CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, CdS.. L'esponente lamenta violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione inquanto il reato sarebbe stato ritenuto sussistente pur se l'imputato avrebbe dovuto essere assolto in quanto era stato accertato che egli era stato condotto in ospedale per cure mediche e si trovava in stato confusionale. Deduce inoltre che il reato, commesso il 13 agosto 2018, sarebbe prescritto. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata reca congrua motivazione del tutto priva da vizi di illogicità manifesta nonché giuridicamente corretta. I giudici di merito danno atto che, come risulta pacificamente dai fatti accertati, l'imputato era stato condotto in ospedale dopo aver provocato un incidente stradale per essere sottoposto a cure mediche e che, come risultava dalla cartella clinica, egli aveva specificamente rifiutato l'accertamento del tasso alcolemico nell'ambito medico legale, manifestando inoltre la volontà di essere dimesso. Si osserva dunque nella sentenza impugnata che l'imputato aveva espresso la sua chiara intenzione sia di non sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico sia di rifiutare il ricovero e le cure mediche, e che lo stato di" confusione per sospetta ecotossicosi che il paziente ammette", risultante dalla annotazione in cartella clinica, non valeva certo ad escludere l'elemento psicologico del reato. Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'ubriachezza volontaria, non determinata cioè da caso fortuito nè da forza maggiore, non esclude nè diminuisce l'imputabilità: l'agente risponde del reato commesso in tale stato a titolo di dolo o di colpa a seconda dell'elemento psicologico del reato accertato (Sez. 4, n. 10226 del 20/01/2005, Rv. 231146 - 01) . Quanto alla dedotta prescrizione, va rilevato che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in quanto legge più favorevole rispetto alla L n. 3 del 2019 (cd. Legge Bonafede) si applica la legge n.103 del 2017 (cd legge Orlando), che ha introdotto un' ulteriore causa di sospensione della durata di un anno e sei mesi del termine di prescrizione per consentire lo svolgimento del giudizio di appello e del giudizio di cassazione rispettivamente dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado. Ne consegue che il reato in esame non è prescritto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrenttal pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Ilfconsigl ere esten