CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 03530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso n. 28994/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Ro ma presso di Lui, nello studio in [OSCURATO:PERSONA] II n.18 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] CERTIFICATO N. 1356540, in persona del procuratore speciale, rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso di Lui, nello studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati [OSCURATO:PERSONA]: azione diretta contro gli amministratoridell’ente localeper prestazione professionale svolta in mancanza di impegno contabile RG.28994/2018 P.U.11-1-2024 avverso la sentenza n. 1122/2017 della Corte d’ a ppello di Bari , depositata il25- 8- 2017 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-1-2024 d al consigliere relatore nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA] udita il Sostitut o Procurat ore Generale nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, la qualeha concluso per il rigetto del ricorso uditi per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 10 - 7 - 2007 [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di cessionario del credito di [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto avanti il Tribunale di Bari sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] quale sindaco del Comune di Palo del Colle , [OSCURATO:PERSONA] quale vicesindaco dello stesso Comune, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali funzionari dello stesso Comune, per sentire accertare il diritto al pagamento delle competenze professionali di cui alla “convenzione per l’affidamento d’incarico di consulenza” e per ottenere la condanna dei convenuti in solido al pagamento di Euro 27.082,01, oltre iva e oneri previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria, con la rifusione delle spese di lite. L’attore ha esposto che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Palo del Colle con nota prot. 2473 a firma del [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto al Politecnico di Bari di segnalare tecnici esperti in materia di tutela dell’ambiente al fine dell’esecuzione di verifiche in alcuni stabilimenti produttivi nel territorio comunale; il Politecnico aveva indicato i professori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palo del Colle , nelle persone del sindaco [OSCURATO:PERSONA] e degli assessori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione del segretario comunale [OSCURATO:PERSONA] e sulla base dei pareri favorevoli dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], capo della [OSCURATO:PERSONA] e del rag. [OSCURATO:PERSONA], responsabile della ragioneria, con delibera n. 43 avevano conferito l’incarico ai prof. Liberti e Boghetich;responsabile del procedimento era l’ing. Sangirardi el’elaborato peritale , del quale il sindaci Schinaia e il vicensindaco Saulle avevano sollecitato la celere predisposizione,era stato depositato in Comune il 25-9- 2000 e in 23 - 10-2000 l’attore e il prof. Boghetich avevano chiestoil pagamento del corrispettivo, di £.29.438.000 per il prof. Liberti e di £. 23.000.000 per il prof. Boghetich, senza esito; quindi i professionisti, ignari del fatto che la convenzione, nel testo da loro trasmesso al Comune, non era mai stata sottoscritta dai funzionari responsabili del Comune, avevano convenuto avanti il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto il Comune di Palo del Colle al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamento del loro compenso, ma la loro domanda nei confronti del Comune era stata rigettata con sentenza che aveva dichiarato che gli attori erano muniti di azione diretta contrattuale ex art. 23 co.3 d.l. 66/1989 conv. in legge 144/89 e di seguito ex art. 35 d.lgs. 77/1995 e art. 191 d.lgs. 267/2000, per cui essi avevano proposto tale azione nei confronti di amministratori e funzionari. Si sono costituiti tutti i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione alla chiamata in causa della società Lloyd’s of London, con la quale il Comune di Palo del Colle aveva stipulato polizza per la responsabilità civile, professionale e patrimoniale di amministratori, sindaci e funzionari, per essere manlevati in caso di condanna.Si è costituita Lloyd’s of London eccependo l’inoperatività della polizzae comunque l’esistenza di franchigi a . Con sentenza n. 82/2013 pubblicata il 12-3-2013 il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l’attore e il convenuto Sangirardi; ha condannato i convenuti Schinaia, Saulle, Azzolini, Acquafredda e Poliseno, in solido tra loro, al pagamento a favore dell’attore di Euro 27.082,01, oltre iva, oneri previdenziali, interessi, rivalutazione e rifusione delle spese di lite; ha dichiarato tenuta la terza chiamata Lloyd’s of London a tenere indenne i convenuti in relazione alla condanna al pagamento pronunciata nei loro confronti, previa detrazione della franchigia, nonchéin relazione alla somma prevista a titolo di spese legali ai sensi dell’art. 23 della polizza. 2.Avverso la sentenza hanno proposto separati appell i avanti la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] of London, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; hanno proposto appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 1122/2017 pubblicata il 25-8-2017 la Corte d’appello di Bari, decidendo gli appelli riuniti, ha accolto l’impugnazione dell’Assicuratore; ciò sulla base della previsione dell’art. 17 del contratto, secondo il quale la garanzia valeva per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato e all’ente di appartenenza per la prima volta nel periodo di efficacia dell’assicurazione e non in precedenza e sulla base del dato che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano consapevoli che era stato conferito incarico ai professionisti senza che si fossero perfezionate le procedure indispensabili perché l’obbligazione di pagamento fosse assunta dal Comune. La sentenza ha rigettato gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui gli stessi sostenevano la loro mancanza di responsabilità, dichiarando che ricorrevano i presupposti dell’azione esercitata, che l’incarico era stato conferito ai professionisti dalla Giunta comunale con la delibera n. 43 del 24-3-2000, che ne conseguiva la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali sindaco e assessore componenti dell’organo deliberativo che aveva conferito l’incarico, per avere assunto la delibera senza provvedere all’impegno di spesa e senza avere posto in essere gli adempimenti successivi per regolarizzare l’incarico; ha aggiuntoche la responsabilità tra i debitori in solido era la regola ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. in mancanza di diversa disposizione. Ha parzialmente accolto gli appelli nella parte in cui avevano contestato l’entità del compenso, determinandolo in Euro 20.658,28 oltre iva, contributi previdenziali e interessi legali dalla domanda. La sentenza ha altresì accolto le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo la loro responsabilità. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. Si sono costituiti gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato n. 1356540. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i seno e [OSCURATO:PERSONA] , ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo pec con consegna in data 1-10-2018 ai difensori domiciliari, rispettivamente [OSCURATO:EMAIL] per [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:EMAIL] per [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:EMAIL] per [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:EMAIL] per [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:EMAIL] per [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale e con ordinanza interlocutoria n. 23610/2023 all’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato rimesso alla pubblica udienza. In prossimità della pubblica udienza il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni , i ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “ art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.: violazione a falsa applicazione dell’art. 35, co. 4, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 77, modificato dall’art. 4 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 342 (oggi art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); violazione e falsa applicazione dell’art. 51, L. 142/1990 (oggi art. 107, D.Lgs. n. 267/2000)”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnataabbia ritenuto il sindaco Schinaia e il vicesindaco Saulle responsabili per il fatto di avere partecipato alla delibera della Giunta n. 43/2000, con la quale il Comune aveva autorizzato il conferimento dell’incarico ai professionisti e per non avere poi posto in essere gli adempimenti amministrativi per regolarizzare la mancanza dell’impegno di spesa e della relativa attestazione dicopertura finanziaria. Evidenziano che, secondo il dato testuale della disposizione, l’obbligazione sorge a carico di colui che abbia “consentito” la fornitura e non a carico di coloro che debbano essere sanzionati per non avere posto in essere eventuali adempimenti amministrativi nell’ambito dell’ iter procedimentale di gestione della spesa pubblica; dichiarano che il sindaco e il vicesindaco avevano solo autorizzato l’incarico professionale in qualità di componenti della Giunta comunale, ma non avevano mai prestato il loro personale consenso all’espletamento dell’incarico. Aggiungono che erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito alla Giunta comunale il conferimento dell’incarico professionale, in quanto ai sensi degli artt. 51 co. 2 e 3 L. 142/1990 e 107 co.2 D.Lgs. 267/2000 la gestione è attribuita ai dirigentie anche l’iter per il riconoscimento di debito fuori bilancio doveva prendere le mosse da una proposta del responsabile del procedimento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano cessati dalla rispettiva carica politica in data 30-5-2001. 1.1.Il motivo è infondato. Premesso che alla fattispecie si applica ratione temporis l’art. 35 co.4d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 come modificato dall’art. 4 d.lgs. 342/1997, di contenuto analogo per quanto interessa al precedente art. 23 co. 4 d.l. 66/1989 conv. in legge 144/1989 e al successivo art.191 co.4 d.lgs. 267/2000, è acquisito il principio secondo il quale l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto a favore di un ente locale in mancanza di una formale delibera di assunzione dell’impegno contabile comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione (Cass. Sez. 3 19-5-2017 n. 12608 Rv. 644400-01, Cass. Sez. 6-3 9-7-2018 n. 17940 Rv. 649844-01). Deve darsi continuità ai principi posti da Cass. Sez. 2 9- 10 - 2014 n. 21340 Rv. 632675-01, richiamata dagli stessi ricorrenti, laddove in motivazione si legge: « La disposizione di cui all’art. 23 d.l. 66/89 (convertito con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144 e riprodotta nell’art. 35 d.leg. n. 77 del 1995) prevede che nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 3 (che richiede la sussistenza della deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonché dell’impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Questa norma è stata interpretata dalla Corte di appello nel senso che per configurarne l’operatività sia necessario che il funzionario assuma un ruolo attivo e decisionale nell’affidamento dell’incarico di svolgere le prestazioni professionali. Questa lettura è contraria al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) e alla finalità della normativa, indiscutibilmente volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delleamministrazioni. 3.1.L’uso del verbo ‘consentire’ descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell’incarico o l’acquisizione del bene, nell’esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l’acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l’amministratore o il funzionario che, chiamato a operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l’attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell’espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l’opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare; assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell’amministratore». Inoltre, si deve considerare che la delibera comunale di conferimento di incarico a un professionista deve indicare l’ammontare della spesa, mediante l’identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (Cass. Sez. 1 24-9- 2018 n. 22481 Rv. 650920-01), mentre la delibera comunale di conferimento dell’incarico al professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla ai sensi dell’art. 23 co. 3 d.l. 66/1989 conv. con mod.dalla legge 144/1989, di seguito sostituito dall’art. 191 d.lgs. 267/2000 (Cass. Sez. 2 11-6-2018 n. 15050 Rv. 649072-01). La sentenza impugnata non si è discostata da i principi esposti , perché ha individuato la condotta del Sindacoe del [OSCURATO:PERSONA] laddove a pag. 21 e 22 ha considerato che aveva conferito l’incarico la [OSCURATO:PERSONA] alla quale appartenevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la delibera n. 43 del 24/3/2000,senza provvedere all’impegno di spesa e senza tenere conto che il parere di regolarità contabile eraespresso in termini favorevoli dal responsabile del servizio finanziario del Comune nei limiti della somma di £.13.500.000. La sentenza ha evidenziato che la Giunta avrebbe dovuto tenere conto del parere di regolarità, limitandol’impegno di spesa a £. 13.000.000 e ha evidenziato che ciò peròavrebbe comportato che i professionisti non avrebbero accettato l’incarico, stante l’esiguità della retribuzione prevista. Quindi l a sentenza ha specificamente valorizzato che la delibera era stata palesemente deficitaria in merito alla determinazione economica dell’impegno di spesa che il Comune andava a porre in essere con il conferimento dell’incarico ai suddetti professionisti. D a ciò ha fatto conseguirela responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quali componenti della Giunta , il primo quale sindaco e il secondo quale vicesindaco eassessore dell’organo deliberativo che aveva assunto la delibera palesemente deficitaria; è evidente che nel ragionamento della Corte d’appello ildeficit sulla determinazio ne economica dell’impegno di spesa aveva comportato la mancata successiva stipulazione della convenzione con i professionisti sulla base del corrispettivo da loro richiesto, mentre i professionisti davano attuazione al l’incarico affidandosi sulla delibera che lo aveva loro conferito, senza verificare che la convenzione fosse stata sottoscritta. La sentenza ha altresì aggiunto che anchesuccessivamente il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], per la funzione ricoperta, avrebbero dovuto attivarsi per regolarizzare l’incarico, perché la Giunta avrebbe potuto proporre al Consiglio Comunale la variazione al bilancio di previsione, per reperire i fondi da impegnare per coprire la spesa derivante dal conferimento dell’incarico e avrebbe potuto proporre il riconoscimento del debito fuori bilancio, così rendendo possibilela stipula della convenzione con i professionist i . Sulla base di tali dati la sentenza ha dichiarato la responsabilità dei due amministratori per “avere consentito il servizio”e la pronuncia resiste alle critiche dei ricorrenti perché non ha valorizzato soltanto , come da loro lamentato, il fatto della delibera di Giunta non rispettosa delle disposizioni sugli impegni di spesa, né ha individuato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo in ragione del loro ruolo istituzionale; la sentenza ha anche ritenuto che era stato in forza di quella delibera di conferimento dell’incarico, assunta senza provvedere all’impegno di spesa nonostante il parere di regolarità della Ragioneria comunale avesse limitato l’impegno di spesa a £.13.000.000, che i professionisti avevano eseguito le prestazioni prima e a prescindere dalla stipulazione della convenzione. Ciò è sufficienteal fine di fondare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], in quantogli stessi non sono stati ritenuti responsabili solo in ragione della loro carica ma in quanto avevano assunto ruolo decisionale nel conferimento dell’incarico e avevano anche tenuto comportamento consenziente all’esecuzione delle prestazioni pur in mancanza di regolarità contabile, tenendo i comportamentiche il legislatore ha voluto vietare. In conclusione, svolgendo l’accertamento di fatto a essa spettante, la Corte d’appello ha individuato in capo agli amministratori una condotta che hafatto sì che il contratto non perfezionato secondo legge sia pervenuto alla fase esecutiva; haritenuto che sia stata l’adozione della delibera non conforme al parere di regolarità della ragioneria e la mancata attivazione della procedura di variazione di bilancioad avere comportato che i professionisti abbiano adempiuto alle prestazioni previste dalla deliberamedesima; quindi, sulla base d ella disamina dei dati di fattoa disposizione, ha concluso che gli amministratori Schinaia e Saullehanno posto in essere condott a che ha indotto i professionisti a svolgere le prestazioni nonostante il contratto con il Comune non fosse perfezionato. G li argomenti svolti d a i ricorrenti non sono pertinenti, neppure con riguardo al datoche la domanda non sia stata formulata nei confronti di tutti i componenti della giunta che avevano partecipato all’adozione della delibera : la sentenza impugnata ha dichiarato sussistente ipotesi di responsabilità solidale , rigettando il quarto motivo di appello di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Saulle sul punto, con pronuncia che non è stata oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione e che perciò rimane ferma. 2.Con il secondo motivo rubricato “art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1891 co.3 e 1932 c.c., in relazione all’art. 17 del contratto assicurativo n. 1356540 sottoscritto dal Comune di Palo del Colle con gli Assicuratori dei Lloyd’s” i ricorrenti censurano la sentenza per avere rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s. La sentenza impugnata ha evidenziato che ai sensi dell’art. 17 del contratto di assicurazione, stipulato il 4 - 11 - 2001 , la garanzia valeva “per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni, o come diversamente stabilito per iscritto dagli Assicuratori, prima della data di stipula della presente polizza e non siano state presentate neppure all’Ente di appartenenza dell’Assicurato”. Ha considerato che la previsione contrattuale voleva escludere che la polizza fosse stipulatadall’Ente per coprire un rischio che si era già concretizzato al momento della stipula del contratto, per esservi già state richieste di risarcimento all’Ente; ha considerato che il Comune aveva ricevuto una prima richiesta di pagamento da parte del professionista il 23-10-2000, alla quale era seguito l’invio della fattura il [OSCURATO:DATA_NASCITA],e poi una intimazione di pagamento il 9 - 10 - 2001, circa un mese prima della stipula della polizzacon la quale il legale del professionista aveva diffidato al pagamento entro quindici giorni, dichiarando che in mancanza avrebbe dato corso al mandato conferitogli agendo giudizialmente. La sentenzaha aggiunto, con autonoma ratio decidendi, che dalla documentazione prodotta dall’attore Liberti e dalla sua esposizione sulle circostanze mai contestate in ordine all’evolversi dei rapporti tra il professionista e gli amministratori risultava che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano consapevoli che era stato conferito incarico ai professionisti senza che si fossero perfezionate le procedure indispensabili per l’assunzione dell’obbligazione di pagamento da parte del Comune; ha dichiarato che, quind i, anche sotto questo profilo la polizza non era operativa, almenonei confronti di Schinaia e di Saulle . I ricorrenti sostengono che la pronuncia abbia violato l’art. 1932 cod. civ., per non avere ritenuto la nullità dell’art. 17 della polizza assicurativa, in quanto l’art. 17 costituiva una deroga sfavorevole all’assicurato all’art. 1894 cod. civ., secondo il quale la conoscenza da parte dell’assicurato di dichiarazioni inesatte o di reticenze comporterebbe l’applicazione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ. a favore dell’assicuratore. Evidenziano che la polizza era contratto a favore di terzo disciplinato dall’art. 1891 cod. civ., nel quale il Comune era il contraente e gli amministratori e funzionari erano gli assicurati; quindi sostengono che l’esclusione della garanzia per una richiesta pervenuta al contraente Comune e non all’assicurato, e del quale l’assicurato non aveva conoscenza, determinava deroga a ll’art. 1894 cod. civ. , disposizione posta dal legislatore a salvaguardia del terzo assicurato nei contratti ex art. 1891 cod. civ.,quale quello in esame. Sostengono che la sentenza abbia errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al momento della stipula del contratto di assicurazione, fossero consapevoli del fatto che era stato conferito l’incarico ai professionisti senza il perfezionamento delle procedure di gestione della spesa pubblica; ciò in quanto essi avevano esaurito il loro compito istituzionale con l’approvazione della delibera di Giunta, demandando alla struttura dirigenziale gli adempimenti per il perfezionamento dell’obbligazione e alla data di ricevimento della diffida ad adempiere il 9-10-2001 erano già cessati dalla loro carica, a decorrere dal 30-5- 2001. Aggiungono che la pronuncia di inoperatività della garanzia ai sensi dell’art. 17 della polizza ha violato anche l’art. 1891 co. 3 cod. civ., secondo il quale le clausole di esclusione o limitazione della garanzia possono essere opposte all’assicurato solo nel caso in cui lo stesso ne sia stato informato dal contraente; rilevano che la lettera del 9-10-2001 del difensore del professionista fondava la pretesa sulla convenzione sottoscritta con il Comune e perciò era estranea all’oggetto della garanzia. 2.1.Il motivo è inammissibile sotto variprofili. In primo luogo, i ricorrenti sostengono la nullità della clausola dell’art. 17 della polizza, la quale è clausola “ claims made ” che comportauna deroga convenzionale al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 co.1 cod. civ., perché la copertura assicurativa opera non in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nell’arco temporale di operatività del contratto, ma in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall’assicurato al proprio assicuratore (cfr. Cass. Sez. U 24-9- 2018 n. 22437 par. 9); si tratta di clausola che individua l’oggetto del contratto e non limitativa della responsabilità (cfr. Cass. Sez. U 6 - 5 - 2016 n. 9140par. 13). Quindi, nel caso in cui tale clausola contrattuale derogatoria dell’art. 1917 co.1 cod. civ. fosse ritenuta nulla come sostenuto dai ricorrenti, l’effetto non potrebbe mai essere quello da loro preteso, di esistenza della copertura assicurativa per gli assicurati in relazione a richiesta di risarcimento pervenuta all’ente contraente nel periodo di vigenza della polizza; ciòperché non dispone in tal senso alcunanorma imperativa da sostituire alla clausola nulla ex art. 1419 co. 2 cod. civ.(cfr. Cass. Sez. 3 11 - 4 - 2023 n. 9616 Rv. 667347 - 0 ). S e si dovesseapplicare, in ragione della nullità della clausola derogatoria sostenuta dai ricorrenti, il principio -non validamente derogato- di cui all’art. 1917 co.1 cod. civ., secondo il quale la copertura assicurativa è riferita ai fatti avvenuti durante il tempo dell’assicurazione, risulterebbe la carenza di interesse dei ricorrenti a sostenere la nullità della clausola: il fatto, riferito non solo al conferimento dell’incarico ai professionisti da parte della Giunta ma anche all ’esecuzione delle prestazioni in forza dell’incarico, è precedente alla stipulazione del contratto di assicurazione. Inoltre il motivo è inammissibile perché non censura la primaratio posta dalla sentenza a fondamento della decisionee autonomamente idonea a sostenere la decisione, riferita al datoche la clausola dell’art. 17 voleva esclude re che l’Ente stipulasse la polizza assicurativa per coprire il rischio che si era già concretizzato al momento della stipula del contratto,per il fatto che vi era già stata richiesta di risarcimento. A fronte dell’affermazione esatta e non validamente censurata secondo la quale il rischio si era già concretizzato al momento della conclusione del contratto allorchévi era stata richiesta di risarcimento, considerato altresì che la valutazione secondo la quale la diffida del 9-10-2001 integrava richiesta ai fini dell’art. 17 del contrattoattiene al merito ed è insindacabile, neppure rilevava che richiesta di risarcimento non fosse stata eseguita agli assicurati o gli stessi non ne fossero stati a conoscenza; ciò in quanto, coincidendo il sinistro, nel modello assicurativo “claims made” con la richiesta di risarcimento del danno, era l’avvenutarichiesta di risarcimento del danno in sé a comportare che il rischio si fosseverificato prima della stipula del contratto, con la conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art. 1895 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3 18-7-2023 n. 20997, in motivazione apag.9). Il motivo di ricorso è inammissibile anche perché la Corte d’appello, svolgendo l’accertamento di fatto spettante al giudice di merito e che nella fattispecie non è stato attinto da motivo ammissibile, che avrebbe dovuto essere proposto ex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., ha ritenuto che gli assicurati Schinaia e Saulle, per la loro qualità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],erano consapevoli del fatto che l’incarico era stato conferito ai professionisti senza che fossero perfezionate le procedure richieste affinchél’obbligazione di pagamento fosse assunta dal Comune. Sulla base di questo dato di fatto il giudice di merito ha anche ritenuto che la garanziafosse in ogni caso non operativa nei loro confronti; quindi, per censurare in modo ammissibile la pronuncia, i ricorrenti avrebbero dovuto aggredire in modo ammissibile l’accertamento di fatto in ordine alla conoscenza del rischio al momento della stipulazione del contratto in capo al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] . Infatti, a fronte del dato della conoscenza da parte degli assicurati Schinaia e Saulle degli elementi che comportavano il sorgere dell’obbligo di risarcimento, anche seguendo la prospettazione dei ricorrenti sussiste il presupposto richiesto dall’art. 1894 cod. civ. perché si applichi l’art. 1892 cod. civ. nell’assicurazione per conto di terzi, riferito alla conoscenza da parte del terzo dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, con la conseguente perdita dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1892 co. 3 cod. civ. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti