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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 19375/2023

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SSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente intimato-C.A. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocatiPIANTANIDA DONATA;- controricorrente ricorrente incidentale-avverso DECRETO della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 306/2020depositata il 06/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 6188/2022Numero sezionale 2728/2023Numero di raccolta generale 19375/2023Data pubblicazione 07/07/2023RITENUTO CHE1. ― N.H. ricorre con ricorso straordinario per duemezzi, nei confronti di C.A. , contro «il decreto n.cron. 1718/2021 del 06.08.2021 RG. 306/2020 pronunciato dallaCorte d’Appello di Milano in composizione collegiale, comunicato amezzo pec dalla cancelleria in data 06.08.2021, ad oggi nonnotificato, reso inter partes, che si produce in copia autentica, checonferma l’ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e quindirigettava il reclamo del N.H. ex art. 708 ul. comma c.p.c.».2. ― C.A. resiste con controricorso e spiegaricorso incidentale per due mezzi.CONSIDERATO CHE3. ― Il ricorso principale contiene i seguenti motivi:i) violazione e/o falsa applicazione art. 4 l. 898/70, art. 101, 115 e168 bis co. 4 c.p.c., artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.;ii) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 co. 6 l. 898/70, art.2967 cc., artt. 115 e 112 c.p.c., art. 3 Cost., art. 315 bis cc, l.219/2012, art. 179 lett. b c.c. , dell’art. 219 c.c., in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., circa plurimi fatti concatenati edecisivi.4. ― Il ricorso incidentale denuncia:i) omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione tra le parti;ii) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, articolo nove,primo comma, della legge numero 898 del 1970 e successivemodifiche.2 di 3Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 6188/2022Numero sezionale 2728/2023RITENUTO CHENumero di raccolta generale 19375/20235. ― I ricorsi sono inammissibili.

Data pubblicazione 07/07/2023Il ricorrente ribadisce a pagina 3 del ricorso che «a seguito diordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non notificata, ilricorrente in data 07.04.2020 impugnava la stessa con reclamo exart. 708 ul. comma c.p.c. avanti la Corte d’Appello».

A propriavolta la ricorrente incidentale assume a pagina 3 del controricorsocon ricorso incidentale di aver proposto contro il provvedimento deltribunale «reclamo ex Art. 708, comma IV, c.p.c.».Non resta allora se non ribadire che l'ordinanza della Corte diappello, pronunciata su reclamo reso ai sensi dell’ultimo commadell’articolo 708 c.p.c. non è ricorribile per cassazione ai sensidell'art. 111 Cost. (Cass. 15 maggio 2018, n. 11788).6. ― L’esito della lite giustifica compensazione integrale di spesedel giudizio di legittimità, mentre sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, acarico di entrambe le parti.

P.Q.Mdichiara inammissibili il ricorso principale e l’incidentale a spesecompensate, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente e di quella ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13,comma 1 bis.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023.Il presidenteGIACINTO BISOGNI3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente intimato-C.A. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocatiPIANTANIDA DONATA;- controricorrente ricorrente incidentale-avverso DECRETO della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 306/2020depositata il 06/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 6188/2022Numero sezionale 2728/2023Numero di raccolta generale 19375/2023Data pubblicazione 07/07/2023RITENUTO CHE1. ― N.H. ricorre con ricorso straordinario per duemezzi, nei confronti di C.A. , contro «il decreto n.cron. 1718/2021 del 06.08.2021 RG. 306/2020 pronunciato dallaCorte d’Appello di Milano in composizione collegiale, comunicato amezzo pec dalla cancelleria in data 06.08.2021, ad oggi nonnotificato, reso inter partes, che si produce in copia autentica, checonferma l’ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e quindirigettava il reclamo del N.H. ex art. 708 ul. comma c.p.c.».2. ― C.A. resiste con controricorso e spiegaricorso incidentale per due mezzi.CONSIDERATO CHE3. ― Il ricorso principale contiene i seguenti motivi:i) violazione e/o falsa applicazione art. 4 l. 898/70, art. 101, 115 e168 bis co. 4 c.p.c., artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.;ii) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 co. 6 l. 898/70, art.2967 cc., artt. 115 e 112 c.p.c., art. 3 Cost., art. 315 bis cc, l.219/2012, art. 179 lett. b c.c. , dell’art. 219 c.c., in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., circa plurimi fatti concatenati edecisivi.4. ― Il ricorso incidentale denuncia:i) omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione tra le parti;ii) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, articolo nove,primo comma, della legge numero 898 del 1970 e successivemodifiche.2 di 3Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 6188/2022Numero sezionale 2728/2023RITENUTO CHENumero di raccolta generale 19375/20235. ― I ricorsi sono inammissibili. Data pubblicazione 07/07/2023Il ricorrente ribadisce a pagina 3 del ricorso che «a seguito diordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non notificata, ilricorrente in data 07.04.2020 impugnava la stessa con reclamo exart. 708 ul. comma c.p.c. avanti la Corte d’Appello». A propriavolta la ricorrente incidentale assume a pagina 3 del controricorsocon ricorso incidentale di aver proposto contro il provvedimento deltribunale «reclamo ex Art. 708, comma IV, c.p.c.».Non resta allora se non ribadire che l'ordinanza della Corte diappello, pronunciata su reclamo reso ai sensi dell’ultimo commadell’articolo 708 c.p.c. non è ricorribile per cassazione ai sensidell'art. 111 Cost. (Cass. 15 maggio 2018, n. 11788).6. ― L’esito della lite giustifica compensazione integrale di spesedel giudizio di legittimità, mentre sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, acarico di entrambe le parti. P.Q.Mdichiara inammissibili il ricorso principale e l’incidentale a spesecompensate, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente e di quella ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13,comma 1 bis.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023.Il presidenteGIACINTO BISOGNI3 di 3
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