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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2025

ECLI:EU:T:2025:701
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0437_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑437/23) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo [Art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punto 26)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 27‑33)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di membro delle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 34, 66, 67)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, art. 27, § 1 e § 2, e 28, § 1 e § 2; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1, a), e § 1 bis, e 2015/1828] (v. punti 42‑45)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Errore di valutazione [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 46, 47, 51, 52, 61‑64, 73, 74, 80, 86, 89)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Testimonianze – Portata [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 68, 71, 72, 85)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punto 69)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Legame con una persona o un’entità soggetta a misure restrittive – Trasferimento di somme all’interno di un istituto bancario stabilito in uno Stato membro – Rischio di elusione delle misure restrittive adottate – Insussistenza – Errore di valutazione [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 99, 104‑106, 112) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 2) La decisione (PESC) 2024/1510 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 3) Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 4) La Repubblica d’Austria si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0437_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑437/23) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo [Art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punto 26) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 27‑33) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di membro delle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 34, 66, 67) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, art. 27, § 1 e § 2, e 28, § 1 e § 2; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1, a), e § 1 bis, e 2015/1828] (v. punti 42‑45) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Errore di valutazione [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 46, 47, 51, 52, 61‑64, 73, 74, 80, 86, 89) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Testimonianze – Portata [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 68, 71, 72, 85) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punto 69) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Legame con una persona o un’entità soggetta a misure restrittive – Trasferimento di somme all’interno di un istituto bancario stabilito in uno Stato membro – Rischio di elusione delle misure restrittive adottate – Insussistenza – Errore di valutazione [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 99, 104‑106, 112) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 2) La decisione (PESC) 2024/1510 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 3) Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 4) La Repubblica d’Austria si farà carico delle proprie spese.