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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12656/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 585, commi primo e secondo n. 2, cod. pen., commesso il 15 luglio 2014; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello, è manifestamente infondato tenuto conto di 267 giorni di sospensione (dal 26 giugno 2018 al 15 gennaio 2019= 203 giorni per astensione; rinvio udienza del 16 marzo 2020 = 64 giorni per sospensione c.d.

Covid.

Cfr. Sez.

U Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02) che spostano il termine in parola alla data del 9 ottobre 2022, successiva alla pronuncia della decisione impugnata; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 585, commi primo e secondo n. 2, cod. pen., commesso il 15 luglio 2014; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello, è manifestamente infondato tenuto conto di 267 giorni di sospensione (dal 26 giugno 2018 al 15 gennaio 2019= 203 giorni per astensione; rinvio udienza del 16 marzo 2020 = 64 giorni per sospensione c.d. Covid. Cfr. Sez. U Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02) che spostano il termine in parola alla data del 9 ottobre 2022, successiva alla pronuncia della decisione impugnata; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos
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