CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33786/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso 2 5443 /20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; indirizzo pec : [OSCURATO:EMAIL]; t ele[OSCURATO:TELEFONO] - 081.6124881) del Foro di Napoli, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA](C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – Avviso accertamento IMU –Agevolazione prima casa - avverso l a sente nza n. 5224 /20 2 3 emessa d a l la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in data 25 / 0 9 /20 2 3 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 23.11.2021, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza n. 9470/2021, emessa in primo grado dalla CTP di Napoli con cui la Commissione aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto, avente ad oggetto l’impugnativa di avviso di accertamento emesso dal Comune di Pozzuoli, con riferimento all’imposta IMU dovuta per l’anno 2016 per un’unità immobiliare ubicata alla via Matteotti n. 3/A nel predetto Comune. In particolare, con il menzionato avviso, era stata disconosciuta l’agevolazione per abitazione anagrafica, in assenza di documentazione anagrafica. 2. La CTR della Campania accoglieva il gravame, affermando che il contribuente aveva provato attraverso il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Pozzuoli in data 13.12.2021 la sua residenza nell’immobile sito nel Comune di Pozzuoli al [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A fabbricato E “dal 30 agosto 2001 a tutt’oggi [13.12.2021 data di rilascio del certificato]”, sebbene risultasse nello stato di famiglia del fratello sino al 5.9.2018 e sebbene solo a partire dal 5.9.2018 avesse provveduto a far correggere all’Ente impositore l’errore in cui erano incorsi i suoi uffici nell’indicazione specifica del cespite di sua proprietà presso cui risiedeva. Aggiungeva che, a fronte della presunzione relativa della dimora abituale del contribuente nell’immobile di residenza anagrafica, l’Ente impositore aveva offerto, per contrastarla e superarla, le risultanze del certificato di stato di famiglia storico del nucleo familiare in cui, sino al 5.9.2018, si inseriva il contribuente, che risultava pertanto iscritto nella famiglia del fratello dimorante nell’immobile adiacente a quello oggetto di accertamento, ma che il contribuente, a dimostrazione della propria tesi, aveva altresì prodotto le ricevute delle utenze regolarmente pagate, la certificazione di stato di famiglia per gli assegni familiari (dalla quale si evinceva che presso l’immobile oggetto di accertamento, nell’anagrafe popolazione residente, era iscritta la famiglia, composta dal solo contribuente, sin dal 30.8.2021 –recte, 2001 - ) e le dichiarazioni di terzi soggetti (tra i quali [OSCURATO:PERSONA], Amministratore p.t. del condominio, il quale dichiarava: “ [OSCURATO:PERSONA]…ha regolarmente corrisposto gli oneri condominiali maturati sin dalla data di acquisto dell’anzidetto cespite”). 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pozzuoli sulla base di due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, il ricorrente ha chiesto decidersi la causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR correttamente vagliato la documentazione versata in atti dal Comune di Pozzuoli, avendo invece attribuito rilievo solo ed esclusivamente alla documentazione ex adverso prodotta. Il Comune sostiene che, sulla base del certificato di stato di famiglia storico riferito al contribuente, risultava che egli era iscritto nel nucleo familiare del di lui fratello dimorante nell’immobile adiacente a quello oggetto di accertamento e che, dunque, sino al 5/9/2018 (come da dichiarazione avente valenza confessoria) era residente presso immobile diverso rispetto a quello gravato dalla imposta. Ugualmente,dal documento denominato “pratica di cambio abitazione” si evinceva che il Tartaglia effettuava presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Ente una pratica di cambio di abitazione nell’ambito del medesimo Comune di Pozzuoli presso l’abitazione sita al Largo G. Matteotti n. 3/A int. 3 fabbr. E. 1.1. Il motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). Dal canto suo, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). A ben vedere, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità. Del resto, in tema di ricorso per cassazione, l’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è censurabile in sede di legittimità in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022), laddove, nel caso di specie, la CTR ha inteso conferire maggiore valenza probatoria al certificato storico di residenza anagrafica prodotto dal contribuente rispetto al certificato di stato di famiglia allegato dal Comune. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. 296/2006, 13, comma 2, del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la esenzione del pagamento IMU trova applicazione in via generale solo al contemporaneo ricorrere di due richiamati requisiti, costituiti dall’essere l’immobile adibito sia a dimora abituale, sia a luogo di residenza anagrafica, e che il contribuente non aveva provato la coesistenza dei due requisiti. 2.1. Il motivo è infondato. La CTR (non ha escluso la necessità, perché sia riconosciuta l’agevolazione “prima casa”, della compresenza della residenza anagrafica e della dimora abituale, ma) ha evidenziato che «in tema di ICI e di IMU, ai fini dell’esenzione prevista per l’abitazione principale – per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica –dall’art. 8 del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della L. 296/2006, è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore [quanto il suo nucleo familiare] vi dimorino stabilmente e vi risiedano anagraficamente. La dimora abituale e la residenza anagrafica, però, non costituiscono più un binomio inscindibile, costituendo quest’ultima una presunzione relativa superabile mediante la prova contraria». Del resto, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. Con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune. Inoltre, alla dichiarazione di “cambio di abitazione”, sebbene il contribuente solo a partire dal 5.9.2018 abbia provveduto a far correggere all’ente impositore l’errore in cui erano incorsi i suoi uffici nell’indicazione specifica del cespite di sua proprietà presso cui risiedeva, non può attribuirsi alcuna valenza di confessione stragiudiziale, atteso che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass., Sentenza n. 12798 del 23/05/2018). Da ultimo, anche a voler prescindere dalla omessa trascrizione della indicata dichiarazione, l’interpretazione della stessa può anche essere nel senso inteso dalla CTR, vale a dire di una “specificazione” in ordine all’indirizzo di residenza del contribuente “ossia l’aggiunta dell’interno 3” (in considerazione del fatto che la mera indicazione della residenza in Pozzuoli alla via G. Matteotti n. 3/A Fabbricato E avrebbe potuto riferirsi sia alla sua abitazione –sub 111 interno 3 – sia a quella del fratello – sub 112 interno 4 -), e non già di un cambio di residenza. In quest’ottica, è stato inteso dalla CTR il certificato di residenza storico attestante che dal 30.8.2001 il contribuente risiede nel Comune di Pozzuoli al [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A fabbr. E. Ed è inevitabile che, essendo stata operata la descritta “specificazione” solo in data 5.9.2018, il certificato di stato di famiglia storico attesta che nel Comune di Pozzuoli al [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A fabbr. E, “interno 3”, risulta iscritta, alla data del 5.9.2018 e sino ad oggi (ovvero 28.06.2019, data di rilascio del relativo certificato), la famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. Senza tralasciare che la CTR, oltre al predetto certificato storico di residenza, ha valorizzato altresì (cfr. pag. 3 della sentenza) altri elementi indiziari (ricevute delle utenze regolarmente pagate, certificato di stato di famiglia per gli assegni familiari e dichiarazioni di terzi soggetti). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380- bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell ’ art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 1 . 5 00,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA];condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento, in favore del controricorrente , dell'ulteriore somma di euro 1.500,00;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif