrenti non hannodedotto la rilevanza delle dichiarazioni degli acquirenti dello stupefacente, ai fini delsuperamento della prova di resistenza, a fronte di un quadro probatorio già esaustivo sullabase delle testimonianze degli operanti edei sequestri. In ogni caso, la decisione della Cortedi appello è corretta, nonostante l’impreciso riferimento al mancato deposito dei motivi dellasentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sul caso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] richiamasul punto e aderisce pienamente agli argomenti svolti nel precedente di questa Corte (Sez.2, n. 47081 del 04/10/2022, Camplone, Rv. 284191-01), secondo cui sono utilizzabili ledichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti,dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non sianoemersi elementi indizianti di un uso non personale. Infatti, la Corte costituzionale, consentenza n. 148 del 2022 ha affermato che le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché, a differenza diquanto prospettato dalla difesa, non è applicabile il principio espresso dalla Corte di giustiziadell’Unione europea con la sentenza 2 febbraio 2021 C-481/19 D.B. contro [OSCURATO:PERSONA], in temadi diritto al silenzio, nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva.4.Il terzo e il quarto motivo di ricorso, ripresi nel terzo e nel quarto motivo dellamemoria e relativi all’accertamento di responsabilità e alla qualificazione del reato, sonofattuali e rivalutativi. Secondo la difesa, l’eliminazione della circostanza aggravante di cui alcomma 6 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbe dovuto comportare la rigorosavalutazione della responsabilità di ciascun ricorrente. In altri termini, non è accettabile chetutti e tre siano stati considerati responsabili, indistintamente, di tutte le cessioni loro ascrittenell’intero periodo dal 9 novembre 2018 al 6 marzo 2019. I Giudici di merito hanno accertato,invece, sulla base delle dichiarazioni degli operanti, i quali avevano effettuato sia levideoriprese nei pressi dell’ingresso dell’abitazione sia i servizi di appostamento, e sullabase delle dichiarazioni degli acquirenti, che i ricorrenti vendevano la cocaina a domicilio,alternativamente e indifferentemente, tant’è che gli acquirenti hanno dichiarato che si potevaandare “a botta sicura” perché “c’erano”. Di qui la logica conclusione di un’attività sistematicadi spaccio della cocaina, il che ha escluso la possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo i ricorrenti l’attività era stata ridotta perchéespletata solo in dieci giorni su centoventi di osservazione; episodica, considerata ladistanza tra i vari fatti; ridimensionata, all’esito dell’assoluzione per tre cessioni; minima,perché erano stati commerciati solo 3,096 grammi. La Corte territoriale ha eseguito lavalutazione complessiva degli elementi come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (siveda in particolare, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01) e hamotivatamente confermato la condanna per il fatto non lieve. Ha osservato, infatti, che,nonostante il dato ponderale modesto, le cessioni a domicilio erano state plurime e inconcorso, gli acquirenti erano certi di trovare la cocaina e i venditori disponevano sempredelle quantità idonee a soddisfare i bisogni della clientela. Tanto basta ai fini dellamotivazione della condanna per il fatto non lieve.5. Manifestamente infondati sono anche il quinto e il sesto motivo di ricorso, nonoggetto della successiva memoria, sull’applicazione della recidiva e sulla disponibilità delleimmagini delle telecamere. Con riferimento al primo profilo, nel ricorso è stato evidenziatoche l’ultimo precedente dei coniugi risaliva al 2012 e che non si poteva parlare di salto diqualità criminale dall’estorsione alla cessione di stupefacenti. Con riferimento al secondoprofilo, hanno insistito sulla violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione deifilmati al fascicolo del dibattimento. La Corte territoriale ha risposto su entrambi i punti,rendendo una motivazione immune da censure. Quanto alla recidiva, i coniugi non hannocontestato le risultanze del certificato del casellario giudiziale ma la valutazionediscrezionale dei precedenti. Il motivo è inconsistente, perché il “salto di qualità”, di cui allamotivazione della sentenza, inerisce all’eterogeneità dei reati da violazioni contro ilpatrimonio a quelle del [OSCURATO:PERSONA] degli stupefacenti, potenzialmente più gravi e comunquesintomatici di una persistenza criminale a distanza di pochi anni (9/11/2018-6/3/2019).Quanto ai filmati, i ricorrenti non hanno dedotto la rilevanza della prova e non si sonoadeguatamente confrontati con la sentenza impugnata allorché la Corte territoriale haaffermato che la condanna è stata fondata sulle prove testimoniali degli operanti e degliacquirenti (e quindi non sui filmati) nonché sui sequestri.In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che iricorsi debbano essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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