Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 00128/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo , in parziale riforma della sentenza resa in data 04/07/2024 dal Tribunale di Marsala appellata dal ricorrente ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati e ha confermato nel resto.

1.1. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione ed omessa motivazione sulle richieste delle Parti di emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Sostiene il ricorrente che, risalendo il commesso reato al 24/05/2017, il reato dovesse considerarsi prescritto alla data della celebrazione di udienza di appello I svoltasi il 03/04/2025, come richiesto non solo dalla difesa ma anche dalla Procura generale di Palermo; La Corte d'appello ha ignorato la questione e le specifiche conclusioni formulate dalle Parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente deduce la prescrizione del reato, intervenuta prima della deliberazione della sentenza di appello, posto che il reato risulta commesso in data in data 24.5.2017, senza valutare che nel computo del termine prescrizionale debbono essere computati i periodi di sospensione dei termini stessi.

3. Dall'esame del fascicolo, consentito in ragione della eccezione sollevata in ricorso, emerge infatti che nel corso del giudizio di primo grado sono rilevabili due periodi di sospensione per un periodo complessivo di 153 giorni, il primo decorrente dal 18/01/2023 al 09/03/2023, il secondo dal 09/11/2023 al 20/02/2024.

Complessivamente il termine di prescrizione massimo, al quale quindi vanno aggiunti 153 giorni di sospensione, risulta spirare il 26/04/2025 e pertanto, essendo stata l'udienza finale tenuta in data 03/04/2025, il reato non era prescritto.

4. Vero è che la Corte d'appello non ha esaminato specificatamente la questione relativa alla prescrizione, ma la stessa deve ritenersi assorbita alla stregua della pronunciata decisione, dovendosi ritenere il motivo di appello proposto manifestamente inammissibile.

In proposito Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 13353 del 19/03/2025 Rv. 287951 - 01 ha inoltre affermato che è inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.2 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] zia etti Ann driscuolo DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo , in parziale riforma della sentenza resa in data 04/07/2024 dal Tribunale di Marsala appellata dal ricorrente ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati e ha confermato nel resto. 1.1. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione ed omessa motivazione sulle richieste delle Parti di emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sostiene il ricorrente che, risalendo il commesso reato al 24/05/2017, il reato dovesse considerarsi prescritto alla data della celebrazione di udienza di appello I svoltasi il 03/04/2025, come richiesto non solo dalla difesa ma anche dalla Procura generale di Palermo; La Corte d'appello ha ignorato la questione e le specifiche conclusioni formulate dalle Parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente deduce la prescrizione del reato, intervenuta prima della deliberazione della sentenza di appello, posto che il reato risulta commesso in data in data 24.5.2017, senza valutare che nel computo del termine prescrizionale debbono essere computati i periodi di sospensione dei termini stessi. 3. Dall'esame del fascicolo, consentito in ragione della eccezione sollevata in ricorso, emerge infatti che nel corso del giudizio di primo grado sono rilevabili due periodi di sospensione per un periodo complessivo di 153 giorni, il primo decorrente dal 18/01/2023 al 09/03/2023, il secondo dal 09/11/2023 al 20/02/2024. Complessivamente il termine di prescrizione massimo, al quale quindi vanno aggiunti 153 giorni di sospensione, risulta spirare il 26/04/2025 e pertanto, essendo stata l'udienza finale tenuta in data 03/04/2025, il reato non era prescritto. 4. Vero è che la Corte d'appello non ha esaminato specificatamente la questione relativa alla prescrizione, ma la stessa deve ritenersi assorbita alla stregua della pronunciata decisione, dovendosi ritenere il motivo di appello proposto manifestamente inammissibile. In proposito Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 13353 del 19/03/2025 Rv. 287951 - 01 ha inoltre affermato che è inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] zia etti Ann driscuolo DEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 00128/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris