CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 22821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34248/2018 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in giudizio, come da procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il quale è el.dom.to in Via di [OSCURATO:PERSONA] 9; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.728 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1.1 Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello da essa proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria che aveva accolto il ricorso introdotto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso varie cartelle di pagamento (e consequenziale preavviso di fermo amministrativo) emesse nel 2015 per carichi tributari e sanzioni 2004-2005. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l'appello era stato proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione -ente succeduto ad Equitalia ai sensi del decreto legge 193 del 2016 convertito in legge 225 del 2016 - mediante avvocato del libero foro di Alessandria e, pertanto, non tramite funzionario proprio ovvero appartenente alla struttura territoriale sovraordinata ([OSCURATO:PERSONA]), e neppure tramite l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato; ciò comportava l'inammissibilità del gravame per violazione del regime obbligatorio di cui all'articolo 11, secondo comma, d.lgs 546/92. § 1.2Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] il quale ha preliminarmente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo egli aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. ‘rottamazione ter’) ex art.3 dl 119/18 conv.in l. 136/18, con versamento della prima rata in data 31 luglio 2019 (come da documentazione allegata). Con memoria 22.6.2022 Ader ha a sua volta chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, dando atto della [OSCURATO:PERSONA] circa l’avvenuto pagamento del dovuto ex art.3 dl 119/18 cit.. § 2. Il processo va dichiarato estinto. In base all’art.3 dl 119/18 cit.: “Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. 1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato: a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. (…) 5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1. 6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.” Nel caso di specie entrambe le parti hanno denotato univocamente la volontà di non coltivare il giudizio, e ciò proprio per l’avvenuta definizione della ‘rottamazione’ mediante pagamento di quanto a tale titolo dovuto (come confermato in particolare dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Le spese vengono compensate stante il peculiare esito definitorio della lite. PQM La Corte - dichiara estinto il giudizio ex art.3 dl 119/18 conv.in l. 136/18; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto i