CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44171/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si muovono doglianze a fronte della sentenza di appello che ha escluso la procedibilità per tutti gli episodi ad eccezione di quello in danno di Peirano per il quale è stata riconosciuta l'ipotesi di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) complessivamente valutata; considerato che, per ciò che concerne la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (con particolare riferimento all'escussione del sergente Ricciardi), va rilevato che «alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577); che, nel caso di specie, il giudice di appello ha effettuato una corretta ricostruzione fattuale mediante adeguata valutazione degli elementi probatori emersi che non si limitano alla identificazione effettuata dal piantone di turno presso la caserma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novem