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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 05807/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20359/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1380/2022 depositatoi l 12.

9. 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letti gli atti; rilevato che il ricorso contro il Ministero della Giustizia non risulta notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e che pertanto ne va disposta la rinnovazione (cfr. tra le tante, Cass. sez. un. ord. n. 608/2015); P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20359/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1380/2022 depositatoi l 12. 9. 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letti gli atti; rilevato che il ricorso contro il Ministero della Giustizia non risulta notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e che pertanto ne va disposta la rinnovazione (cfr. tra le tante, Cass. sez. un. ord. n. 608/2015); P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nell
Decreto Cassazione n. 05807/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris