CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Repubblica Dominicana), il 10/1/1981; avverso la sentenza del 19/1/2022 del Giudice di Pace di Vercelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto non doversi procedere per intervenuta remissione della querela.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Vercelli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie, ritenuto estinto per intervenuta remissione della querela dalla persona offesa in ragione della sua mancata comparizione all'udienza dibattimentale fissata per la sua audizione. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli deducendo erronea applicazione della legge penale. In tal senso il pubblico ministero ricorrente lamenta che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto tacitamente rimessa la querela a seguito della mancata comparizione della persona offesa, posto che la stessa era invece comparsa alla precedente udienza fissata per esperire il tentativo di conciliazione, il quale aveva avuto esito negativo, e non aveva ricevuto alcun avviso che non ricomparendo a quella cui era stato disposto il rinvio per procedere al suo esame la sua assenza sarebbe stata ritenuta espressiva della volontà di rimettere la querela, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che il difensore dell'imputato ha trasmesso il verbale del 8 luglio 2022 ad oggetto la remissione della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale accettazione da parte dell'imputato a mezzo di procuratore speciale. 2. Conseguentemente, nonostante il ricorso risulti fondato non avendo il Giudice di pace fatto corretta applicazione dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - non risultando dal relativo verbale in particolare che all'atto della diffida della persona offesa a comparire all'udienza di rinvio la stessa sia stata in qualche modo avvisata delle eventuali conseguenze della mancata comparizione - il reato per cui si procede deve ritenersi comunque estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. e la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali in mancanza di diverse pattuizioni tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. pone le spese del procedimento a carico del querelat