CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 30403/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5022-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], r appresentat i e difes i dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatoe difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 155/2023 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/10/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza del 12/6/2012, ha convenuto in giudizio , innanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico della società fallita, [OSCURATO:PERSONA] (suo coniuge convivente) Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 e [OSCURATO:PERSONA] (figlia di entrambi), deducendo, tra l’altro, che: - “… [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto la carica di amministratrice unica della società [OSCURATO:SOCIETA] che gestiva un supermercato di medio-grandi dimensioni in [OSCURATO:PERSONA], società composta dalla medesima nonché dai suoi figli Fabio, Antonio e Daniele”;- “… [OSCURATO:PERSONA], nell ’ esercizio della carica di amministratrice unica, dal 2005 al 2012, aveva posto in essere svariati atti di mala gestio dai quali erano derivati in danno della società stessa e dei terzi creditori ingenti danni patrimoniali”;- “i n considerazione degli atti di mala gestio posti in essere dalla … Fanelli, veniva autorizzata l ’ azione di responsabilità risarcitoria ex artt. 146 L.F. e artt. 2932 c.c.”;- la convenuta, tuttavia, “nel periodo compreso tra il 06.03.2013 al 24.04.2013, dunque pendente già la procedura fallimentare, si era spogliata di tutti i suoi beni immobili”, disponendo degli stessi, a mezzo di atti a titolo gratuito, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -il Fallimento ha, quindi, chiesto al Tribunale di “ a ccertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. e per l’effetto dichiarare la inefficacia, ad ogni effetto di legge, nei confronti della curatela fallimentare …, di tutti gli atti di disposizione patrimoniale a titolo gratuito posti in essere dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in favore dei propri congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”,così come dettagliatamente riportati nell ’ atto di citazione. 1.2. I convenuti [OSCURATO:PERSONA] (donante) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (donatari)si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto della domanda , “ eccependo la inammissibilità della stessa per difetto di legittimazione attiva in capo alla curatela attrice e, nel merito, la natura simulata degli atti di donazione”.Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 1.3. Il Tribunale, con sentenza n. 1314/2018, ha così provveduto:“ … accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art.2901 c.c. e, per l’effetto, dichiara la inefficacia nei confronti della parte attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di tutti gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dalla …[OSCURATO:PERSONA] in favore dei propri congiunti … [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. 1.4. La sentenzadel Tribunale, successivamente corretta in ragione della mancata specifica elencazione nel dispositivo degli atti di disposizione di cui si dichiarava l’inefficacia, è stata appellata dai convenuti. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 1.6. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenzain epigrafe, ha respinto l’appello. 1.7. La Corte , in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, esaminato i motivi con i quali gli appellanti hanno dedotto: - innanzitutto, che “ la donazione in favore di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] simulerebbe in realtà una compravendita”, come provato “dalla conclusione tra le stesse parti di un contratto preliminare di compravendita datato 20.02.2012, di una scrittura privata del 06.03.2012 oltre che dalle due copie di assegni circolari che proverebbero l’avvenuto pagamento del prezzo”; - in secondo luogo, che “ dall ’ esame della documentazione prodotta in atti si evince la prova del pagamento del corrispettivo e della realeintenzione delle parti di addivenire ad una compravendita e non ad una donazione”: e li ha ritenuti infondati. 1.8. La Corte, sul punto, ha ritenuto che il Tribunale aveva correttamente affermato“sia che il contratto preliminare del 20.02.2012 non contiene alcun accordo simulatorio e sia Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 perché, in ogni caso, al pari della successiva scrittura privata del 6.3.2012, non è opponibile alla curatela, essendo entrambi privi di data certa ex art. 2704 c.c.”. 1.9. Né, ha aggiunto la Corte, può affermarsi che “ gli assegni prodotti in fotocopia fornirebbero la prova del pagamento del prezzo della compravendita e dimostrerebbero ai sensi dell’art. 2704 c.c. che il contratto preliminare è stato concluso in data anteriore alla donazione”, evidenziando , piuttosto, che, “trattandosi di titoli astratti, gli stessi non forniscono la prova del collegamento causale con gli atti di disposizione compiuti dalla Fanelli”, tanto più che“nel contratto preliminare non è fatta specifica indicazione degli assegni circolari in questione, così che l’emissione degli stessi possa dirsi univocamente legata al pagamento del corrispettivo della vendita” e che “l ’ esistenza del preliminare non sarebbe in assoluto in contrasto con la scelta delle parti di donare i beni, piuttosto che alienarli, ben potendo la Fanelli aver scelto, in un momento successivo di cedere i beni a titolo di liberalità in favore del marito e della figlia”. 1.2. La Corte, poi, ha esaminato il motivo con il quale gli appellanti hannodedotto il difetto di legittimazione ad agire del Fallimento, in ragione della “mancanza del presupposto del rapporto di inerenza tra i beni oggetto degli atti dispositivi ed il profilo patrimoniale di responsabilità del soggetto fallito essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. dotata di una propria personalità giuridica autonoma rispetto a quella dei singoli soci e dell’amministratore”: e l’ha parimenti ritenutoinfondat o . 1.3. La Corte, sul punto, ha ritenuto che : - “la curatela fallimentare ha avviato l’azione revocatoria per un credito vantato nei confronti della …Fanelli quale persona fisica per atti di mala gestio commessi in qualità di amministratore della Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 società [OSCURATO:SOCIETA]. e non nei confronti di quest’ultima”; -in effetti, “l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgenza della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore”; - “ n el caso di specie, la pretesa creditoria vantata dalla curatela ha trovato riscontro in separato giudizio, all’esito del quale il credito in oggetto con sentenza n. 1701/16 del Tribunale di Brindisi è stato confermato, sebbene avverso la precitata sentenza fosse stato interposto gravame, poi rigettato, con sentenza n. 635/20”. 1.4. La Corte, a fronte della affermata natura gratuita degli atti impugnati, ha , quindi, rilevato che: - “q uanto al requisito oggettivo di cui all’art. 2901 c.c. … il pregiudizio può essere prodotto anche imponendo al creditore maggiori difficoltà nel far valere le proprie ragioni di credito”;- “n el caso di specie, il pregiudizio è ancora più evidente per la natura gratuita delle donazioni poste in essere dalla debitrice certamente idonee a pregiudicare le ragioni della curatela creditrice attraverso il ridimensionamento della garanzia patrimoniale generica di cui all’art.2740 c.c. posto che la debitrice con gli atti di disposizione di cui trattasi si è spogliata, nel ristrettissimo arco di tempo dal 06.03.2012 al 24.04.2012, di tutti i beni di cui era proprietaria”; - “ con riferimento all ’ elemento soggettivo … , nel caso, come nella fattispecie, di atti dispositivi a titolo gratuito successivi al sorgere del credito, non rileva in alcun modo l’atteggiamento psichico del terzo beneficiario dell’atto dispositivo”; - infine, “quanto al debitore, autore dell’atto di disposizione, è sufficiente Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 la consapevolezza della natura pregiudizievole dell’atto stesso, consapevolezza desumibile in via presuntiva, nel caso di specie, dalla natura gratuita degli atti di disposizione, dalla loro collocazione temporale in quanto effettuati in un arco di tempo ristrettissimo, dalla pluralità di beni oggetto degliatti dispositivi e dall’assenza di ulteriori cespiti immobiliari nel patrimonio della debitrice disponente”. 1.5. La Corte, quindi, escluso ogni rilievo alla “questione dell’adempimento del debito scaduto … in quanto, trattandosi di atti a titolo gratuito (donazioni) e non di alienazioni a titolo oneroso, non può parlarsi di somme spettanti alla venditrice a titolo di corrispettivo ed, in ogni caso manca la prova, della strumentalità necessaria che le eventuali somme percepite siano servite alla Fanelli per estinguere debiti scaduti ”, ha rigettato l’appello. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3/3/2023, hanno chiesto, per tremotivi, la cassazione della sentenza della Corte d ’ appello. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, i ric orrent i , lamentando la “nullità della sentenza o del procedimento per carenza di legittimazione attiva della curatela fallimentare artt. 66 e67 LF e 2901 c.c.”, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ’ appello ha ritenuto la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c. per la revoca degli atti dispositivi compiuti da [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare, per un verso, che “ la domanda azionata … in danno dei ricorrenti, volta a privare di efficacia giuridica una serie di atti dispositivi afferenti a beni facenti parte Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 esclusivamente della sfera patrimoniale della … Fanelli, e giammai della società, risulti del tutto inammissibile”, e, per altro verso, che, in realtà, “non sussistono i presupposti di cui all’art. 29 01 c.c., perché: a) - il debitore non conosceva il pregiudizio che l’atto compiuto potesse arrecare alle ragioni del creditore; b) -l’atto non era dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori, perché i beni alienati sono stati venduti, e non donati, a titolo oneroso e facevano parte del patrimonio della … [OSCURATO:PERSONA] già da prima che fosse costituita la [OSCURATO:SOCIETA].; c) -si tratta di atti a titolo oneroso e non gratuito, perché è stata simulata la donazione per ragioni fiscali, ma vi è in atti la controdichiarazione che attesta l’alienazione verso corrispettivo, documentata con assegni e versamenti sul conto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) - in ogni caso, detti immobili alienati non appartengono al patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, né sono stati acquistati con danaro di questa società essendo beni immobili preesistenti alla nascita della [OSCURATO:SOCIETA].”. 3.2. La Corte d ’ appello, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, ha omesso di considerare che “non possono essere dichiarati inefficaci gli atti dispositivi diretti al pagamento di un debito scaduto”, avendo i convenuti d ocumentalmente dimostrato in giudizio che la Fanelli, “non avendo altri beni, ha dovuto vendere la sua casa alla figlia, pur simulando la donazione, per reperire fondi sufficienti al pagamento del debito derivante dalla procedura esecutiva immobiliare n. 103/2008 RGE estinta per conversione nel 2012 … con l’utilizzo delle somme corrisposte da [OSCURATO:PERSONA]”ed ha, quindi, utilizzato “il denaro ricavato da quella vendita … per pagare un debito Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 scaduto”; - infine, “il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto gli atti dispositivi dei suoi beni (peraltro acquistati molti anni prima che fosse costituita la società [OSCURATO:SOCIETA].), nelle more della procedura fallimentare”, laddove, in realtà, “il fallimento è stato dichiarato nel giugno 2012, mentre gli atti dispositivi oggetto di controversia risalgono a febbraio e aprile 2012”, sicché l’“errata collocazione temporale degli atti dispositivi nel 2013, invece che … nel 2012, operata dal giudice di primo grado”, “ ha erroneamente influenzato anche la sentenza di appello”. 3.3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la “nullità della sentenza o del procedimento per errores in procedendo del giudice di secondogrado nella valutazione della correzione di sentenza di primo grado nelle more dell ’ appello ”, in relazione all’art. 116 c.p.c. e all ’ art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha omesso di considera re che : - dopo la notifica dell’atto d’appello, “su istanza della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di primo grado si è tenuta in data 07.11.2018 udienza per (la correzione dell’)errore materiale commesso dal Tribunalenella sentenza impugnata, laddove indica che gli atti dispositivi oggetto di causa sono stati compiuti dopo la dichiarazione di fallimento nell’anno 2013 e non nel 2012”; - “come da verbale di udienza del 07.11.2008, il Tribunale di Brindisi ha corretto l’errore commesso in sentenza”, disponendo la correzione della sentenza “… nella parte in cui indica come periodo di stipula degli atti nell’arco temporale tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 24.04.2013 anziché l’effettivo periodo emergente degli atti notarili e di causa dal 06.03.2012 al 24.04.2012”; - “l ’ epoca corretta del 2012 degli atti di donazione simulati coincide con l’epoca di estinzione del debito personale e consistente della … Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 Fanelli…”; - “ gli atti di disposizione, non solo riguardavano beni di vecchia data appartenenti alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] prima che fosse costituita la soc. [OSCURATO:SOCIETA]., ma … sono stati posti in essere per ricavare quanto necessario per pagare un debito scaduto prima che fosse dichiarato il fallimento …”. 3.4. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la “violazione o falsa applicazionedell’art. 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 2704 c.c.”,in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ’ appello ha escluso che gli atti dispositivi fossero onerosi, anche se apparentemente gratuiti, senza, tuttavia, considerare che: - il preliminare e la scrittura successiva contengono gli estremi degli assegni, i quali, sebbene giuridicamente astratti, sono facilmente ricollegabili al conto corrente sul quale sono stati versatie alle scritture private contestate; - i documenti prodotti in giudizio provano la sussistenza del debito scaduto portato dalla procedura esecutiva immobiliare n. 103/2008 ed estinta nel 2012 con il denaro ricavato dalla vendita a [OSCURATO:PERSONA] e documentato dai versamenti nel dettaglio del conto corrente sopra descritto, a favore dei creditori per debiti personali di [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. La Corte d ’ appello, pertanto, hanno proseguito i ricorrenti, avrebbe dovuto rilevare la data certa anteriore dei pagamenti rispetto agli atti di donazione e confrontare gli assegni, le scritture private e il dettaglio del conto corrente sul quale sono stati versati gli assegni nonché il pagamento dei debiti scaduti, forniti di riscontri documentali e risalenti al febbraio e marzo 2012, anteriori quindi agli atti pubblici di donazione (febbraio 2012) e all’epoca di dichiarazione del fallimento (giugno 2012).Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 3.6. La prova dell’accordo simulatorio di una donazione non richiede, del resto, l’atto pubblico ma può essere fornita anche mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta. 3.7. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 3.8. Iricorrenti, infatti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, hanno finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, adispetto delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che, relativamente alla donazione posta in essere dalla debitrice in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sussistevano tutti i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c. per la sua revoca; si trattava, per un verso, del pregiudizio alle ragioni della curatela creditrice, in conseguenza del “ridimensionamento della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.”, “posto che la debitrice con gli atti di disposizione di cui trattasi si è spogliata, nel ristrettissimo arco di tempo dal 06.03.2012 al 24.04.2012, di tutti i beni di cui era proprietaria”, e, per altro verso, del la consapevolezza, in capo alla donante, di tale pregiudizio, “desumibile in via presuntiva … dalla natura gratuita degli atti di disposizione, dalla loro collocazione temporale in quanto effettuati in un arco di tempo ristrettissimo, dalla pluralità di beni oggetto degli atti dispositivi e dall’assenza di ulteriori cespiti”. 3.9. Il compito diquesta Corte non è , tuttavia, quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 3.10. La sentenza impugnat a , in effetti, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dagli appellanti, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che, in fatto , sussistevano i descritti presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c. per la revoca della donazione posta in essere dalla debitrice in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti, per contro, non hanno utilmente censurato tale apprezzamento, nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. 3.11. Questa Corte, per il resto, ha condivisibilmente affermato che: - la simulazione relativa di un contratto traslativo è una situazione in sé opponibile al Fallimento che (come nel caso in esame) agisca in revocatoria ordinaria dello Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 stesso, non incorrendo nelle preclusioni degli artt. 1415 e 1416 c.c.; -il convenuto in revocatoria ha , tuttavia , l’oner e di provare che, ancora a dispetto dell’apparente natura gratuita dell’atto quale emerge dal documento contrattuale, le parti hanno , in realtà, pattuito il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo del trasferimento; - la prova del contratto dissimulato, se si tratta ( come nel caso in esame ) di contratto per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità, può essere, tuttavia, fornita, a norma degli artt. 1414, 2704 e 2722 c.c., solo conla produzione in giudizio di un documento, avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, che dimostri l’avvenuta stipulazione dello stesso in epoca antecedente o coeva alla stipulazione di quello simulato, o ppure con la dimostrazione, a mezzo di documento avente data parimenti certa anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, di aver versato, al di là di quanto espresso nel contratto simulato, un corrispettivo ( operando al riguardo il divieto per le parti del contratto di provare l’accordo dissimulato a mezzo di testimoni o con presunzioni). 3.12. La prova gravante sulla parte che adduca la simulazione del contratto(allo scopo evidentemente di avvalersi del più favorevole regime giuridico previsto dall’art. 2901 c.c. per la revoca del contratto a titolo oneroso rispetto a quello più gravoso stabilito per la revoca del contratto a titolo gratuito) soggiace, infatti, se si tratta di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, ad un duplice vincolo: a) uno attiene alla forma, che dev’essere scritta e munita di certezza di data, dovendo, in particolare, emergere che il contratto dissimulato è stato stipulato nello stesso modo ed allo stessotempo della conclusione del contratto simulato: “nel caso di simulazione relativa, l’accordo simulatorio consente alle parti Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 di concludere un contratto diverso da quello apparente ” , con la conseguenza che: - “ la fattispecie legale negoziale cui le stesse fanno ricorso per occultare la reale comune volontà, deve rispondere ai requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge per la produzione degli effetti giuridici che le stesse hanno inteso effettivamente conseguire (art. 1414, comma 2, c.c.)”; - “tutti gli elementi sostanziali e formali della fattispecie, richiesti dalla legge per la produzione di quegli effetti giuridici, debbono essere presenti, al tempo dell’accordo simulatorio”; - “ anche l’elemento prezzo- effettivamente voluto dalle parti, diverso da quello apparente nel contratto - deve rispondere al requisito della forma scritta prescritto per la compravendita immobiliare (art. 1350, comma 1, n. 1, c.c.)”; - “ ai fini dell ’ accertamento dell’accordo simulatorio parziale, la prova di esso (ossia della diversa entità dell ’ oggetto della controprestazione: prezzo), deve”, pertanto, “ rivestire la forma scritta prevista per il trasferimento della proprietà di beni immobili ” (Cass. n. 24950 del 2020, in motiv.); b) l’altro, invece,riguarda il contenuto del documento, il quale, a norma degli artt. 1417 e 2722 c.c., deve avere ad oggetto un patto (aggiunto e contrario al contratto) stipulatoanteriormente o contestualmente allo stesso (un patto posteriore, invece, integrerebbe una modifica contrattuale, estranea alla simulazione del negozio dedotta in giudizio): “la prova della anteriorità certa ex art. 2704 c.c. della data della controdichiarazione rispetto a quella di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, consente la opponibilità del documento all’organo della procedura concorsuale, che riveste rispetto a tale scrittura la posizione di terzo; ma tale anteriorità cronologica, fissata alla data di cui ̀ attestata la certezza, non assolve ex se anche alla prova che il negozio di cui si allega la improduttività assoluta o relativa degli effetti - ed al quale la Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 scrittura con data certa viene ad accedere, sia un negozio simulato” (Cass. n. 18824 del 2003). 3.13. Non è sufficiente, dunque, (come pretendono i ricorrenti) che sia dimostr ata in giudizio l’esecuzione di un qualsivoglia versamento di somme all’alienante, essendo altresì necessario che dal documento (munito di certezza di data) emerga l’espressa imputazione di tale erogazione al contratto traslativo impugnato quale pagamento del prezzo: il riferimento del pagamento, nella sua entità, al contratto revocabile costituisce, infatti, una componente della fattispecie simulatoria dedotta, con la conseguente necessità che, nei limiti previsti dall’art. 2722 c.c., sia dimostrato il collegamento del versamento al contratto oggetto della domanda, del quale deve costituire adempimento, a titolo di pagamento del prezzo. La produzione in giudizio di titoli di credito all’ordine, che in ipotesi siano muniti di certezza di data anteriore al fallimento, non è, pertanto, concretamente idonea a dimostrare, per l’astrattezza dei titoli, che il versamento monetario risultante dagli stessi attenga al contratto oggetto della domanda di revoca, vale a dire ad un patto (la convenzione di prezzo) anteriore o contestuale al contratto traslativo impugnato. 3.14. Né la situazione cambia quando, oltre ai titoli di credito, sia stata prod ott a in giudizio una dichiarazione (come, nel caso in esame, quella asseritamente contenuta nel contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data 20/2/2012 e la scrittura privata del 6/3/2012), priva di certezza di data, che contenga l ’ indicazione dell ’ avvenuta ricezione da parte della debitrice alienante dei titoli suddetti (e cioè gli assegni circolari, che proverebbero l ’ avvenuto pagamento del prezzo), allo scopo evidentemente di affermare che la certezza di data dei titoli attribuisce certezza di data anche alla quietanza Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 (art. 2704, comma 3°, c.c.). S e , infatti, la prova documentale della simulazione relativa non è data da un unico documento ma da una serie di documenti tra loro correlabili, ciascuno di essi, secondo il regime probatorio che gli è proprio, deve avere certezza di data anteriore al fallimento, e dal loro contenuto deve potersi dedurre l’anteriorità alla vendita o la contestualità con essa di una convenzione di prezzo superiore a quella che appare nel contratto scritto. 3.15. In definitiva, sia che la prova documentale della simulazione relativa sia costituita da un unico atto, sia che la stessa derivi (come i convenuti hanno dedotto ) dalla correlazione tra più scritture, la dimostrazione della certezza di data deve riguardare ciascuna scrittura, secondo il regime giuridico ad essa proprio, senza che la stessa, in quanto fornita per una delle scritture, possa costituire prova logica in riferimento all’elemento temporale delle altre ( c fr. Cass. n. 18824 del 2003, in motiv.). 3.16. L’art. 2901 , comma 1°, n. 1 e n. 2, c.c., infine, prevede che il creditore (quale, appunto, il Fallimento) può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni quando il debitore sia a conoscenza del pregiudizio che tali atti arrecavanoalle ragioni (già sorte) del creditore stesso , a prescindere dalla consapevolezza di tale pregiudizio il capo al terzo acquirentetutte le volte in cui si tratti, come nel caso in esame, di atti a titolo gratuito. 3.17. La Corte d ’ appello ha senz’altro rispettato i principi giuridici esposti, lì dove, in particolare: - ha escluso la sussistenza della prova dell’accordo simulatorio in ordine alla stipulazione di una compravendita in luogo della donazionesul rilievo che “il contratto preliminare del 20.02.2012 non contiene Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 alcun accordo simulatorio”e che lo stesso, come la “successiva scrittura privata del 6.3.2012, non è opponibile alla curatela, essendo entrambi privi di data certa ex art. 2704 c.c.”, al pari degli “ assegni prodotti in fotocopia ”, che, in quanto “ titoli astratti”, “non forniscono la prova del collegamento causale con gli atti di disposizione compiuti dalla Fanelli”, “ anche in considerazione del fatto che nel contratto preliminare non è fatta specifica indicazione degli assegni circolari in questione, così che l’emissione degli stessi possa dirsi univocamente legata al pagamento del corrispettivo della vendita”; - ha, per l ’ effetto, ritenuto che gli atti dispositivi compiuti dalla debitrice dovevano essere configurati, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, quali atti a titolo gratuito e d erano, come tali , (escluso ogni rilievo alla “questione dell’adempimento del debito scaduto … in quanto, trattandosi di atti a titolo gratuito (donazioni) e non di alienazioni a titolo oneroso, non può parlarsi di somme spettanti alla venditrice a titolo di corrispettivo”) suscettibili di essere revocati in ragione (esclusivamente) del pregiudizio dagli stessi arrecato alle ragioni creditorie vantate dal Fallimento e della consapevolezza in capo alla donante di tale pregiudizio. 4. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2023n. 5022,Sez. 1, C.C. del 15 ottobre 2 0 2 4 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l ’ i nammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese ge