CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 30/11/2022 del GA.p. del Tribunale di Perugia che, a seguito di richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha disposto la confisca della somma di euro 10.076,54 -quale profitto del reato di truffa- ai sensi degli artt. 240, 322-ter e 640-quater cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240, 322- ter e 640-quater cod. pen. per confisca illegittima per insussistenza dei presupposti di legge e per l'insussistenza della prova del profitto del reato. Il ricorrente premette che la confisca per equivalente non era stata oggetto di contraddittorio tra l'imputato e il pubblico ministero e che essa non era stata preceduta da alcun sequestro e, comunque, nessun provvedimento di sequestro era stato notificato. 1 A5-N Denuncia, quindi, l'omessa motivazione da parte del giudice circa gli eventuali elementi di prova da cui ricavare l'ammontare del profitto del reato. Rimarca come la motivazione sintetica sia sufficiente per una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non si estende anche per la confisca, per la quale è richiesto un più rigoroso obbligo argomentativo quanto alla provenienza illecita del denaro e/o dei beni confiscati ovvero sulla sussistenza degli elementi necessari ai fini della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato alla luce dei principi fissati da questa Corte in materia di confisca. 1.1. Anzitutto il ricorrente qualifica come confisca equivalente un atto ablatorio che, invece, va qualificato come confisca diretta, in quanto il profitto del reato contestato a Menghina è costituito dal denaro. A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.». (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). Tanto evidenzia come il ricorso svolga considerazioni in realtà prive di correlazione rispetto al provvedimento impugnato. 1.2. Risulta, poi, infondata la denuncia di omessa motivazione in relazione ai criteri di quantificazione del profitto del reato, visto che il suo ammontare è indicato nel capo d'imputazione, ove nella descrizione del fatto per cui Menghina ha chiesto il patteggiamento è esattamente indicata la somma da lui ricavata con la condotta truffaldina. 1.3. Risulta infondata, infine, la denuncia di motivazione insufficiente quanto alla disposta confisca. Nel caso all'esame, il giudice, accogliendo l'accordo delle parti sulla pena, ha dato conto della necessità di disporre la confisca del profitto del reato, in applicazione di quanto disposto dall'art. 322-ter cod. pen., trattandosi di confisca obbligatoria.. Tale motivazione è sufficiente a giustificare la confisca, a mente del principio secondo il quale «il giudice pronunciando sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia obbligatoria è sufficiente che evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa. (Fattispecie in cui essendo stata disposta la 2 A0,--- - confisca di proiettili detenuti obbligatoriamente, la Corte ha ritenuto non fosse necessario alcun obbligo di motivazione)» (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256360 - 01). 2. Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in