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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23669/2026

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o il 08/09/1968 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna resa il 17/01/2022 dal Tribunale di Siracusa in ordine al reato di cui agli artt. 113, 589 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, laddove, in particolare, questi ha affermato non essere dubbio che «attraversare la carreggiata portandosi sempre più sul limite sinistro fino ad invadere la corsia opposta è una violazione che produce proprio lo specifico rischio di un tamponamento con altro veicolo sopraggiungente...», non potendo dunque ritenersi che la collisione verificatasi potesse essere un evento imprevedibile per l'imputato (p. 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M_ScAm tìwvii---, rit1712'7'--r,tiA 2 6 III Funz i UrugiliariQ De Sariti6 • 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 08/09/1968 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna resa il 17/01/2022 dal Tribunale di Siracusa in ordine al reato di cui agli artt. 113, 589 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, laddove, in particolare, questi ha affermato non essere dubbio che «attraversare la carreggiata portandosi sempre più sul limite sinistro fino ad invadere la corsia opposta è una violazione che produce proprio lo specifico rischio di un tamponamento con altro veicolo sopraggiungente...», non potendo dunque ritenersi che la collisione verificatasi potesse essere un evento imprevedibile per l'imputato (p. 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M_ScAm tìwvii---, rit1712'7'--r,tiA 2 6 III Funz i UrugiliariQ De Sariti6 • 2