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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 30995/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in udienza il giorno 12 maggio 2023 la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 17 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 5.600 di multa, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenze emesse dalla Corte di appello di Messina il 15 aprile 2019 ed il 15 luglio 2022, rideterminava la pena inflitta per il reato in epigrafe e per quelli giudicati con le citate sentenze in complessivi anni 4 di reclusione ed C 19.200 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze delle prove dibattimentali.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha formulato solamente generiche contestazioni alla motivazione della sentenza impugnata senza che esse fossero effettivamente poste a confronto con la sentenza in questione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere es ensore il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in udienza il giorno 12 maggio 2023 la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 17 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 5.600 di multa, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con sentenze emesse dalla Corte di appello di Messina il 15 aprile 2019 ed il 15 luglio 2022, rideterminava la pena inflitta per il reato in epigrafe e per quelli giudicati con le citate sentenze in complessivi anni 4 di reclusione ed C 19.200 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze delle prove dibattimentali. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha formulato solamente generiche contestazioni alla motivazione della sentenza impugnata senza che esse fossero effettivamente poste a confronto con la sentenza in questione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere es ensore il Pr
Sentenza Cassazione n. 30995/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris