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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 41304/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, la Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava parzialmente la richiesta avanzata dall'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse da: 1) Corte di appello di Bari il 19/01/2018 (in riforma della sentenza del 22/01/2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari), divenuta irrevocabile il 11/4/2019, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Bari e altre località dal luglio 2007 con condotta permanente; 2) Corte di appello di Bari il 16/02/2018 (in riforma della sentenza del 7/10/2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari), divenuta irrevocabile il 3/7/2018, di condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, per i reati di estorsione aggravata e lesioni personali volontarie, commessi in Bitritto il 7/12/2013; 3) Corte di assise di appello di Bari il 5/10/2018 (a conferma della sentenza del 4/11/2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari), divenuta irrevocabile il 17/9/2019, di condanna alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, estorsioni, rapine, detenzione e porto illegali di armi, furto e illecita concorrenza, commessi in Bari e altre località dal marzo 2011 con condotta permanente.

La Corte, riconosciuta «l'effettiva esistenza all'origine di una progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali per conseguire un determinato fine», considerati nell'insieme «le modalità dei fatti, l'arco del tempo in cui gli stessi si sono verificati, le finalità perseguite, sintomatiche della loro provenienza da fonti delittuose di analoga natura, la finalizzazione delle condotte poste in essere, la riconducibilità dei reati fine negli scopi dell'associazione - in particolare le estorsioni, da ritenersi comprese nelle finalità del sodalizio del quale il Pontrelli faceva parte (clan [OSCURATO:PERSONA]) - l'analogia del modus operandi, la identità (ancorché parziale) dei compartecipi», riteneva confermato il nesso di continuazione tra tutti i reati rilevabile , «in una visione frammentaria», dalle tre sentenze sopra indicate.

Quanto alla determinazione della pena, la Corte, enunciati i criteri dettati dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e i limiti imposti dagli art. 81, primo comma, cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen., e richiamati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e in particolare quelli riguardanti l'intensità del dolo e la gravità dei fatti commessi, emergenti dal complesso degli episodi delittuosi, riteneva più grave la pena di anni venti di reclusione di cui alla sentenza sub 3), aumentava detta pena nella misura di anni due e mesi sei di reclusione (già ridotta per il rito prescelto) per gli altri episodi giudicati con la sentenza sub 1) e di anni uno e mesi nove di reclusione (già ridotta per il rito prescelto) per gli altri episodi giudicati con la sentenza sub 2), così determinando la pena complessiva in anni ventiquattro e mesi tre di reclusione.

La Corte, infine, rappresentava in parte motiva che non poteva essere accolta la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già giudicati con le suddette sentenze e quello di cui alla sentenza sub 1), considerate la «diversa composizione della compagine associativa e la non identità delle finalità perseguite».

2. Avverso la indicata ordinanza il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché motivazione carente, contraddittoria e illogica, per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1).

In particolare, il ricorrente si duole della ritenuta insussistenza parziale degli elementi necessari per riconoscere il richiesto vincolo della continuazione, con riferimento all'associazione per delinquere di stampo mafioso, motivata dalla Corte di assise di appello di Bari sulla base della diversa composizione della stessa e della non identità delle finalità perseguite.

Deduce che, al contrario, vi è «identità della compagine» e del disegno criminoso, stante la sua partecipazione alla medesima associazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] senza che vi sia mai stata la sua partecipazione a diversa associazione (come l'associazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] a cui egli non si è mai associato), opponendo l'omogeneità dei reati «evocativi di un medesimo disegno criminoso» e la loro «sovrapponibilità temporale» durante detta militanza, e contestando l'apprezzamento, posto a fondamento del rigetto qui impugnato, della diversità dell'associazione e delle finalità perseguite, effettuato in assenza di «uno specifico esame dei fatti accertati nei giudizi di cognizione» con «globale valutazione di tutti gli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso».

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. All'udienza del 15 aprile 2022 fissata per la trattazione il processo è stato rinviato all'udienza del 20 aprile 2022 per la trattazione da remoto su piattaforma Teams, come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo è fondato e il ricorso va, pertanto, accolto.

2. L'ordinanza impugnata, nel rigettare parzialmente la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non chiarisce, limitandosi alla sopra riportata sintetica motivazione, sulla base di quali elementi abbia affermato «la diversa composizione della compagine associativa e la non identità delle finalità perseguite».

Nulla è specificato per giustificare tale affermazione che, invece, avrebbe necessitato l'allegazione di fatti e di argomentazioni idonee a sostenerla.

Questa Corte, invero, ha recentemente puntualizzato (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Rv. 281375), in linea con precedenti decisioni, che, «ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambito di operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo pactum sceleris ovvero una discontinuità nel programma criminoso).

Da detto principio di diritto discende che, per non ritenere applicabile il vincolo della continuazione negato con l'ordinanza qui impugnata, si sarebbero dovuti specificare, e non solo affermare, in motivazione i singoli elementi da cui potersi desumere la diversità della compagine associativa e la non identità delle finalità perseguite, non limitandosi ad affermarle.

3. L'ordinanza, inoltre, presenta elementi di contraddittorietà nello sviluppo argomentativo, poiché, mentre afferma (al capo 4) l'esistenza della continuazione tra "tutti i reati di cui alle due sentenze indicate", nel rideterminare la pena (al capo 5) sembra tener conto anche della sentenza sub 1), rispetto alla quale poi esclude la riconoscibilità del vincolo della continuazione.

4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, la Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava parzialmente la richiesta avanzata dall'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse da: 1) Corte di appello di Bari il 19/01/2018 (in riforma della sentenza del 22/01/2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari), divenuta irrevocabile il 11/4/2019, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Bari e altre località dal luglio 2007 con condotta permanente; 2) Corte di appello di Bari il 16/02/2018 (in riforma della sentenza del 7/10/2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari), divenuta irrevocabile il 3/7/2018, di condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, per i reati di estorsione aggravata e lesioni personali volontarie, commessi in Bitritto il 7/12/2013; 3) Corte di assise di appello di Bari il 5/10/2018 (a conferma della sentenza del 4/11/2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari), divenuta irrevocabile il 17/9/2019, di condanna alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, estorsioni, rapine, detenzione e porto illegali di armi, furto e illecita concorrenza, commessi in Bari e altre località dal marzo 2011 con condotta permanente. La Corte, riconosciuta «l'effettiva esistenza all'origine di una progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali per conseguire un determinato fine», considerati nell'insieme «le modalità dei fatti, l'arco del tempo in cui gli stessi si sono verificati, le finalità perseguite, sintomatiche della loro provenienza da fonti delittuose di analoga natura, la finalizzazione delle condotte poste in essere, la riconducibilità dei reati fine negli scopi dell'associazione - in particolare le estorsioni, da ritenersi comprese nelle finalità del sodalizio del quale il Pontrelli faceva parte (clan [OSCURATO:PERSONA]) - l'analogia del modus operandi, la identità (ancorché parziale) dei compartecipi», riteneva confermato il nesso di continuazione tra tutti i reati rilevabile , «in una visione frammentaria», dalle tre sentenze sopra indicate. Quanto alla determinazione della pena, la Corte, enunciati i criteri dettati dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e i limiti imposti dagli art. 81, primo comma, cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen., e richiamati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e in particolare quelli riguardanti l'intensità del dolo e la gravità dei fatti commessi, emergenti dal complesso degli episodi delittuosi, riteneva più grave la pena di anni venti di reclusione di cui alla sentenza sub 3), aumentava detta pena nella misura di anni due e mesi sei di reclusione (già ridotta per il rito prescelto) per gli altri episodi giudicati con la sentenza sub 1) e di anni uno e mesi nove di reclusione (già ridotta per il rito prescelto) per gli altri episodi giudicati con la sentenza sub 2), così determinando la pena complessiva in anni ventiquattro e mesi tre di reclusione. La Corte, infine, rappresentava in parte motiva che non poteva essere accolta la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già giudicati con le suddette sentenze e quello di cui alla sentenza sub 1), considerate la «diversa composizione della compagine associativa e la non identità delle finalità perseguite». 2. Avverso la indicata ordinanza il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché motivazione carente, contraddittoria e illogica, per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1). In particolare, il ricorrente si duole della ritenuta insussistenza parziale degli elementi necessari per riconoscere il richiesto vincolo della continuazione, con riferimento all'associazione per delinquere di stampo mafioso, motivata dalla Corte di assise di appello di Bari sulla base della diversa composizione della stessa e della non identità delle finalità perseguite. Deduce che, al contrario, vi è «identità della compagine» e del disegno criminoso, stante la sua partecipazione alla medesima associazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] senza che vi sia mai stata la sua partecipazione a diversa associazione (come l'associazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] a cui egli non si è mai associato), opponendo l'omogeneità dei reati «evocativi di un medesimo disegno criminoso» e la loro «sovrapponibilità temporale» durante detta militanza, e contestando l'apprezzamento, posto a fondamento del rigetto qui impugnato, della diversità dell'associazione e delle finalità perseguite, effettuato in assenza di «uno specifico esame dei fatti accertati nei giudizi di cognizione» con «globale valutazione di tutti gli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso». 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. All'udienza del 15 aprile 2022 fissata per la trattazione il processo è stato rinviato all'udienza del 20 aprile 2022 per la trattazione da remoto su piattaforma Teams, come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo è fondato e il ricorso va, pertanto, accolto. 2. L'ordinanza impugnata, nel rigettare parzialmente la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non chiarisce, limitandosi alla sopra riportata sintetica motivazione, sulla base di quali elementi abbia affermato «la diversa composizione della compagine associativa e la non identità delle finalità perseguite». Nulla è specificato per giustificare tale affermazione che, invece, avrebbe necessitato l'allegazione di fatti e di argomentazioni idonee a sostenerla. Questa Corte, invero, ha recentemente puntualizzato (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Rv. 281375), in linea con precedenti decisioni, che, «ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambito di operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo pactum sceleris ovvero una discontinuità nel programma criminoso). Da detto principio di diritto discende che, per non ritenere applicabile il vincolo della continuazione negato con l'ordinanza qui impugnata, si sarebbero dovuti specificare, e non solo affermare, in motivazione i singoli elementi da cui potersi desumere la diversità della compagine associativa e la non identità delle finalità perseguite, non limitandosi ad affermarle. 3. L'ordinanza, inoltre, presenta elementi di contraddittorietà nello sviluppo argomentativo, poiché, mentre afferma (al capo 4) l'esistenza della continuazione tra "tutti i reati di cui alle due sentenze indicate", nel rideterminare la pena (al capo 5) sembra tener conto anche della sentenza sub 1), rispetto alla quale poi esclude la riconoscibilità del vincolo della continuazione. 4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata
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