CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 39989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 3 febbraio 2021 con cui la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza in data 11 novembre 2016 del Tribunale di Napoli, riconoscendo la circostanza attenuante dell'art. 648, comma secondo, cod.pen. e rideterminando la pena inflittale per i reati di ricettazione e truffa. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 178, lett. c), cod.proc.pen., con riferimento all'art. 601, commi 1 e 3, cod.proc.pen.. La ricorrente deduce la nullità del giudizio di appello perché svoltosi con un'errata dichiarazione di assenza dell'imputata, alla quale -invece- non era stata ritualmente notificato il decreto di citazione a giudizio.La difesa, in particolare, osserva che la notificazione è avvenuta presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. e che «la relata di notifica (...), pur recando il corretto n° di R.G. App. -Re.Ca./2017/010642- fa riferimento ad un nominativo -tal [OSCURATO:PERSONA]- diverso da quello dell'imputata e ad un difensore -Avv. [OSCURATO:PERSONA] diverso dallo scrivente e, naturalmente, con diverso indirizzo PEC». 1.2. La ricorrente sostiene, inoltre, che la notificazione è altresì nulla perché effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. pur in presenza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell'ipotesi in cui rechi un'erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un'incertezza non superabile in ordine al processo da trattare»., (Sez. 3, Sentenza n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266280 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 43385 del 22/10/2013, P., Rv. 257511 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 19824 del 10/02/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243834 - 01). Il requisito della incertezza non superabile va verificata alla luce del contenuto essenziale del decreto di citazione in appello, cui si deve fare riferimento per stabilire se le errate indicazioni contenute nel decreto effettivamente notificato siano tale da non rendere possibile l'esatta e inequivoca indicazione del procedimento per cui viene effettuata la sua notificazione. Tale incertezza manca nel caso in esame. La doglianza, invero, riguarda l'indicazione -nella relata di notifica della PEC- di nominativi diversi rispetto all'imputata e al difensore, pur recando il corretto Numero di Ruolo Generale della Corte di appello. L'incertezza eventualmente proveniente da tali indicazioni, però, trovava inequivoco chiarimento negli allegati alla PEC ricevuta dal difensore, ove risulta accluso il decreto di citazione a giudizio -recante il corretto Numero di Ruolo Generale del processo- emesso dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'invalidità della citazione a giudizio non discende dall'esistenza di erronee indicazioni singolarmente considerate, giacché la nullità si verifica soltanto quando l'incertezza circa il destinatario della citazione persista in termini di assolutezza all'esito della valutazione complessiva dello strumento notifìcatorio, integrato dagli allegati a esso acclusi, che -invero- costituiscono ciò che deve essere portato a conoscenza del destinatario. Al di fuori di tale evenienza -da valutarsi in termini di oggettività-, non si versa nell'ipotesi dell'omessa notificazione, siccome prevista come ipotesi di nullità assoluta dall'art. 179 cod.proc.pen., potendosi al più configurare una nullità di ordine generale a regime intermedio, che si sana ove non sia dedotta nei termini e nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e all'art. 180 cod. proc. pen.. Tale deduzione non risulta sollevata dalla difesa all'udienza del 3 febbraio 2021, visto che nel relativo verbale si legge che la Corte di appello rilevava la regolarità della notifica, ma non si dà atto di eccezioni di parte. Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, non potendosi dedurre per la prima volta in Cassazione eccezioni che andavano dedotte nei termini sopra indicati. 1.2. Analoghe e sovrapponibili considerazioni valgono anche per il secondo motivo, al cui riguardo va richiamato il principio con il quale si è chiarito che «la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio», (Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01). Il principio è stato ulteriormente specificato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato le condizioni richieste per ricondurre una notifica siffatta all'ipotesi della nullità generale a regime intermedio. Infatti, è stato spiegato (sez. 2, Sentenza n. 11632 del 09/01/2019, Galati) che «in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius bisogna nell'ordine: a) verificare se la citazione sia stata "omessa" o "irregolare", ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte; b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare" occorre comunque verificare se la stessa ha prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio. [...]»; in tale ambito la giurisprudenza inquadra la illegittimità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., nei casi in cui l'accusato abbia eletto domicilio per le notificazioni come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 - dep. 15/05/2008, Miccia°, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 271771): «in tale caso la violazione della clausola che assegna prevalenza alla elezione di domicilio contenuta nel primo comma dell'art. 157 cod. proc. pen è stata inquadrata come una "irregolarità" valorizzando il dato, invero dirimente, che il sistema previsto dall'art. 157 cod. proc. pen. si fonda su una "prima notifica personale" andata a buon fine. La mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima notifica personale seguita da una elezione di domicilio si risolve secondo le •,)n Sezioni Unite in una semplice "irregolarità", che genera una nullità sanabile e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 - dep. 15/05/2008, Micciullo, Rv. 239396; sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 271771)». Tanto è accaduto nel caso in esame, ove si consideri che l'imputata è stata citata nel giudizio di primo grado con notifica "diretta", ricevuta personalmente. Il vizio, perciò, andava dedotto nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., e dovevano essere tempestivamente eccepite nel corso del giudizio di appello e non -per la prima volta- in sede di legittimità. Al contrario -per come già rilevato- nel corso del giudizio in esame, il difensore dell'imputata, pur presente di persona all'udienza del 3 febbraio 2021, non ha eccepito nulla, pur essendo in condizione di farlo, con la conseguenza che la denuncia deve considerarsi tardiva -e, in quanto tale, non consentita- in sede di legittimità. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in