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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18704/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SOURAIR Hamza - imputato del delitto di illecita detenzione di hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/06/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio; ritenuto che la doglianza sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo questa Suprema Corte chiarito che «in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01).

Nella specie, nonostante il modestissimo scostamento dal minimo edittale, la Corte d'Appello ha diffusamente motivato in ordine alla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, valorizzando sia il quantitativo di droga detenuta sia la negativa personalità del ricorrente, alla luce anche del precedente specifico (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argornentativo del tutto incensurabile in questa sede, che non è in alcun modo vulnerato dal richiamo difensivo al rilascio di procura speciale al difensore per una definizione del procedimento (cfr. pag. 2 del ricorso); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in ma, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SOURAIR Hamza - imputato del delitto di illecita detenzione di hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/06/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio; ritenuto che la doglianza sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo questa Suprema Corte chiarito che «in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). Nella specie, nonostante il modestissimo scostamento dal minimo edittale, la Corte d'Appello ha diffusamente motivato in ordine alla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, valorizzando sia il quantitativo di droga detenuta sia la negativa personalità del ricorrente, alla luce anche del precedente specifico (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argornentativo del tutto incensurabile in questa sede, che non è in alcun modo vulnerato dal richiamo difensivo al rilascio di procura speciale al difensore per una definizione del procedimento (cfr. pag. 2 del ricorso); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 18704/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris