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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08684/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Crotone per il reato di cui all'art. 95 DPR n. 115/2002.

Fatto commesso in Crotone il 30.07.2018 Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, in quanto il ricorrente ha soltanto errato nella indicazione dei redditi del nucleo familiare, attribuendoli a se stesso anziché alla moglie ed essendo il reddito al di sotto della soglia di ammissibilità; vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo della pena edittale) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale a fol 3 sulla base del compendio probatorio.

I Giudici di merito hanno accertato che, a fronte di un reddito dichiarato di euro 6.500,00, il reddito familiare e in particolare quello del coniuge era di euro 9.290,00; pertanto nel 2017 l'importo complessivo di reddito era di euro 15.790,00 superiore a quello previsto per l'ammissione al beneficio.

Quanto al trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale, il motivo è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico, a fronte della puntuale argomentazione della Corte territoriale che ha considerato la gravità dei fatti con specifico riferimento all'entità del dolo, fol 4 .

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente ex plurimis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020 ) Rv. 279549 -

02. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Crotone per il reato di cui all'art. 95 DPR n. 115/2002. Fatto commesso in Crotone il 30.07.2018 Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, in quanto il ricorrente ha soltanto errato nella indicazione dei redditi del nucleo familiare, attribuendoli a se stesso anziché alla moglie ed essendo il reddito al di sotto della soglia di ammissibilità; vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo della pena edittale) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale a fol 3 sulla base del compendio probatorio. I Giudici di merito hanno accertato che, a fronte di un reddito dichiarato di euro 6.500,00, il reddito familiare e in particolare quello del coniuge era di euro 9.290,00; pertanto nel 2017 l'importo complessivo di reddito era di euro 15.790,00 superiore a quello previsto per l'ammissione al beneficio. Quanto al trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale, il motivo è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico, a fronte della puntuale argomentazione della Corte territoriale che ha considerato la gravità dei fatti con specifico riferimento all'entità del dolo, fol 4 . Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente ex plurimis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020 ) Rv. 279549 - 02. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 08684/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris