CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 41530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di GELAi dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per plurimi reati di tentato furto in abitazione aggravato e minaccia grave. Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente censura la pena applicata per il reato di tentato furto in abitazione, esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto, anche a prescindere dal regime "privilegiato" accordato alle circostanze aggravanti del furto in abitazione, non si versa in ipotesi di penale illegale, configurabile solo ove il risultato finale del giudizio di comparazione sia inosservante dei limiti edittale generali e dei limiti edittali propri delle singole previsioni dì reato, restando irrilevanti ì risultati intermedi (Sez. U, 14/07/2022, Sacchettino). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/