CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42080/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, resa in sede di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 414,00 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché gr. 20,00 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, con l'aggravante della recidiva specifica u ltraq u i nq uen nale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con la doglianza fa valere la falsa applicazione dell'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale, con ragionamento avulso dalle risultanze probatorie abbia ritenuto integrata la fattispecie ascritta, nonostante l'evidenza della destinazione dello stupefacente detenuto all'uso personale. Ricorda che la perquisizione nell'abitazione dell'imputato, ove egli si trovava in compagnia della giovane fidanzata, fu disposta su segnalazione del padre della medesima e che l'hashish rinvenuto non era suddiviso, mentre la marijuana era suddivisa in tre involucri. Rammenta che la droga non era occultata, così come la somma di euro 1860,00, che si trovava nel portafoglio di Sottile. Inoltre, nel cestino della cucina erano state gettate bustine uguali a quelle in cui era custodita la marijuana, a riprova dell'uso personale dello stupefacente. Osserva che il giudice di seconda cura, non tenendo in considerazione siffatte circostanze e non apprezzando la versione fornita dall'imputato, il quale ha chiarito di avere vinto la somma al gioco, ha dato rilievo unicamente al quantitativo della sostanza sequestrata, in violazione dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione degli indici della destinazione personale, senza tener conto né dell'assenza di strumenti di taglio e di confezionamento della droga, né delle disponibilità economiche dell'interessato, pari ad euro 800,00 mensili, derivanti dall'attività lavorativa. Si duole, per altro verso, dell'inquadramento del reato nell'art. 73, comma d.P.R. 309/1990, anziché nel comma 5 della medesima disposizione, fondato solo sul dato quantitativo, con pretermissione degli ulteriori parametri denotanti l'ipotesi della c.d. lieve entità. 4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, per avere la Corte territoriale applicato l'aggravante della recidiva, benché l'imputato risulti formalmente incensurato, essendo egli gravato esclusivamente da un carico pendente, risalente al 2019, ed avendo, in ogni caso, il giudice di seconda cura omesso la valutazione della gravità dell'illecito, in relazione alla maggiore attitudine a delinquere. Sostiene che il vizio argomentativo si estende alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in particolare in relazione alla collaborazione prestata dal ricorrente in sede di interrogatorio di convalida. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va preliminarmente ribadito il principio secondo il quale la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo spaccio è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279614 in precedenza: Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468). Nondimeno "In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). 3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha chiarito che l'uso meramente personale dello stupefacente rinvenuto va escluso avuto riguardo ai quantitativi di droghe di diversa specie possedute dall'imputato, corrispondenti a ben 1046 dosi medie singole, all'assenza di fonti di reddito giustificanti l'acquisto di una simile provvista da destinare all'uso proprio, stante la misura degli introiti mensili, alla presenza di un precedente specifico. 4. Ora, l'incompatibilità della provvista con le capacità economiche dell'assuntore è certamente un criterio valutativo idoneo ad escludere l'uso personale, in quanto la finalità dell'utilizzo può ben essere desunta da circostanze di fatto rappresentative dell'impossibilità di investire somme di denaro nell'acquisto di stupefacenti da consumare individualmente, senza farne commercio ulteriore. Ciò, certamente, rafforza il ragionamento della sentenza impugnata, anche in relazione all'incompatibilità del quantitativo, definito non irrilevante, al consumo personale, ancorché da parte di un assuntore abituale. 5. D'altro canto, va rilevato che i motivi qui proposti non sono che la ripetizione di parte doglianze formulate con l'appello, cui, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata dà adeguata risposta, non limitandosi, come sostenuto, a ripetere le valutazioni del giudice di prima cura, ma condividendone gli assunti, in quanto resistenti alle censure proposte. 6. Parimenti adeguata appare la motivazione in ordine all'inquadramento del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, giustificata dal giudice di seconda cura in ordine al quantitativo di stupefacente detenuto, utile ad estrarre n. 1046 dosi singole medie fra hashish e marijuana, capaci di soddisfare esigenze diversificate degli acquirenti. A ciò, la Corte aggiunge che il ritrovamento di una somma considerevole e la suddivisione della sostanza per tipologia costituiscono indici di uno spaccio sistematico, incompatibili con l'ipotesi c.d. lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Si tratta di argomentazioni che soddisfano il percorso interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]) che hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva degli indici di lieve entità elencati dalla disposizione. 7. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale dà conto della sentenza del Tribunale di Roma, inerente un reato della stessa specie, pronunciata in data 15 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 13 novembre 2019, cioè prima della commissione del fatto oggetto di questo processo e condivide il ragionamento del giudice di prima cura che motiva sulla maggiore pericolosità valorizzando la prossimità delle condotte e la circostanza che la recente condanna non è risultata idonea a fungere da deterrente a vincere al pulsione a commettere analogo delitto. Il controllo del certificato penale consente di verificare la sussistenza del requisito formale dell'applicazione della recidiva, sicché gli argomenti spesi dalla Corte per denegare la diminuente appaiono del tutto congrui, essendo stato messo l'accento sulla prossimità della precedente condanna al reato oggetto del giudizio, circostanza dimostrativa della maggior pericolosità derivante dal delitto. 8. Egualmente coerentemente motivato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentato sulla base della mancanza di elementi positivi che giustifichino il trattamento di speciale benevolenza e della considerazione che- diversamente da quanto affermato dall'imputato, che si limita a dedurre senza fornire ulteriori specificazioni sulla meritevolezza- Sottile, arrestato in flagranza, non fornì in sede di interrogatorio spiegazioni plausibili sulla disponibilità delle sostanze e sul possesso del denaro. 9. La decisione si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez, 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696). 10. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende