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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06807/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, si duole della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, essendo emersi contrasti tra quanto dichiarato dall'imputato e le sommarie informazioni testimoniali rese dinanzi ai Carabinieri e quanto dichiarato in dibattimento, e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione, in quanto Tatangelo sarebbe stato in un primo momento indiziato del medesimo delitto; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e si limita a proporre deduzioni di fatto in sede di legittimità; Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente censura l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, in quanto il medesimo, essendo indagato, non poteva essere sentito quale testimone; Considerato che questo motivo, che costituisce una mera riproposizione della censura svolga genericamente nell'atto di appello, è manifestamente infondato, in quanto integralmente priva di fondamento probatorio (come evidenziato a pag. 11 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, si duole della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, essendo emersi contrasti tra quanto dichiarato dall'imputato e le sommarie informazioni testimoniali rese dinanzi ai Carabinieri e quanto dichiarato in dibattimento, e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione, in quanto Tatangelo sarebbe stato in un primo momento indiziato del medesimo delitto; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e si limita a proporre deduzioni di fatto in sede di legittimità; Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente censura l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, in quanto il medesimo, essendo indagato, non poteva essere sentito quale testimone; Considerato che questo motivo, che costituisce una mera riproposizione della censura svolga genericamente nell'atto di appello, è manifestamente infondato, in quanto integralmente priva di fondamento probatorio (come evidenziato a pag. 11 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 o
Sentenza Cassazione n. 06807/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris