CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 07169/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di occupazione abusiva contestato, essendo l'imputato caduto in errore sul precetto determinato da un errore sulla norma extra-penale in materia di concessioni, è manifestamente infondato in quanto, come congruamente evidenziato dalla Corte territoriale a pagina 2, proprio la richiesta del bene in concessione da parte della moglie del ricorrente dimostrava la consapevolezza dell'altruità dello stesso e della mancanza di un titolo per disporne al momento dell'abusiva introduzione, e tale condotta doveva già considerarsi integrativa del reato contestato; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, P.g. in proc. crudo, Rv. 270701 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]