CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che presentano un contenuto di palmare sovrapponibilità); ritenuto che la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività e il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114); che i motivi nn. 2-3-4 di entrambi i ricorsi (attinenti rispettivamente la ritenuta attendibilità delle persone offese e la conseguente affermazione di responsabilità, la ribadita sussistenza del concorso senza distinguere i diversi apporti causali e la mancata riqualificazione ex art. 393 cod. pen., la concessione delle generiche e la ritenuta recidiva) reiterano doglianze in tema di rinnovazione istruttoria già correttamente disattese dai giudici di appello (cfr. pp. 2-4 per la ricostruzione della vicenda, pp. 4-5 per la qualificazione dei fatti e pp. 6-7 sul trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]