CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 08671/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7437/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di ROMA n. 5594/2017 depositata il 05/09/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del14 marzo 2024. Sanzioni amministrative Udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’estinzione del giudizio per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , componente effettivo del collegio sindacale della Cassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto opposizione avverso la delibera n. 304 del 07/07/2015 della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia che gli applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.000,00. 2. La Corte d’appello di Roma, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, con sentenza n. 5594/2017, ha respinto la domanda e ha condannato l’opponentealle spese del giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso. 5. Con atto del 15 / 01 /202 4 , la parte privata ha rinuncia to al ricorso. 6. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391, cod. proc. civ.). 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in base al principio di causalità devono essere poste a carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi vi ha rinunciato. 8. Quanto al contributo unificato va data continuità al seguente principio di diritto: « in tema di impugnazioni, l ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.800,00, più € 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di