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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 03728/2022

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 20/12/2019 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del 26/01/2017 del Tribunale di Monza che l'aveva condannata per il reato di truffa aggravata dall'approfittamento delle circostanze di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo riguardo all'età (79 anni) e alle condizioni di salute (cecità dall'occhio sinistro) della vittima.

Con la recidiva reiterata e infra-quinquennale.

Deduce:

1.1. "Annullamento della sentenza ex art. 606, co. 1, lett. e) violazione e falsa applicazione degli artt. 61.1, n. 5 cod.pen. e art. 640.2, n. 2-bis, cod.pen. - Motivazione manifestamente illogica".

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha spiegato come l'età, il rapporto di fiducia instaurato tra autore e vittima del reato e la cecità abbiano inciso sulla realizzazione della truffa, con conseguente illogicità della motivazione con riguardo alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod.pen. 1.2.

"Annullamento della sentenza ex art. 606, co. 1, lett. e) violazione e falsa applicazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen..

Motivazione manifestamente illogica".

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello dovevano considerarsi inadeguati al fine di ritenere sussistente la recidiva contestata, tanto da configurare una motivazione apparente, basata sulla mera elencazione dei precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono pervenuti motivi nuovi a ulteriore sostegno delle ragioni esposte in relazione alla recidiva, al cui riguardo si deduce che non poteva essere utilizzato a tal fine il reato relativo al decreto penale di condanna in data 8/11/2011 (irr. dal 12/07/2012) del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La manifesta infondatezza si rinviene con riguardo alla censura di omessa motivazione esposta nel ricorso sia con riguardo all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod.pen., sia con riguardo alla recidiva.

Dalla sola lettura della sentenza impugnata emerge come la Corte di appello -con motivazione adeguata- abbia dato puntuale risposta a tali argomenti, spiegando come l'età e le condizioni di salute (oltre che il rapporto di fiducia instauratosi anche grazie a esse) fossero state strumentali alla commissione del reato; illustrando le ragioni per cui i precedenti penali -pur risalenti- là dove uniti al reato in esame fossero significativi della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione.

1.2. Va poi rilevato come i due motivi di ricorso si risolvano nella prospettazione di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

1.3. I motivi proposti con la memoria difensiva pervenuta il 10/10/2021 sono travolti dalla appena rilevata inammissibilità dei motivi del ricorso originario, dovendosi ribadire che «l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi», (Sez. 5 - , Sentenza n. 8439 del 24/01/2020, L. Rv. 278387 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 20/12/2019 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del 26/01/2017 del Tribunale di Monza che l'aveva condannata per il reato di truffa aggravata dall'approfittamento delle circostanze di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo riguardo all'età (79 anni) e alle condizioni di salute (cecità dall'occhio sinistro) della vittima. Con la recidiva reiterata e infra-quinquennale. Deduce: 1.1. "Annullamento della sentenza ex art. 606, co. 1, lett. e) violazione e falsa applicazione degli artt. 61.1, n. 5 cod.pen. e art. 640.2, n. 2-bis, cod.pen. - Motivazione manifestamente illogica". Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha spiegato come l'età, il rapporto di fiducia instaurato tra autore e vittima del reato e la cecità abbiano inciso sulla realizzazione della truffa, con conseguente illogicità della motivazione con riguardo alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod.pen. 1.2. "Annullamento della sentenza ex art. 606, co. 1, lett. e) violazione e falsa applicazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen.. Motivazione manifestamente illogica". Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello dovevano considerarsi inadeguati al fine di ritenere sussistente la recidiva contestata, tanto da configurare una motivazione apparente, basata sulla mera elencazione dei precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono pervenuti motivi nuovi a ulteriore sostegno delle ragioni esposte in relazione alla recidiva, al cui riguardo si deduce che non poteva essere utilizzato a tal fine il reato relativo al decreto penale di condanna in data 8/11/2011 (irr. dal 12/07/2012) del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza si rinviene con riguardo alla censura di omessa motivazione esposta nel ricorso sia con riguardo all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod.pen., sia con riguardo alla recidiva. Dalla sola lettura della sentenza impugnata emerge come la Corte di appello -con motivazione adeguata- abbia dato puntuale risposta a tali argomenti, spiegando come l'età e le condizioni di salute (oltre che il rapporto di fiducia instauratosi anche grazie a esse) fossero state strumentali alla commissione del reato; illustrando le ragioni per cui i precedenti penali -pur risalenti- là dove uniti al reato in esame fossero significativi della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione. 1.2. Va poi rilevato come i due motivi di ricorso si risolvano nella prospettazione di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. I motivi proposti con la memoria difensiva pervenuta il 10/10/2021 sono travolti dalla appena rilevata inammissibilità dei motivi del ricorso originario, dovendosi ribadire che «l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi», (Sez. 5 - , Sentenza n. 8439 del 24/01/2020, L. Rv. 278387 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
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