CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 23538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385 cod. pen. e 47-ter legge n. 354 del 1975, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, il primo riferito alla questione procedurale relativa alla corretta determinazione della Corte di appello di integrare il termine di comparizione con un congruo (più di un mese) rinvio dell'udienza al fine di consentire una adeguata difesa dell'imputato, peraltro assente; il secondo perché improponibile in quanto vedente in maniera diretta sul merito dell'accusa; il terzo manifestamente infondato sulla corretta non applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (imputato non costituitosi in carcere o presso un ufficio di polizia giudiziaria); manifestamente infondato anche il quarto, attesa la presenza di una congrua, ancorché sintetica, motivazione sul punto (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere este sore [OSCURATO:PERSONA] GiorgLc Fidelbo \ i [OSCURATO:PERSONA] R1A oggi,