CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso RGN 25414/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura di [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Savoia, n. 37 - controricorrente - 1~254~ - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 325/19, depositata il 29.01.2019. udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] emetteva a carico della società Immobiliare edilizia Quarta [OSCURATO:SOCIETA] un avviso di accertamento relativo a ICI per l'anno 2009 in relazione all'area fabbricabile sita in località [OSCURATO:PERSONA]. La contribuente impugnava tale atto in quanto, a seguito dell'inserimento dell'immobile nel Parco regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], era venuta meno la sua edificabilità. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale. Il giudice d'appello affermava che per le aree di proprietà della contribuente non ricorrevano i presupposti impositivi ICI dal momento che esse erano situate nel comprensorio di "[OSCURATO:PERSONA]" oggetto del procedimento di compensazione edificatoria non ancora completato, di tal che la società non era titolare di alcuna area su cui esercitare lo ius aedificandi, ma solo di una mera aspettativa edificatoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato ad un unico motivo. La società contribuente ha resistito con controricorso, assistito da memorie. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine per l'estinzione del giudizio.RGN n. 25414/2019 [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso Roma capitale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 11- quatordecies, comma 16 del d.l. 30.09.2005, art. 36, comma 2 del d.l. n. 223 del 2006, dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 in combinato disposto con l'art. 23, I. n. 1150 del 1942 e con l'art. 3, comma 21 delle Norme tecniche di attuazione al PRG del Comune di Roma, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR erroneamente affermato la insussistenza del presupposto oggettivo dell'ICI, nonostante che l'edificabilità dell'area della contribuente costituisse oggetto di procedura di compensazione edificatoria, stante l'adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera n. 53/2003, che individua le aree di "atterraggio" delle volumetrie "in partenza" dal Comprensorio di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre preliminarmente rilevare che nel controricorso, la contribuente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, e ha depositato copia dell'istanza presentata a Roma capitale, nonché documentazione attestante il versamento della prima rata. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria in data 22 novembre 2021, la società ha insistito per il rigetto del ricorso di Roma capitale e, in subordine, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio in conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata della lite. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, ove il contribuente presenti apposita richiesta dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.RGN n. 25414/2019 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro tale data dalla parte interessata il processo è dichiarato estinto. Giova altresì rilevare che ai sensi dell'art. 6, comma 6, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della relativa domanda entro il termine del 31 maggio 2019 e «con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata» entro la medesima data. Il comma 12 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Infine, occorre considerare che l'ultimo periodo del comma 9 dispone che «gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdízionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Nella specie, la contribuente ha documentato di aver presentato tempestiva istanza di definizione agevolata nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata degli importi dovuti nei termini di legge. Non risultando notificato il diniego della definizione richiesta, questa deve ritenersi perfezionata, rendendo inutile ogni successiva pronuncia (si veda nello stesso senso anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 1° aprile 2019). Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. PQM < La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico E u j -J di chi le ha anticipate. d -....„ Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre CC Z Q LIJ o < ----r Li