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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31979/2026

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della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il ricorrente deduceva:- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis, cod. pen., e specificamente allasussistenza dell’elemento soggettivo del reato;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazionegiuridica del fatto, contestato come riciclaggio e non come ricettazione,- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche;ritenuto che si tratta di motivi non consentiti perché meramente reiteratividi doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli,Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa delmerito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);ritenuto che il motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine allaconferma della responsabilità è manifestamente infondato perché, contestandola validità del persuasivo percorso logico tracciato dalla Corte d’appello, rilevavizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata (si vedano, inparticolare, pag. 15 della sentenza impugnata sulla condotta del ricorrente, epagg. 16-17 sulla sussistenza dell’elemento soggettivo e altresì con riferimentoall’impossibilità di riqualificare il fatto nei termini di ricettazione);rilevato che con specifico riferimento al diniego di applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello ha adeguatamente rilevato lasussistenza di elementi ostativi (si veda pag. 17 ove trovano richiamo iprecedenti specifici del ricorrente, la scaltrezza adoperata nelle condotte dioccultamento e fa ls i f icazione documentale, e la sua personal i tàcomplessivamente considerata), in ossequio al principio, a mente del quale,nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessarioche il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il ricorrente deduceva:- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis, cod. pen., e specificamente allasussistenza dell’elemento soggettivo del reato;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazionegiuridica del fatto, contestato come riciclaggio e non come ricettazione,- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche;ritenuto che si tratta di motivi non consentiti perché meramente reiteratividi doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli,Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa delmerito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);ritenuto che il motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine allaconferma della responsabilità è manifestamente infondato perché, contestandola validità del persuasivo percorso logico tracciato dalla Corte d’appello, rilevavizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata (si vedano, inparticolare, pag. 15 della sentenza impugnata sulla condotta del ricorrente, epagg. 16-17 sulla sussistenza dell’elemento soggettivo e altresì con riferimentoall’impossibilità di riqualificare il fatto nei termini di ricettazione);rilevato che con specifico riferimento al diniego di applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello ha adeguatamente rilevato lasussistenza di elementi ostativi (si veda pag. 17 ove trovano richiamo iprecedenti specifici del ricorrente, la scaltrezza adoperata nelle condotte dioccultamento e fa ls i f icazione documentale, e la sua personal i tàcomplessivamente considerata), in ossequio al principio, a mente del quale,nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessarioche il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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