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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03447/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché tutti i motivi di doglianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; considerato in particolare che il ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretto a contrastare la continuazione tra più fatti di reato puniti ai sensi dell'art 73 DPR n. 309 del 1990 (segnatamente di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), ribadisce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (si vedano in particolare la pagina 2 della sentenza, quarto e quinto capoverso, li dove si da conto della logicità del ritenere legato alla riconducibilità a pregresse cessioni di. cocaina operate dal ricorrente della somma di denaro in contanti rinvenuta nella sua disponibilità nonché della assenza di contestualità temporale tra le condotte contestate quale fattore ostativo alla tesi difensiva della unicità della condotta delittuosa); considerato inoltre che quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al tema della confisca appare connotato da estrema genericità sia nel contestare in diritto le valutazioni pregiudiziali operate dalla Corte del merito rispetto alle dichiarazioni allegate dalla difesa e ritenute inutilizzabili, sia alle considerazioni di merito dirette comunque a depotenziarne il rilievo probatorio, rimaste estranee a qualsivoglia critica; considerato infine che, sempre con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afferente la determinazione del trattamento punitivo la relativa doglianza oltre che generica è comunque manifestamente infondata perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché tutti i motivi di doglianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; considerato in particolare che il ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretto a contrastare la continuazione tra più fatti di reato puniti ai sensi dell'art 73 DPR n. 309 del 1990 (segnatamente di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), ribadisce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (si vedano in particolare la pagina 2 della sentenza, quarto e quinto capoverso, li dove si da conto della logicità del ritenere legato alla riconducibilità a pregresse cessioni di. cocaina operate dal ricorrente della somma di denaro in contanti rinvenuta nella sua disponibilità nonché della assenza di contestualità temporale tra le condotte contestate quale fattore ostativo alla tesi difensiva della unicità della condotta delittuosa); considerato inoltre che quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al tema della confisca appare connotato da estrema genericità sia nel contestare in diritto le valutazioni pregiudiziali operate dalla Corte del merito rispetto alle dichiarazioni allegate dalla difesa e ritenute inutilizzabili, sia alle considerazioni di merito dirette comunque a depotenziarne il rilievo probatorio, rimaste estranee a qualsivoglia critica; considerato infine che, sempre con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afferente la determinazione del trattamento punitivo la relativa doglianza oltre che generica è comunque manifestamente infondata perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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