CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23698/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (NCFGNN79S50I99A), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.MESSINAn. 4161/2015 depositata i l 05/10/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con avviso di accertamento n. RJH7000063, notificato a CERAOLO Basilio il 27 ottobre 2004, l’Ufficio di Sant’Agata di Militello dell’Agenzia delle entrate, esaminata la documentazione fornita dal contribuente a seguito di questionario, in applicazione della procedura ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e degli indicatori presuntivi di reddito di cui ai dd.mm. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997, fallito il tentativo di definizione dell’accertamento con adesione, rettificava il reddito da lavoro autonomo dichiarato dal contribuente, recuperando a tassazione maggiori imposte dirette ed indirette. 2. Il contribuente impugnava l’avviso. 2.1. La CTP di Messina, con sentenza n. 249/1/07, accoglieva il ricorso, ritenendo l’insufficienza dei parametri a fondare l’accertamento. 3. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza emarginata. 3.1. In particolare, la CTR, premessa una lunga ricostruzione dell’accertamento fondato sui parametri, motiva come segue: -“A fronte delle censure di appello, il Collegio […] deve rilevare che il contribuente, in fatto e sul piano probatorio, ha dimostrato e documentato la eccepita infondatezza dei criteri di applicazione di legittimità, fornendo l'inequivocabile prova dell'errata applicazione della procedura di accertamento seguita dall'Ufficio”; - “ […] il contribuente svolgeva l'attività di ingegnere […. L]o stesso era stato oggetto di rettifica fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria e […] nei suoi confronti veniva accertato un maggiore reddito per l'anno 1998 […. A]lla luce della condivisa, connessa sentenza di questa stessa Commissione tributaria regionale n. 76/26/2009, relativa all'accertamento ai fini IRPEF per lo stesso contribuente, si affermava dimostrata l’infondatezza del reddito accertato, in quanto i beni strumentali presi a base e riferimento per l'applicazione dei parametri di cui al d.P.R. n. 600/1973 ‘non sono rispondenti alla reale ed effettiva portata di cui al libro dei cespiti’”; - “ Dall'esame della documentazione […], il Collegio ha potuto verificare che i parametri individuati dall'Ufficio sono stati elaborati senza tenere conto della corretta tenuta della contabilità, degli effettivi acquisti annotati, del minor valore dei cespiti ammortizzabili[,] della effettiva consistenza dei beni strumentali impiegati e [de]l livello di ammortamento degli stessi”; - “ Si condivide, quindi, quanto è stato accertato ed acclarato dai giudici di prima istanza, dovendo[si] ritenere che il sintetico criterio presuntivo applicato dall'Ufficio non giustifica il maggiore reddito determinato e rettificato in riferimento all'attività esercitata”; -“In conclusione, i parametri individuati ed elaborati dall'Ufficio non si possono considerare presunzioni di prova utili ai fini della determinazione induttiva del reddito imponibile”. 4. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio con due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale deposita altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992. 1.1. Ad avviso dell’Agenzia ricorrente, il giudice di secondo grado non ha ben considerato il fatto che l'avviso di accertamento si basa sui coefficienti presuntivi di reddito, ossia sui cd. parametri, i quali, lungi dall'essere meri indizi, assumono un rilevante valore presuntivo. Con le sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sottolineato, sul fondamento della legittimità degli studi di settore, la centralità del contraddittorio con il contribuente, al quale fa carico la prova sia della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dall'ambito di applicabilità dei parametri sia della specifica realtà dell'attività economica. L'Ufficio ha regolarmente instaurato il contraddittorio, senonché, al di là di affermazioni generiche ed indimostrate, il contribuente non ha addotto nulla di significativo in ordine alla determinazione presuntiva dell'Ufficio, con particolare riguardo alla non accostabilità dei parametri all'impresa dal medesimo esercitata, né ha fornito elementi per rideterminare il dovuto. Di contro l'Ufficio, anche in sede di contraddittorio, ha ben argomentato le ragioni per le quali i ricavi dichiarati non possano essere avallati. 1.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Esso anzitutto non tiene in considerazione che la sentenza impugnata esibisce un’effettiva motivazione, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, né deduce la sostanziale inesistenza della stessa per mera apparenza, in buona sostanza finendo per censurare la congruenza in sé della motivazione addotta dalla CTR per attingere la decisione: nondimeno, in tal guisa, sconfina nel merito, pretendendo da questa Suprema Corte la riedizione di un giudizio fattuale (peraltro compiuto con identico esito dalla CTP e dalla CTR), in violazione dei limiti del giudizio di cassazione quale momento di mero controllo della legittimità degli atti impugnati. Esso inoltre incorre in difetto di autosufficienza, a misura che non produce gli atti relativi al contraddittorio procedimentale (pur espressamente evocati) da cui risulterebbe la fondatezza delle riprese e l’inconsistenza delle ragioni del contribuente. Esso poi incorre, oltreché, nuovamente, in difetto di autosufficienza, in difetto di precisione, a misura che non illustra le ragioni della fondatezza delle riprese enon dimostra, riproducendo i pertinenti atti del giudizio, di averle sottoposte al vaglio di entrambi i giudici di merito. Esso infine neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale – ben lungi dal non avere consapevolezza della natura parametrica dell’accertamento, su cui anzi di intrattiene lungamente in premessa, cogliendone i meccanismi essenziali come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità –evidenzia l’erroneità, nella specie, dell’applicazione dei parametri in ragione di indici valutativi (quali, in specie, gli effettivi acquisti annotati, il minor valore dei cespiti ammortizzabili e la effettiva consistenza dei beni strumentali impiegati) di per se stessi non contestati: donde, in ogni caso, la manifesta infondatezza della censura. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 2.1. Il motivo così esordisce: “Il giudice ha deciso sulla ‘documentazione’ del ricorrente a controprova ben oltre i motivi di ricorso di primo grado, con palese nullità”. Prosegue quindi con la riproduzione del “ricorso notificato il 20/12/04”. Infine così conclude: “Per tali ragioni la sentenza impugnata, avendo esaminato motivi non proposti in CTP, quali la non menzionata documentazione a controprova dei risultati dell'accertamento parametrico, è nulla”, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato determinando il vizio di ultrapetizione. 2.2. Il motivo è inammissibile. Anzitutto deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. facendo riferimento alle devoluzioni rassegnate dal contribuente in primo grado, senza fornire alcun ragguaglio in ordine al contenuto del ricorso agenziale in appello ed al tenore delle corrispondenti difese del contribuente. Inoltre non allega aver sollevato la doglianza già dinanzi alla CTR con riferimento alla sentenza di primo grado. Denuncia poi come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’avere la CTR pretesamente “deciso sulla ‘documentazione’ del ricorrente a controprova ben oltre i motivi di ricorso di primo grado”: nondimeno, - per un verso, non indica quale fosse la documentazione versata in atti né contesta la riferibilità della stessa comunque (a prescindere cioè da chil’abbia prodotta) al contribuente (tanto più che, nel ricorso, a p. 3, si fa riferimento alla documentazione riferita al contraddittorio amministrativo ed alla fase di accertamento con adesione, affermandosi: “Il contribuente, come documentato in atti processuali, in fase di contraddittorio e di eventuale definizione dell’accertamento con adesione, chiedeva […] una rideterminazione della pretesa erariale”); -per altro verso, non identifica il preteso minor perimetro delle domande del contribuente rispetto alla decisione, in guisa da far constare l’allegata ultrapetizione, ponendosi in contrasto con l’insegnamento secondo cui “il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo dellapronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Sez. 2, n. 1616 del 26/01/2021, Rv. 660163-02), fermo, oltretutto, che “il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto” (Sez. 6-3, n. 16608 del 11/06/2021, Rv. 661686-01). 3. In definitiva, il ricorso va rigettato e l’Agenzia delle entrate va condannata a rifondere al contribuente le spese di lite, liquidate, secondo tariffa, come in dispositivo. P.Q.M. Respinge il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a CERAOLO Basilio le spese di lite,