CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29833/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso la sig.a [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Portuense, n. 104; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Emilia - Romagna n. 1427 /0 4 /2017, pronunciata il 1 3 dicembre 2016 e depositata il 04maggio 2017, non notificata . Oggetto: simulazione di cessione aziendale – debiti della società fallita. 16– 29833 - 2017 – 1 2 /0 4 /2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società [OSCURATO:SOCIETA]. era verificata per gli anni di imposta 2009- 2011, cui seguiva notifica di processo verbale di constatazione in data 10 giugno 2014, ove era contestatauna cessione di azienda dissimulata intercorsa con la soc. [OSCURATO:SOCIETA]., tramite una serie di operazioni contrattuali infedeli, adottate dall’amministratore di fatto delle due società, donde la società [OSCURATO:SOCIETA]. era chiamata a pagare in solidarietà i debiti fiscali della predetta BMCs.r.l. nelle more estintasi. La contribuente adiva il giudice di prossimità, dove le sue ragioni non erano apprezzate, mentre il collegio d’appello riformava la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente le sue domande. Insorge il patrono erariale, spiegando ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso e, in prossimità dell’adunanza, depositando altresì memorie e documenti sopravvenuti. CONSIDERATO Occorre dare atto in via preliminare che già in sede di ricorso l’Avvocatura generale dello Stato rilevava essere stata avviata procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma quarto, d.l. n. 193/2016, peraltro normativamente condizionata all’integrale pagamento del dovuto, come ricalcolato secondo l’agevolazione. Con la memoria depositata in prossimità dell’odierna adunanzala parte contribuente ha prodotto ricevute di pagamento a saldo del dovuto per il perfezionamento della definizione clemenziale. Tale circostanza produce l’effetto di estinguere il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le