CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24478/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente in via incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – con l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE–interventore necessario – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24478/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l a sentenza n. 250 /20 21 del la CORTE DI APPELLO D I L’AQUILA, depositata il 16 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il Comune di Spoltore richiese a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva somma di euro 1.535,72, in forza di due verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada. Nello spiegare opposizione avverso tale ingiunzione, l’ingiunto addusse, in sintesi, l’inesistenza della notifica dei verbali presupposti e, per l’effetto, l’invalida formazione del titolo esecutivo. 2. Nell’àmbito della causa di opposizione, l’opponente propose altresìquerela di falso in via incidentale de i verbali di accertamento ; l’adito Giudice di pace di Pescara sospese il giudizio, fissando termine per la riassunzione innanzi il Tribunale di Pescara. 3. Riassunta la lite, disposta ed effettuata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Pescara rigettò la querela, compensando le spese di lite e ponendo a carico delle parti, per un terzo ciascuna, le spese della consulenza tecnica di ufficioespletata in corso di causa. 4. La decisione in epigrafe indicata ha confermato la pronuncia, disattendendo l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale (relativo al governo delle spese) del Comune di Spoltore. 5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; resiste, con controricorso, e dispiega altresì ricorso incidentale per un motivo, il Comune di Spoltore. r.g. n. 24478/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso è stato ritualmente notificato al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, litisconsorte necessario, il quale non ha svolto attività processuale nel presente giudizio di legittimità. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 8. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890. Parte ricorrente assume che nell’ipotesi (quale quella di specie) di notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato della consegna dell’atto («il postino di zona») è tenuto ad identificare, attraverso idoneo documento all’uopo richiesto, il soggetto consegnatario e d anchea verificare la qualità in forza della quale riceve l’atto . Sostiene poi che avendo provato, con perizia calligrafica, l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento dei verbali, apparentemente riferite a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (moglie nonché all’epoca unico familiare convivente del primo ), « tanto dovrebbe bastare a dimostrare la nullità della notificain considerazione del fatto che è impossibile e iperbolica per l’odierno ricorrente l’individuazionee la dimostrazione dell’ignoto soggetto firmante». 2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ.. Ritiene l’impugnante privo di pregio giuridico l’argomento, fondante la gravata pronuncia, in virtù del quale la parte attrice in querela di falsa è onerata della prova non soltanto della apocrifia della sottoscrizione del presunto consegnatario sottoscrivente ma anche del fatto che l’agente postale non abbia consegnato il plico «ad alcuno», cioè a dire a nessuno dei soggetti ex legeabilitati alla ricezione. r.g. n. 24478/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.Il ricorso è inammissibile, poiché non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. 3.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisatoche per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma , num. 3 , cod. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciprochepretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantireal giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenzagravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 09/01/2024, n. 895; Cass. 10/11/2023, n. 31371; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass.28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072). r.g. n. 24478/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.2. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto processuale, non soddisfa l’illustrato contenuto minimo. In esso, infatti, è omessa, in primis, la trascrizione (o comunque la riproduzione nei tratti essenziali) delle relazioni di notifica tacciate di falso e degli atti del procedimento notificatorio, sicché non risulta intellegibile la comprensione delle attività espletate dall’agente notificatoree di quelle cadute sotto la sua diretta percezione, per come oggetto di documentazione (in specie, delle dichiarazioni rese dai soggetti consegnatari dei rispettivi atti, nella duplice occasione, e degli eventuali accertamenti sul punto compiuti dal notificatore). Nemmeno è dato adeguatamente conto dell’esatto oggetto della domanda di querela formulata in prime cure e con l’introduzione del giudizio di appello, mancando nel libello di adizione di questa Corte la trascrizione -ancorché per stralci o nei punti d’interesse -del contenuto dei relativi atti processuali. 3.3. Si tratta di lacune espositive dirimenti, per quanto in appresso. A suffragio della decisione, la Corte d’appello ha così motivato: (a) «l’efficacia probatoria che l’art. 2700 cod. civ. riconosce all’atto pubblico non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti», sicché il pubblico ufficiale non è tenuto ad accertare la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell’atto, anche in ordine alla sua identità o qualità; (b) «nella specie il querelante ha incentrato la querela sulla non riferibilità a sé ed alla moglie delle sottoscrizioni, senza nulla dedurre in ordine alle circostanze di fatto attestate dal P.U. come da lui svolte o da lui ricevute (se non tardivamente e soloin questa sede ove è stato sostenuto che all’epoca della notifica i coniugi vivevano soli in casa e non vi erano altri membri conviventi)». A fronte della testé riassunta trama argomentativa, la mancata illustrazione delle relazioni di notifica contestate e del dettagliato r.g. n. 24478/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contenuto della istanza di querela (che l’impugnata pronuncia ha ritenuto differente nei due gradi di merito e correttamente individuato soltanto - ma tardivamente - in appello) non consente di verificare in questa sede se sia stata idoneamente attinto con la querela di falso, nella sua globalità, il complesso delle operazioni notificatorie assistite da efficacia fidefacente, tra cui, per consolidato orientamento di nomofilachia, non rientranola autenticità della sottoscrizione apposta dal consegnatario in presenza dell’ufficiale notificatore e la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese (circa la qualità legittimante la ricezione dell’atto) dallo stesso consegnatario, del quale l’ufficiale notificatore non è tenuto a riscontrare l’identità e i rapporti con il destinatario della notifica (così, ex aliis, Cass. 10/05/2023, n. 12577; Cass. 18/11/2019, n. 29871; Cass. 13/12/2017, n. 29974; Cass. 19/12/2016, n. 26134; Cass. 05/12/2012, n. 21817). 3.4. La evidenziata carenza descritta mina in radice una adeguata osufficiente comprensione dell’accadimento processuale ad opera della Corte, proprio con riferimento alle questioni sollevate con i motivi di ricorso, dei quali preclude la disamina nel merito e, ancora prima, la valutazione della loro riferibilità, in termini di puntuale e specifica critica, allaratio decidendi giustificante la sentenza impugnata. 4. Inammissibile il ricorso principale, a mente dell’art. 334 cod. proc. civ. va per conseguenza dichiarato inefficace il ricorso incidentale (concernente la conformità a diritto della statuizione di compensazione delle spese di lite),siccome tardivamente proposto. Secondo la giurisprudenza costante d i questa Corte in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, insenso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto deltermine di cui all’art. 371, r.g. n. 24478/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo comma, cod. proc. civ. (così Cass.10/02/2023, n. 4226; Cass.22/06/2021, n. 17707). Nella specie, la notifica del ricorso incidentale è avvenuta in data 20 ottobre2021, oltre il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. di sei mesi(maggiorato del periodo di sospensione feriale) dal 16 febbraio 2021, data dipubblicazione della sentenza , non notificata . 5. In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale è dichiarato inefficace. 6. Le spese del grado di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale: invero, in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente, exart. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ad inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte soccombente in via principale (v. Cass. 10/02/2023, n. 4226;Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 20/02/2014, n. 4074). La decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente principale beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, versata in atti, e la cui revoca - che presuppo n e l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - non compete comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315). 7.La circostanza poi che il ricorrente principale risulti ammesso al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,n. 228 - , la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche r.g. n. 24478/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del citato d.P.R. n. 115/2002 (Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020). Pertanto, attesa la dichiarata inammissibilità del ricorso principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. 7.1. Quanto al ricorso incidentale, invece, il tenore della pronunzia, dimera declaratoria di inefficacia, esclude l’applicabilità del citato art. 13, co.1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. 22/06/2021, n. 17707). P. Q. M. Dichiara inammissibileil ricorso principale . Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore delle parti controricorrenti, Comune di Spoltore e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del solo ricorrente principal e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que