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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 17424/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 354 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen. nullità del sequestro probatorio per assenza di avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore, è inammissibile perché manifestamente infondato.

Secondo la sentenza impugnata, non censurata sul punto, risulta a pag. 2 che dal verbale di perquisizione prodromico al sequestro, i verbalizzanti aveva dato avviso alla parte della facoltà di farsi assistere e che la parte aveva dichiarato di farsi assistere da [OSCURATO:PERSONA].

Già solo per questa ragione il ricorso è manifestamente infondato.

In ogni caso integrerebbe una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione ed è sanata dalla richiesta di definizione con il rito abbreviato.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]' r 91 ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 354 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen. nullità del sequestro probatorio per assenza di avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore, è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo la sentenza impugnata, non censurata sul punto, risulta a pag. 2 che dal verbale di perquisizione prodromico al sequestro, i verbalizzanti aveva dato avviso alla parte della facoltà di farsi assistere e che la parte aveva dichiarato di farsi assistere da [OSCURATO:PERSONA]. Già solo per questa ragione il ricorso è manifestamente infondato. In ogni caso integrerebbe una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione ed è sanata dalla richiesta di definizione con il rito abbreviato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]' r 91 ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17424/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris