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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15284/2025

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m iimento omettere le ger .ralità e ORDINANZA gli altri datiidei tticativt norma dei' art. 52 l'OTeo ir ,AAnto: sul ricorso proposto da: 1:1 disposto d'L 5cio D a richiststo parte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Si imposto dirli leggo avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO-tiete-awi-se-a-1~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] deduce con un unico motivo di ricors ) vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione sul trattamento sanzionz torio inflitto con la sentenza impugnata a seguito di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnaziom che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivc non deducibile, avendo la Corte territoriale recepito il contenuto dell'accordo non essendo stato prospettato alcun profilo di illegalità della pena; ritenuto, infatti, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione propos :o in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proces ;uale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisioni del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illeilalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279 ;04).

Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanni i del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr !mila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso ibbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della caL sa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
m iimento omettere le ger .ralità e ORDINANZA gli altri datiidei tticativt norma dei' art. 52 l'OTeo ir ,AAnto: sul ricorso proposto da: 1:1 disposto d'L 5cio D a richiststo parte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Si imposto dirli leggo avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO-tiete-awi-se-a-1~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] deduce con un unico motivo di ricors ) vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione sul trattamento sanzionz torio inflitto con la sentenza impugnata a seguito di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnaziom che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivc non deducibile, avendo la Corte territoriale recepito il contenuto dell'accordo non essendo stato prospettato alcun profilo di illegalità della pena; ritenuto, infatti, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione propos :o in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proces ;uale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisioni del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illeilalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279 ;04). Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanni i del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr !mila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso ibbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della caL sa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ma
Sentenza Cassazione n. 15284/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris